Dopo il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39, e' inserito il seguente:
"1-bis. Il preposto alla Sovraintendenza, qualora perda la qualifica di prefetto per passaggio ad altra amministrazione statale o per nomina nella magistratura amministrativa o contabile, resta legittimato a rivestire l'incarico sino alla fine del mandato presidenziale in corso all'atto della nomina, subordinatamente alle condizioni ed alle autorizzazioni previste dall'ordinamento dell'amministrazione o della magistratura di appartenenza.".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1