Il Ministero provvede al rilascio, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda, le dichiarazioni di tipo approvato relative, agli apparecchi, dispositivi e materiali di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
Nel rispetto del termine di cui al precedente comma, il Ministero chiede il parere della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno per quanto riguarda gli apparecchi, dispositivi o materiali che si riferiscono alla difesa contro gli incendi e puo' chiedere al Registro italiano navale ulteriori accertamenti. ((Per gli equipaggiamenti antincendio elencati nell'allegato A.2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, qualora la relazione tecnica sia stata redatta da uno degli organismi notificati di cui all'articolo 4, comma 4, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 407 del 1999, gli ulteriori accertamenti, ove previsti, devono essere richiesti allo stesso organismo notificato. ))
Il termine per la conclusione del procedimento di cui al primo comma puo' essere interrotto una sola volta ed esclusivamente per la tempestiva richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente.
Il provvedimento di rilascio dell'autorizzazione e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero.