DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio

Numero 342 Anno 1994 GU 08.06.1994 Codice 094G0322

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;342

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Oggetto e definizioni

Comma 2

Il presente regolamento disciplina il procedimento di autorizzazione all'aumento del numero dei facchini, contenuto nell'elenco n. 4, allegato alla legge 24 dicembre 1993, n. 537 ed i procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio, ad esso connessi ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, disciplinati dall'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, adottato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalla legge 3 maggio 1955, n. 407.


Ai fini del presente regolamento si intende: per "testo unico", il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; per "autorita'", l'autorita' locale di pubblica sicurezza; per "ufficio provinciale", l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.


Art. 2

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Comma 1

Esercizio dell'attivita' di facchino

Comma 2

L'attivita' di facchino, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, modificato dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, puo' essere esercitata previa denuncia di inizio all'autorita', attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalle disposizioni legislative vigenti, eventualmente accompagnata dall'esperimento di prove a cio' destinate, ove previste.


L'attivita' puo' essere iniziata immediatamente dopo la comunicazione stessa. Entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione, l'autorita' puo' disporre, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attivita', nel caso in cui la persona risulti pregiudicata o pericolosa.


L'autorita' competente puo' comunque provvedere a controlli e disporre il divieto di prosecuzione dell'attivita' nel caso in cui la persona venga dichiarata pregiudicata o pericolosa successivamente allo scadere del termine di cui al precedente comma.


L'esercizio dell'attivita' di facchino non e' soggetta ad alcun limite numerico o contingente complessivo.


Art. 3

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Comma 1

Soppressione delle commissioni per la disciplina dei lavori di facchinaggio

Comma 2

La commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio, istituita dall'articolo 2 della legge 3 maggio 1955, n. 407, e le commissioni provinciali di cui all'articolo 3 della stessa legge sono soppresse.


Art. 4

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Comma 1

Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione

Comma 2

Gli uffici provinciali esercitano, anche in materia di facchinaggio, le funzioni ad essi attribuite dalla legge 22 luglio 1961, n. 628, recante: "Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale". Agli uffici provinciali sono altresi' attribuite le funzioni amministrative in materia di determinazione di tariffe minime, in precedenza esercitate dalle commissioni di cui all'articolo 3.


Ai fini dell'esercizio di tali funzioni, l'autorita' trasmette agli uffici provinciali copia delle comunicazioni di inizio dell'attivita' ricevute ai sensi del presente regolamento.


Art. 5

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Comma 1

Norme abrogate

Art. 6

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Comma 1

Entrata in vigore del regolamento

Comma 2

Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.