Il Ministero, esaminata la documentazione, rilascia, entro trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda, l'autorizzazione di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
Qualora il Ministero non si pronunci entro il termine di cui al comma precedente, la domanda si intende accolta.
Se l'autorizzazione riguarda apparecchiature radioelettriche, il Ministero d'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, rilascia, entro quaranta giorni dalla data di presentazione della domanda, l'autorizzazione stessa. Qualora il Ministero non si pronunci entro il termine stabilito, la domanda si intende accolta.