DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 363/1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per la concessione dei crediti agevolati al commercio.

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per la concessione dei crediti agevolati al commercio.

Numero 363 Anno 1994 GU 13.06.1994 Codice 094G0353

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;363

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Oggetto del regolamento

Comma 2

Il presente regolamento disciplina il procedimento per la concessione dei contributi per interventi nel settore commerciale, ai sensi dell'articolo 3-octies della legge 27 marzo 1987, n. 121.


Ai fini del presente regolamento, per "Ministro" e "Ministero" si intendono rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.


Art. 2

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Comma 1

Concessione delle agevolazioni

Comma 2

Le agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro, che esamina le relative domande secondo l'ordine cronologico di presentazione, in relazione alla capienza delle disponibilita' finanziarie.


Art. 3

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Comma 1

Termini del procedimento

Comma 2

Il termine per la conclusione del procedimento e' di novanta giorni, che decorrono dalla data di ricevimento della richiesta di contributo.


In caso di esaurimento delle disponibilita' finanziarie, la sospensione del procedimento viene comunicata agli interessati nello stesso termine di cui al comma 1.


Il Ministro, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvede alla modifica del decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando i termini previsti dal presente regolamento.


Resta salva la facolta' del Ministro, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di stabilire ulteriori riduzioni dei termini previsti dal presente regolamento.


Art. 4

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Comma 1

Soppressione di organi collegiali

Comma 2

E' soppresso il nucleo di valutazione di cui all'articolo 4 del decreto 3 febbraio 1988, n. 573, del Ministro.


Art. 5

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Comma 1

Verifiche periodiche

Comma 2

Il Ministro verifica periodicamente la funzionalita', la trasparenza e la speditezza dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento e adotta tutte le misure di propria competenza per l'adeguamento della relativa disciplina ai principi ed alle disposizioni delle leggi 7 agosto 1990, n. 241, 24 dicembre 1993, n. 537, e a quelle del presente regolamento.


I risultati delle verifiche svolte e le misure adottate in esito ad esse sono illustrate in una apposita relazione che viene inviata, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica.


Art. 6

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Comma 1

Controlli e sanzioni

Comma 2

Il servizio di controllo interno del Ministero, istituito dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, compie annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti di concessione di contributi non conclusi entro il termine indicato dal presente regolamento o comunque determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.


L'inosservanza del termine puo' essere valutata ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei dirigenti generali, dei dirigenti e degli altri dipendenti dall'articolo 20, commi 9 e 10, e dall'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come modificati rispettivamente dall'articolo 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dall'articolo 27 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.


Art. 7

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.