Il presente regolamento disciplina il procedimento di autorizzazione all'impiego di minori in lavori nei settori dello spettacolo di cui all'art. 4 secondo comma della legge 17 ottobre 1967, n. 977 di competenza dell'Ispettorato provinciale del lavoro, inserito nell'elenco n. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Oggetto del regolamento
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Rilascio dell'autorizzazione
Comma 2
L'ispettorato provinciale del lavoro puo' autorizzare, quando vi sia l'assenso scritto dei genitori o del tutore, la partecipazione dei minori di eta' inferiore ai 15 anni e fino al compimento dei 18 nella preparazione o rappresentazione di spettacoli o riprese cinematografiche, sempreche' non si tratti di lavoro pericoloso per la sua integrita' fisica e biopsicologica e non si protragga oltre le ore 24. Il fanciullo o l'adolescente che sia stato impegnato in tali prestazioni dovra', a prestazione compiuta, godere di un riposo di almeno 14 ore consecutive. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato all'esistenza di tutte le condizioni necessarie ad assicurare la salute fisica e la moralita' del minore, nonche' la sua osservanza dell'obbligo scolastico. Il procedimento si conclude con provvedimento espresso, debitamente motivato, entro 30 giorni dalla presentazione domanda di autorizzazione. Resta salva la facolta' del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di stabilire ulteriori riduzioni del termine previsto dal presente regolamento.
Art. 3
#Comma 1
Norme abrogate
Comma 2
Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' abrogato l'articolo 4, terzo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977.
Art. 4
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.