Nel presente regolamento per "Amministrazione" si intende la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Testo vigente
Preambolo
CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 1
#Comma 1
Definizione
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Oggetto del regolamento
Comma 2
Il presente regolamento disciplina i procedimenti di concessione di contributi e finanziamenti a favore di attivita' teatrali di prosa, cinematografiche, musicali e di danza, circensi e di spettacolo viaggiante, nonche' i procedimenti per l'esercizio di attivita' circensi e per parchi di divertimento.
Comma 3
CAPO II - PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE
Art. 4
#Comma 1
Fase istruttoria
Comma 2
L'Amministrazione determina in via generale, con proprio provvedimento da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, la documentazione che deve essere presentata con le domande per la concessione dei contributi di cui all'art. 3.
L'Amministrazione acquisisce i pareri obbligatori nei casi previsti dagli articoli 3, 8, 9, 14 e 27 della legge 1 marzo 1994, n. 153.
Art. 5
#Comma 1
Decisione
Comma 2
Entro il termine stabilito in via generale per le singole categorie di procedimenti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Amministrazione si pronuncia sulla domanda con provvedimento espresso. Il termine non puo' essere superiore a centocinquanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'interessato puo' produrre istanza al direttore generale a cui fa capo l'unita' responsabile del procedimento, il quale provvede direttamente entro trenta giorni. Se il provvedimento e' di competenza del dirigente generale, l'istanza e' rivolta all'organo di vertice dell'Amministrazione, che valuta se ricorrono le condizioni per l'esercizio dei poteri di avocazione regolati dall'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.
Comma 3
CAPO III - PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE
Art. 6
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112 ))
Art. 7
#Comma 1
Imprese straniere circensi e di spettacolo viaggiante
Comma 2
Devono essere presentate all'Amministrazione le domande di autorizzazione per l'esercizio di attivita' circensi da parte di imprese dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante di Paesi non facenti parte dell'Unione europea.
La domanda deve indicare le caratteristiche del complesso, il numero e la qualifica dei componenti, le localita' e le date degli spettacoli.
La concessione del permesso di soggiorno ai componenti il complesso e' subordinata al rilascio del nulla osta dell'Amministrazione.
Entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda, l'Amministrazione si pronuncia sulla domanda.
Art. 8
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 ))
Art. 9
#Comma 1
Competenze del Ministero dell'interno
Comma 2
Con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8, sono fatte salve le competenze del Ministero dell'interno in materia di sicurezza.
Comma 3
CAPO IV - NORME FINALI
Art. 10
#Comma 1
Verifiche periodiche
Comma 2
L'organo di vertice dell'Amministrazione verifica annualmente la funzionalita', la trasparenza e la speditezza dei procedimenti disciplinati nel presente regolamento e adotta tutte le misure di propria competenza per l'adeguamento della relativa disciplina ai principi e alle disposizioni delle leggi 7 agosto 1990, n. 241, 24 dicembre 1993, n. 537 e a quelle del presente regolamento.
Ai fini delle verifiche di cui al comma precedente, l'Amministrazione promuove iniziative dirette ad acquisire la valutazione dei cittadini interessati. I risultati delle verifiche svolte e le misure adottate in esito ad esse sono illustrate in una apposita relazione che viene inviata annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
Art. 11
#Comma 1
Controlli e sanzioni
Comma 2
Il servizio di controllo interno, istituito dall'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, compie annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti di concessione di contributi disciplinati dagli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente regolamento, non conclusi entro il termine indicato dal presente regolamento o comunque determinato ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L'inosservanza dei termini prescritti puo' essere valutata ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei dirigenti generali, dei dirigenti e degli altri dipendenti dall'art. 20, commi 9 e 10, e dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come modificati rispettivamente dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dall'art. 27 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.
Art. 13
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.