Il presente regolamento disciplina il procedimento di autorizzazione all'aumento del numero dei facchini, contenuto nell'elenco n. 4, allegato alla legge 24 dicembre 1993, n. 537 ed i procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio, ad esso connessi ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, disciplinati dall'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, adottato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalla legge 3 maggio 1955, n. 407.
Ai fini del presente regolamento si intende: per "testo unico", il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; per "autorita'", l'autorita' locale di pubblica sicurezza; per "ufficio provinciale", l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.