All'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Il consiglio nazionale puo' nominare un presidente onorario e due membri onorari del CONI, scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti nel mondo dello sport e tenendo anche conto dei criteri e delle modalita' determinati dal consiglio stesso, in armonia con le disposizioni del Comitato internazionale olimpico (C.I.O.) sulla composizione dei Comitati nazionali olimpici, i quali partecipano alle riunioni del consiglio nazionale senza diritto di voto.".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1