DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza.

Numero 392 Anno 1994 GU 18.06.1994 Codice 094G0366

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;392

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Oggetto del regolamento

Comma 2

Il presente regolamento disciplina il procedimento di accertamento, riconoscimento e certificazione dei requisiti tecnico- professionali nei confronti delle imprese abilitate alla trasformazione, all'ampliamento ed alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e procedimenti collegati.


Art. 2

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Comma 1

Definizioni

Comma 2

Ai sensi del presente regolamento, per "legge", si intende la legge 5 marzo 1990, n. 46; per "camera di commercio", si intende la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.


Art. 3

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 558 ))


Art. 4

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Comma 1

V e r i f i c h e

Comma 2

1. Le verifiche previste dall'articolo 14, comma 1, della legge dovranno essere effettuate dai comuni aventi piu' di diecimila abitanti nella misura non inferiore al 10% del numero di certificati di abitabilita' o agibilita' rilasciati annualmente.


Art. 5

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Comma 1

Dichiarazione di conformita'

Comma 2

I responsabili degli uffici tecnici delle aziende non installatrici che posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 3 della legge, e che siano preposti alla sicurezza e alla realizzazione degli impianti aziendali possono rilasciare, per tali impianti, la dichiarazione di conformita' prevista dall'articolo 9 della legge e dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.


Art. 6

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Comma 1

Adeguamento mediante atto di notorieta' e dichiarazione sostitutiva

Comma 2

Per gli impianti comuni degli edifici di civile abitazione gia' conformi al dettato della legge al momento della entrata in vigore della medesima, per lavori completati antecedentemente, i responsabili dell'amministrazione degli stessi possono dimostrare l'avvenuto adeguamento mediante atto di notorieta', sottoscritto davanti ad un pubblico ufficiale, nel quale siano indicati gli adeguamenti effettuati.


I proprietari delle singole unita' abitative che siano nella condizione di cui al comma precedente possono produrre analoga dichiarazione, che ha valore sostitutivo del certificato di conformita' di cui all'articolo 9 della legge.


Art. 7

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Comma 1

Norme abrogate

Art. 8

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.