L'istanza per l'acquisto o la concessione della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 7 ed all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, si presenta al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorita' consolare.
Nell'istanza devono essere indicati i presupposti in base ai quali l'interessato ritiene di aver titolo all'acquisto o alla concessione della cittadinanza.
Ai fini della concessione, di cui all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, il Ministro dell'interno e' autorizzato ad emanare, con proprio decreto, disposizioni concernenti l'allegazione di ulteriori documenti.