Il presente regolamento disciplina il procedimento di autorizzazione alla riduzione del riposo settimanale.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Oggetto del regolamento
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Definizioni
Comma 2
Ai fini del presente regolamento, per "Ministro" e "Ministero", si intendono rispettivamente il Ministro e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 3
#Comma 1
Disciplina del procedimento
Comma 2
Quando nelle attivita' indicate nell'articolo 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, non sia possibile concedere il riposo settimanale per turno di 24 ore per la insostituibilita' del personale specializzato, il datore di lavoro, in accordo con il personale interessato e d'intesa con le organizzazioni sindacali, individuate secondo criteri fissati dal Ministero, comunica all'ufficio periferico competente del Ministero, la riduzione del riposo a 12 ore consecutive ogni settimana.
Qualora l'intesa di cui al comma precedente non sia raggiunta, il datore di lavoro presenta domanda di autorizzazione all'ufficio periferico competente del Ministero che, sentite, salvo i casi di urgenza, le organizzazioni sindacali, puo' autorizzare la riduzione del riposo a 12 ore consecutive ogni settimana.
Art. 4
#Comma 1
Termine del procedimento
Comma 2
Il procedimento di cui all'articolo 3, comma 2, del presente regolamento, si conclude entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda.
Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'interessato puo' produrre istanza al dirigente generale dell'unita' responsabile del procedimento, il quale provvede direttamente nel termine di quindici giorni. Se il provvedimento e' di competenza del dirigente generale, l'istanza e' rivolta al Ministro, il quale entro lo stesso termine valuta se ricorrono le condizioni per l'esercizio dei poteri di avocazione regolati dall'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facolta' di fissare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, termini procedimentali inferiori rispetto a quelli previsti dal presente regolamento.
Art. 5
#Comma 1
Abrogazione di norme
Comma 2
Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla entrata in vigore del presente regolamento, e' abrogato l'articolo 6, comma 1 della legge 22 febbraio 1934, n. 370.
Art. 6
#Comma 1
Entrata in vigore del regolamento
Comma 2
Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.