DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana.

Numero 362 Anno 1994 GU 13.06.1994 Codice 094G0368

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;362

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Presentazione della domanda

Comma 2

L'istanza per l'acquisto o la concessione della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 7 ed all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, si presenta al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorita' consolare.


Nell'istanza devono essere indicati i presupposti in base ai quali l'interessato ritiene di aver titolo all'acquisto o alla concessione della cittadinanza.


Ai fini della concessione, di cui all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, il Ministro dell'interno e' autorizzato ad emanare, con proprio decreto, disposizioni concernenti l'allegazione di ulteriori documenti.


Art. 2

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Comma 1

Istruttoria

Comma 2

L'autorita' che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 1 ne trasmette in ogni caso immediatamente copia al Ministero dell'interno, ed entro trenta giorni dalla presentazione, salvo il caso previsto dal comma 2, inoltra al Ministero stesso la relativa documentazione con le proprie osservazioni.


Nel caso di incompletezza o irregolarita' della domanda o della relativa documentazione, entro trenta giorni l'autorita' invita il richiedente ad integrarla e regolarizzarla, dando le opportune indicazioni ed i termini del procedimento restano interrotti fino all'adempimento.


Una volta che l'interessato abbia adempiuto a quanto richiesto, l'autorita' procede a norma del comma 1, seconda parte. Qualora l'adempimento risulti insufficiente, o la nuova documentazione prodotta sia a sua volta irregolare, l'autorita' dichiara inammissibile l'istanza, con provvedimento motivato, dandone comunicazione all'interessato ed al Ministero.


Art. 3

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Comma 1

Definizione del procedimento

Comma 2

Per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento e' di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda.


Art. 4

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Comma 1

Comunicazioni e notificazioni

Art. 5

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Comma 1

Disposizioni sul termine

Art. 6

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Comma 1

Verifiche periodiche

Comma 2

Il Ministro dell'interno verifica periodicamente la funzionalita', la trasparenza e la speditezza dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento e adotta tutte le misure di propria competenza per l'adeguamento della relativa disciplina ai principi ed alle disposizioni delle leggi 7 agosto 1990, n. 241, e 24 dicembre 1993, n. 537, e del presente regolamento.


I risultati delle verifiche svolte e le misure adottate in esito ad esse sono illustrate in un'apposita relazione che viene inviata, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.


Art. 7

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Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per i procedimenti gia' in corso, iniziano a decorrere i termini previsti dal regolamento stesso, purche' piu' favorevoli per l'interessato rispetto a quelli indicati dalle norme previgenti.


Art. 8

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Comma 1

Norme abrogate

Art. 9

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.