DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 393/1994 - Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione per il mantenimento di apparecchi, dispositivi e materiali a bordo di nave acquistata all'estero.

Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione per il mantenimento di apparecchi, dispositivi e materiali a bordo di nave acquistata all'estero.

Numero 393 Anno 1994 GU 18.06.1994 Codice 094G0343

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-20;393

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Il presente regolamento disciplina il procedimento di autorizzazione per il mantenimento di apparecchi dispositivi e materiali a bordo di nave acquistata all'estero.


Ai fini del presente regolamento, per "Ministero" si intende il Ministero dei trasporti e della navigazione.


Art. 2

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Comma 1

Oggetto del regolamento

Comma 2

Il Ministero puo' autorizzare l'impiego, fino a quando non se ne renda necessaria la sostituzione, degli apparecchi, dispositivi e materiali esistenti a bordo di nave acquistata all'estero dichiarati di tipo approvato dall'autorita' di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con il quale esistono particolari accordi internazionali.


Art. 3

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Comma 1

Presentazione della domanda

Comma 2

La domanda di autorizzazione deve essere depositata o inviata mediante il servizio postale presso il Ministero.


La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla certificazione estera attestante che gli apparecchi, dispositivi e materiali di cui all'articolo 1, erano a bordo al momento dell'acquisto della nave e che gli stessi sono conformi alla Convenzione internazionale Solas 1974 e successivi emendamenti resi esecutivi con legge 25 maggio 1980, n. 313 e con legge 4 giugno 1982, n. 438, nonche' dalla relazione tecnica rilasciata dal Registro Italiano Navale attestante l'efficienza degli apparati stessi.


Art. 4

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Comma 1

Rilascio della autorizzazione

Comma 2

Il Ministero, esaminata la documentazione, rilascia, entro trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda, l'autorizzazione di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
Qualora il Ministero non si pronunci entro il termine di cui al comma precedente, la domanda si intende accolta.


Se l'autorizzazione riguarda apparecchiature radioelettriche, il Ministero d'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, rilascia, entro quaranta giorni dalla data di presentazione della domanda, l'autorizzazione stessa. Qualora il Ministero non si pronunci entro il termine stabilito, la domanda si intende accolta.


Art. 5

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Comma 1

Norme abrogate

Art. 6

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Comma 1

Entrata in vigore del regolamento

Comma 2

Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.