DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1069, recante modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.

Numero 1188 Anno 1982 GU 21.05.1983 Codice 082U1188

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-11-08;1188

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Testo vigente

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Articolo unico

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Comma 1

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1069, e' rettificato nel senso che i due commi riportati non devono costituire una sostituzione, bensi' una aggiunta prima dell'ultimo comma, in modo da ottenere che il testo dell'articolo sia il seguente:
Art. 492. - Possono iscriversi alle scuole di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia, salvo diverso indirizzo.
E' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente che rappresenta titolo comunque indispensabile per essere ammessi agli esami di profitto.
L'ammissione alle scuole e' subordinata ad un concorso, per titoli ed esami, secondo norme comuni fissate dal consiglio di facolta'.
Per ogni scuola e' fissato il numero massimo di specializzandi, stabilito in base alla recettivita' ed alle attrezzature didattiche, di laboratorio e cliniche a disposizione della scuola.
I cittadini stranieri possono essere ammessi in soprannumero nel limite di un quarto dei posti previsti, con arrotondamento all'unita' per eccesso e sempre che abbiano superato l'esame di ammissione previsto per i candidati italiani.
Il senato accademico, sentiti i direttori delle scuole interessate, nel rispetto del limite massimo di cui al precedente comma e con le stesse modalita' concorsuali, puo' autorizzare la concessione di posti in soprannumero ad amministrazioni statali militari che ne abbiano fatto motivata richiesta.
Non possono essere concesse abbreviazioni di corso.