Il presente regolamento disciplina il procedimento di accertamento, riconoscimento e certificazione dei requisiti tecnico- professionali nei confronti delle imprese abilitate alla trasformazione, all'ampliamento ed alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e procedimenti collegati.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Oggetto del regolamento
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Definizioni
Comma 2
Ai sensi del presente regolamento, per "legge", si intende la legge 5 marzo 1990, n. 46; per "camera di commercio", si intende la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Art. 3
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 558 ))
Art. 4
#Comma 1
V e r i f i c h e
Comma 2
1. Le verifiche previste dall'articolo 14, comma 1, della legge dovranno essere effettuate dai comuni aventi piu' di diecimila abitanti nella misura non inferiore al 10% del numero di certificati di abitabilita' o agibilita' rilasciati annualmente.
Art. 5
#Comma 1
Dichiarazione di conformita'
Comma 2
I responsabili degli uffici tecnici delle aziende non installatrici che posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 3 della legge, e che siano preposti alla sicurezza e alla realizzazione degli impianti aziendali possono rilasciare, per tali impianti, la dichiarazione di conformita' prevista dall'articolo 9 della legge e dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.
Art. 6
#Comma 1
Adeguamento mediante atto di notorieta' e dichiarazione sostitutiva
Comma 2
Per gli impianti comuni degli edifici di civile abitazione gia' conformi al dettato della legge al momento della entrata in vigore della medesima, per lavori completati antecedentemente, i responsabili dell'amministrazione degli stessi possono dimostrare l'avvenuto adeguamento mediante atto di notorieta', sottoscritto davanti ad un pubblico ufficiale, nel quale siano indicati gli adeguamenti effettuati.
I proprietari delle singole unita' abitative che siano nella condizione di cui al comma precedente possono produrre analoga dichiarazione, che ha valore sostitutivo del certificato di conformita' di cui all'articolo 9 della legge.
Art. 7
#Comma 1
Norme abrogate
Comma 2
Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati gli articoli 4, 5, 15, commi 2 e 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, e gli articoli 3, e 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.
Art. 8
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.