Il presente regolamento disciplina il procedimento di finanziamento di piani e progetti a carico del fondo per il rientro della disoccupazione presentati con le finalita' e le modalita' indicate dall'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Oggetto del regolamento
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Istruttoria dei piani e dei progetti per i quali si richieda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il finanziamento totale.
Comma 2
La richiesta del finanziamento totale dei piani e dei progetti e' presentata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Nel corso dell'istruttoria, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale sente il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e dei rappresentanti delle regioni nelle quali i progetti devono venire realizzati. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta del parere senza che questo sia stato espresso, il Ministero prescinde dal parere richiesto.
Art. 3
#Comma 1
Istruttoria dei piani e dei progetti per i quali si richieda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la partecipazione al finanziamento.
Comma 2
La richiesta della partecipazione al finanziamento di progetti e piani gia' approvati dal Consiglio dei Ministri, dal CIPE o dai comitati istituiti nel suo ambito, e' presentata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, una volta acquisita l'istruttoria effettuata dai soggetti che hanno gia' dato la loro approvazione, provvedera' entro trenta giorni ad una valutazione micro-economica di merito sotto il profilo dell'apporto occupazionale.
Tale valutazione riguardera' anche i programmi di formazione e di aggiornamento professionale, l'inquadramento iniziale e finale dei lavoratori, l'efficacia formativa e la capacita' di sviluppare l'innovazione tecnologica.
Art. 4
#Comma 1
Approvazione dei piani e dei progetti per i quali si richiede al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il finanziamento totale.
Comma 2
Entro trenta giorni dalla conclusione dell'istruttoria di cui all'articolo 2 del presente regolamento, i piani ed i progetti, per i quali si richiede al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il finanziamento totale, vengono approvati con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica.
L'approvazione dei piani e dei progetti deve avvenire comunque entro novanta giorni dalla presentazione degli stessi.
Art. 5
#Comma 1
Approvazione dei piani e dei progetti per i quali si richiede al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la partecipazione al finanziamento.
Comma 2
Entro trenta giorni dalla conclusione della valutazione micro-economica di merito, di cui all'articolo 3 del presente regolamento, i piani ed i progetti, per i quali si richiede al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la partecipazione al finanziamento, vengono approvati con decreto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
L'approvazione dei piani e dei progetti deve avvenire comunque entro sessanta giorni dall'acquisizione dell'istruttoria gia' effettuata.
Art. 6
#Comma 1
Stipula della convenzione per la realizzazione dei piani e progetti
Comma 2
Entro novanta giorni dall'approvazione dei piani e dei progetti, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta il decreto di approvazione della convenzione con cui si affida ai soggetti beneficiari dei finanziamenti la realizzazione dei progetti approvati ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
Art. 7
#Comma 1
Termini previsti dal presente regolamento
Comma 2
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facolta' di fissare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, termini procedimentali inferiori rispetto a quelli previsti dal presente regolamento.
Art. 8
#Comma 1
Abrogazione di norme
Comma 2
Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Sono altresi' abrogati gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto ministeriale 31 gennaio 1989 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 9
#Comma 1
Entrata in vigore del presente regolamento e norma transitoria
Comma 2
Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per i procedimenti gia' iniziati al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono fatte salve le modalita' e i termini previgenti.