DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 341/1994 - Regolamento recante disciplina del procedimento di finanziamento di piani e progetti a carico del fondo per il rientro della disoccupazione.

Regolamento recante disciplina del procedimento di finanziamento di piani e progetti a carico del fondo per il rientro della disoccupazione.

Numero 341 Anno 1994 GU 08.06.1994 Codice 094G0320

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;341

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Oggetto del regolamento

Art. 2

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Comma 1

Istruttoria dei piani e dei progetti per i quali si richieda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il finanziamento totale.

Comma 2

La richiesta del finanziamento totale dei piani e dei progetti e' presentata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.


Nel corso dell'istruttoria, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale sente il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e dei rappresentanti delle regioni nelle quali i progetti devono venire realizzati. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta del parere senza che questo sia stato espresso, il Ministero prescinde dal parere richiesto.


Art. 3

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Comma 1

Istruttoria dei piani e dei progetti per i quali si richieda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la partecipazione al finanziamento.

Comma 2

La richiesta della partecipazione al finanziamento di progetti e piani gia' approvati dal Consiglio dei Ministri, dal CIPE o dai comitati istituiti nel suo ambito, e' presentata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.


Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, una volta acquisita l'istruttoria effettuata dai soggetti che hanno gia' dato la loro approvazione, provvedera' entro trenta giorni ad una valutazione micro-economica di merito sotto il profilo dell'apporto occupazionale.


Tale valutazione riguardera' anche i programmi di formazione e di aggiornamento professionale, l'inquadramento iniziale e finale dei lavoratori, l'efficacia formativa e la capacita' di sviluppare l'innovazione tecnologica.


Art. 4

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Comma 1

Approvazione dei piani e dei progetti per i quali si richiede al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il finanziamento totale.

Comma 2

Entro trenta giorni dalla conclusione dell'istruttoria di cui all'articolo 2 del presente regolamento, i piani ed i progetti, per i quali si richiede al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il finanziamento totale, vengono approvati con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica.


L'approvazione dei piani e dei progetti deve avvenire comunque entro novanta giorni dalla presentazione degli stessi.


Art. 5

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Comma 1

Approvazione dei piani e dei progetti per i quali si richiede al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la partecipazione al finanziamento.

Comma 2

Entro trenta giorni dalla conclusione della valutazione micro-economica di merito, di cui all'articolo 3 del presente regolamento, i piani ed i progetti, per i quali si richiede al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la partecipazione al finanziamento, vengono approvati con decreto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.


L'approvazione dei piani e dei progetti deve avvenire comunque entro sessanta giorni dall'acquisizione dell'istruttoria gia' effettuata.


Art. 6

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Comma 1

Stipula della convenzione per la realizzazione dei piani e progetti

Comma 2

Entro novanta giorni dall'approvazione dei piani e dei progetti, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta il decreto di approvazione della convenzione con cui si affida ai soggetti beneficiari dei finanziamenti la realizzazione dei progetti approvati ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.


Art. 7

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Comma 1

Termini previsti dal presente regolamento

Comma 2

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facolta' di fissare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, termini procedimentali inferiori rispetto a quelli previsti dal presente regolamento.


Art. 8

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Comma 1

Abrogazione di norme

Art. 9

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Comma 1

Entrata in vigore del presente regolamento e norma transitoria

Comma 2

Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Per i procedimenti gia' iniziati al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono fatte salve le modalita' e i termini previgenti.