DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento di amministrazione e di contabilita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Numero 417 Anno 1992 GU 24.10.1992 Codice 092G0447

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417

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Testo vigente

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Preambolo

CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI

Art. 1

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Comma 1

Disposizioni generali

Comma 2

I prefetti, i commissari del Governo nelle provincie di Trento e Bolzano ed il presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta, funzionari delegati titolari di contabilita' speciale, curano il coordinamento e l'unita' di indirizzo amministrativo-contabile delle attivita' dei vari uffici di amministrazione e contabilita' degli organi periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.


I questori sovrintendono all'attivita' amministrativo-contabile degli uffici e reparti della Polizia di Stato di ciascuna provincia, nell'ambito delle attribuzioni devolute da leggi e regolamenti e delle direttive del Dipartimento della pubblica sicurezza.


Art. 2

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Comma 1

Attribuzioni in materia di amministrazione e contabilita'

Comma 2

Per tutto il personale degli uffici e reparti della provincia, fatta eccezione del personale amministrato dal reparto autonomo del Ministero dell'interno, gli adempimenti preliminari e la predisposizione degli atti di cui alla lettera a) del comma 1 vengono espletati presso l'ufficio amministrativo-contabile della questura.


Per gli organismi istituiti nella capitale ai sensi dell'art. 31, primo comma, n. 3), della legge 1 aprile 1981, n. 121, per la banda musicale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, e per il reparto autonomo del Ministero dell'interno, le attribuzioni indicate nel comma 1 sono curate dal predetto reparto autonomo.


Per gli organismi di cui al comma 3 istituiti presso le altre sedi, le attribuzioni indicate nel comma 1 sono curate dalla questura competente per territorio.
5) Per l'istituto superiore di polizia e per gli altri istituti di istruzione del personale della Polizia di Stato, nonche' per la scuola di perfezionamento per le forze di polizia, sono fatti salvi i particolari ordinamenti relativi alla loro organizzazione amministrativo-contabile. Per quanto non previsto dagli ordinamenti medesimi, si applicano le norme del presente regolamento.


Comma 3

CAPO II - AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Art. 3

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Comma 1

Stipendi ed altri oneri

Comma 2

Il Ministero dell'interno somministra, in tempo utile, ai prefetti, ai commissari del Governo nelle provincie di Trento e Bolzano ed al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta, quali funzionari delegati titolari di contabilita' speciale, i fondi occorrenti per la corresponsione a tutto il personale della Polizia di Stato degli emolumenti di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2, nonche' il pagamento di ogni altra competenza accessoria concernente il personale medesimo.


Per il personale di cui al comma 1, si applica il disposto dell'art. 56, primo comma, n. 8), della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato.


Il Ministero dell'Interno somministra, altresi', in tempo utile, ai predetti funzionari delegati i fondi occorrenti per il pagamento di competenze accessorie ed eventuali altri emolumenti dovuti dall'Amministrazione della pubblica sicurezza ad appartenenti ad altre forze e corpi di polizia, alle forze armate, al personale dell'Amministrazione civile dell'interno e delle altre Amministrazioni pubbliche ed a privati.


Per le spese indicate dai commi 1 e 3, le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa sono disposte senza limiti di importo.


Art. 4

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Comma 1

Somministrazione dei fondi

Comma 2

Per i pagamenti previsti dall'articolo 3, i prefetti, i commissari del Governo nelle provincie di Trento e Bolzano ed il presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta dispongono l'emissione di appositi ordinativi in favore degli istituti e della scuola di cui al comma 5 dell'art. 2, per il personale ivi in servizio, delle questure, per il personale in servizio presso le stesse questure e gli altri uffici e reparti della Polizia di Stato della provincia, del reparto autonomo del Ministero dell'interno, per il personale amministrato dal reparto medesimo, dei comandi ed uffici interessati, per gli appartenenti ad altre forze e corpi di polizia, alle forze armate ed alle Amministrazioni pubbliche, nonche' in favore degli aventi diritto, per i privati.


Art. 5

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Comma 1

Termini

Comma 2

Le richieste di fondi per le necessita' connesse al pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi debbono pervenire alle prefetture, ai commissariati del Governo nelle provincie di Trento e Bolzano ed alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta in tempo utile ed essere redatte sulla base dell'effettivo fabbisogno ed in relazione all'esatta posizione amministrativa di ciascun dipendente.


Le relative somministrazioni debbono essere disposte in tempo utile affinche' i pagamenti agli aventi diritto vengono effettuati nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni.


Restano ferme le norme di cui alla legge 14 aprile 1977, n.112.


Art. 6

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Comma 1

Pagamenti

Comma 2

La questura provvede, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia,agli adempimenti necessari per la commutazione delle somme corrispondenti agli emolumenti di cui all'articolo 5 in assegni circolari non trasferibili intestati ai singoli interessati, qualora questi ultimi non ne chiedano l'accreditamento sul proprio conto corrente bancario.


Provvede, altresi', alla distribuzione, in tempo utile, degli assegni agli uffici e reparti della Polizia di Stato della provincia, per i successivi adempimenti.


Per il personale amministrato dal reparto autonomo del Ministero dell'interno, gli adempimenti indicati nel comma 1 sono curati dal reparto medesimo.


Art. 7

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Comma 1

Decentramento in materia di trattamento economico

Comma 2

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, primo comma, lettere a), c), d) ed e), 3, 4 e 6 della legge 18 dicembre 1970, n. 1137, e successive modificazioni, si applicano a tutto il personale della Polizia di Stato. Sono fatte salve le competenze amministrative e contabili degli uffici di cui al comma 2 dell'art. 2


Ferma restando la competenza all'adozione dei provvedimenti relativi alle indennita' una volta tanto di cui all'art 2, primo comma, lettera d), della legge 18 dicembre 1970, n. 1137, e succes- sive modificazioni, nonche' di quelli previsti dal citato art. 2, comma 1, lettera e), al pagamento delle conseguenti spese provvede il Ministero dell'interno, mediante aperture di credito in favore dei prefetti, dei commissari del Governo nelle provincie di Trento e Bolzano e del presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta.


Art. 8

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Comma 1

Utilizzazione del sistema elettronico per il pagamento delle competenze

Comma 2

La corresponsione delle competenze mensili fisse e variabili al personale della Polizia di Stato viene effettuata sulla base di documenti di spesa predisposti con sistemi elettronici e la cui compilazione e' affidata al centro elettronico del Dipartimento della pubblica sicurezza, il quale assume la responsabilita' della rispondenza dei predetti documenti con i dati ricevuti ai sensi dell'art. 9, nonche' della esattezza delle elaborazioni e dei relativi conteggi.


Art. 9

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Comma 1

Comunicazione dei dati al centro elettronico

Comma 2

Gli uffici interessati debbono comunicare, in tempo utile, al centro elettronico di cui all'articolo 8, per ciascuno nominativo, tutti i dati necessari per la compilazione dei documenti di spesa, nonche' ogni variazione che intervenga successivamente.


Le comunicazioni di cui al comma 1 possono essere effettuate anche per mezzo di messaggi trasmessi con terminale collegato con il centro elettronico. In tale caso, i dati debbono essere riportati su appositi modelli da far pervenire alla stazione di teletrattamento in tempo utile per le operazioni di trasmissione.


Art. 10

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Comma 1

Invio dei documenti di spesa

Comma 2

I documenti di spesa predisposti a cura del centro elettronico sono trasmessi agli uffici interessati in tempo utile per gli opportuni riscontri e per le operazioni di pagamento.


Art. 11

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Comma 1

Fondo scorta

Comma 2

Per provvedere alle spese minute ed alla corresponsione nei casi previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia, di acconti ed anticipi al personale, nonche' alle spese da farsi, previa autorizzazione dei competenti uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza, in occorrenze straordinarie per le quali sia indispensabile il pagamento immediato, e' assegnato alle questure un fondo scorta, destinato a fronteggiare le esigenze degli uffici e reparti della Polizia di Stato di ciascuna provincia. I criteri per l'impiego di detto fondo sono stabiliti con le modalita' di cui all'art. 2 della legge 15 giugno 1959, n. 451.


Il fondo stesso e' costituito dalle erogazioni effettuate dalle prefetture, dai commissariati del Governo nelle provincie di Trento e Bolzano e dalla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta sull'apposito capitolo di bilancio e viene, di volta in volta, reintegrato con le somministrazioni disposte sui competenti capitoli di spesa.


Il riparto di detto fondo e' disposto dal questore, secondo le direttive del Dipartimento della pubblica sicurezza, tra il proprio ufficio e gli altri uffici e reparti della provincia.


Analogo fondo e' assegnato al reparto autonomo del Ministero dell'interno, nonche' agli istituti ed alla scuola di cui al comma 5 dell'art.2.


L'impiego del fondo scorta e' disposto dai titolari degli uffici, reparti ed istituti interessati.


La gestione del fondo scorta viene chiusa, alla fine di ciascun esercizio, con la restituzione alle prefetture, ai commissariati del Governo nelle provincie di Trento e Bolzano ed alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta delle somme anticipate, per il successivo versamento all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.


Comma 3

CAPO III - BENI E SERVIZI

Art. 12

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Comma 1

Contratti

Comma 2

L'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede con contratti a tutte le forniture, trasporti, acquisti, alienazioni, affitti e lavori, nonche' all'approvvigionamento di quant'altro occorra per il funzionamento dei propri servizi.


La stipulazione dei contratti e' preceduta da asta pubblica, licitazione privata, appalto-concorso o trattativa privata, secondo le norme della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato e del relativo regolamento.


Art. 13

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Comma 1

Contratti di locazione di immobili

Comma 2

Per la stipulazione dei contratti di locazione di immobili di privati o di enti pubblici ad uso della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, il nulla osta alla spesa da parte del Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio e' richiesto ove l'importo contrattuale superi le lire 900 milioni.


Per il pagamento dei fitti di detti immobili, possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari delegati di cui all'art.1.


Art. 14

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Comma 1

Servizi in economia

Comma 2

L'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede, in economia, ai lavori, alle provviste ed ai servizi di cui all'apposito regolamento del Ministero dell'interno, predisposto ai sensi dell'art. 8 della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato.


Art. 15

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Comma 1

Albo dei fornitori

Comma 2

Al fine di facilitare lo scrutinio delle domande di ammissione alle gare indette dal Dipartimento della pubblica sicurezza, e' istituito un albo dei fornitori di beni e servizi occorrenti per il funzionamento dei servizi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.


Art. 16

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Comma 1

Tenuta dell'albo

Comma 2

Con decreto ministeriale, sono stabilite le norme per la tenuta dell'albo di cui all'articolo 15.


Art. 17

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Comma 1

Capitolati d'oneri

Comma 2

Per i contratti di cui al comma 1 dell'art. 12, l'Amministrazione della pubblica sicurezza si avvale di capitolati generali d'oneri, anche di altre Amministrazioni, approvati previo parere del Consiglio di Stato.


Per le materie non previste dai capitolati generali o quando la specificita' della fornitura o del servizio lo richieda, l'Amministrazione puo' predisporre capitolati speciali d'oneri, da sottoporre al preventivo parere del comitato di cui all'art. 22.


I capitolati generali d'oneri possono non essere allegati ai contratti, purche' in essi se ne faccia esplicita menzione.


I particolari tecnici per ogni provvista o lavoro, ove non indicati nei capitolati d'oneri, debbono essere specificati nel contratto; possono omettersi, in tutto o in parte, quando il contratto prevede l'accettazione della provvista o lavoro in base a descrizione tecnica o campione approvati dall'Amministrazione.


Art. 18

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Comma 1

Clausola compromissoria

Comma 2

Per la soluzione delle eventuali controversie non potute comporre in via amministrativa, nei capitolati d'oneri o, in mancanza, nei contratti puo' essere prevista, a norma dell'art.808 del codice di procedura civile, la clausula compromissoria, che deve, comunque, essere formulata nel modo prescritto dall'Amministrazione della pubblica sicurezza.


Art. 19

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Comma 1

Stipulazione dei contratti

Comma 2

I contratti possono essere stipulati presso il Dipartimento della pubblica sicurezza o, su determinazione dello stesso Dipartimento, presso le prefetture, i commissariati del Governo nelle provincie di Trento e Bolzano e la presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta.


Art. 20

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Comma 1

Controllo preventivo della Corte dei conti

Comma 2

I decreti di approvazione dei contratti sono sottoposti alla registrazione preventiva della Corte dei conti quando superano i limiti di valore previsti dalle vigenti disposizioni.


Nei casi di urgenza, espressamente motivati, i decreti di approvazione dei contratti sono sottoposti alla registrazione preventiva della Corte dei conti quando superano l'importo di lire 20 milioni; per gli stessi motivi, i decreti con i quali si autorizzano altre spese, se l'autorizzazione non e' contemporanea all'emissione dell'ordine di pagamento, sono sottoposti alla registrazione preventiva quando superano l'importo di lire 10 milioni.


Art. 21

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Comma 1

Tacito rinnovo dei contratti

Comma 2

I contratti aventi per oggetto somministrazioni di beni o esecuzione continuata di servizi possono prevedere la facolta' di tacito rinnovo, di anno in anno, per un periodo massimo complessivo non superiore a nove anni.


In tal caso, il limite di cui all'articolo 20 va riferito al valore di ciascuna annualita'.


Art. 22

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Comma 1

Comitato tecnico-consultivo

Comma 2

Il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1969, n.1279, concernente l'istituzione della commissione consultiva per le forniture occorrenti per i servizi e le forze di polizia, e' abrogato.


E'istituito, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, un comitato tecnico-consultivo, avente il compito di esprimere parere, anche di massima, dal lato tecnico-economico, su tutte le forniture occorrenti per i servizi cui l'Amministrazione della pubblica sicurezza deve provvedere, nonche' sulle alienazioni dei materiali.


Per le forniture previste dal primo e secondo comma dell'art.14 della legge 28 settembre 1942, n.1140, si applica il disposto del terzo comma dell'articolo medesimo, modificato dall'art.10 della legge 4 gennaio 1943, n.20.


Lo stesso comitato puo' essere sentito su qualsiasi argomento o questione riguardante i servizi tecnico-logistici e le gestioni patrimoniale e finanziaria su cui il capo della Polizia reputi opportuno interpellarlo.
Nota all'art. 22:
- Si trascrive il testo dell'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n.1140, come modificato dall'art. 10 della legge 4 gennaio 1943, n. 20, concernente: "Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1942-43, ed altri provvedimenti di carattere finanziario":
"Art. 14. - L'autorizzazione preventiva del Provveditorato generale dello Stato, stabilita per il funzionamento degli uffici statali dall'art. 24 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, modificato con la legge 29 giugno 1940, n.802 e dall'art. 3 del decreto 5 novembre 1935 per lavori di stampa, forniture di carta e di buste, acquisto di mobili, soprammobili, tappezzerie, macchine, oggetti di cancelleria, ecc., deve richiedersi anche quando a tali spese si provveda con somme stanziate su capitoli non amministrati dal Provveditorato generale dello Stato o con fondi di gestioni speciali.
L'autorizzazione di cui al precedente comma riguarda sia l'indispensabilita' della fornitura, sia la congruita' della spesa.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai comandi, Corpi e servizi dipendenti dalle amministrazioni militari ed alle aziende dello Stato con ordinamento autonomo, fatta eccezione per quanto concerne le forniture di carta, buste, cartoni e lavori di stampa".


Art. 23

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Comma 1

Composizione del comitato tecnico-consultivo

Comma 2

Per ciascuno dei suddetti componenti, e' nominato un supplente con qualifica dirigenziale.


Il presidente ha facolta' di consentire l'intervento alle sedute dei direttori delle divisioni interessate o di altri funzionari, per illustrazioni e chiarimenti o per quant'altro occorra per l'esame e la valutazione delle materie iscritte all'ordine del giorno.


In caso di assenza o impedimento del presidente, ne fa le veci il componente piu' anziano tra quelli di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) del comma 1. Detto componente e', a sua volta sostituito dal proprio supplente.


Il comitato e' integrato da almeno due esperti scelti dal presidente tra i funzionari compresi nell'elenco previsto dal comma 8, in relazione alle materie iscritte all'ordine del giorno di ciascuna riunione.


Un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza esercita le funzioni di segretario.


Il presidente, i componenti ed il segretario del comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'interno.


Con lo stesso decreto, si provvede alla formazione di un elenco di esperti, nel quale sono iscritti, su designazione dei rispettivi Ministeri, dipendenti in attivita' di servizio di Amministrazioni statali diverse da quelle indicate nel comma 1, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata, che abbiano particolare competenza tecnica nelle materie oggetto dell'attivita' consultiva del comitato.


Art. 24

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Comma 1

Pareri del Consiglio di Stato

Comma 2

I progetti di contratti di cui all'art.12 debbono essere comunicati al Consiglio di Stato per averne il parere, quando l'importo previsto superi le lire 750 milioni, per i contratti da stipularsi a trattativa privata, o le lire 1.500 milioni, per i contratti da stipularsi a seguito di pubblico incanto, licitazione privata o appalto-concorso.


Detti limiti, per i contratti di cui al comma 1 dell'art.21, vanno riferiti al valore di ciascuna annualita'.


Il parere deve essere reso non oltre il termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi dichiarati urgenti nella richiesta stessa l'Amministrazione puo' prescindere dall'acquisizione del parere ove questo non sia adottato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta medesima. Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'art.16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.


Art. 25

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Comma 1

Deroghe in ordine a pareri del Consiglio di Stato

Comma 2

Per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli, aeromobili, natanti, mezzi di trasporto in genere e loro parti di ricambio, prodotti dall'industria nazionale, nonche' per l'acquisto di carburanti e lubrificanti, destinati alla Polizia di Stato e forniti dall'industria nazionale, si applica il disposto dell'art. 5-bis della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato.


Art. 26

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Comma 1

Collaudi

Comma 2

Tutti i lavori e tutte le forniture eseguiti ad appalto o in economia sono soggetti, salvo speciali disposizioni in contrario, a collaudo, parziale o finale.


Per ognuno dei centri di raccolta di materiali e mezzi, telecomunicazioni e motorizzazione di cui all'art.31 della legge 1 aprile 1981, n.121, e' istituita una commissione di collaudo, composta da un funzionario dei ruoli della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto o equiparata, che la presiede, da un esperto scelto tra i funzionari dell'Amministrazione dello Stato e dal consegnatario del centro interessato. Il presidente, i componenti ed il segretario della commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'interno. Le funzioni di segretario sono esercitare dallo stesso consegnatario.


Sono fatte salve le disposizioni inerenti ai collaudi contenute nei capitolati generali d'oneri, anche di altre Amministrazioni, cui si fa riferimento nei contratti, negli eventuali capitolati speciali d'oneri e nel regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno.


Per determinate forniture, puo' essere provveduto al relativo collaudo, mediante commissione speciale, da nominarsi con decreto ministeriale.


Comma 3

CAPO IV - SERVIZIO DI CASSA

Art. 27

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Comma 1

Custodia dei fondi

Comma 2

La custodia dei fondi, dei titoli e dei valori va effettuata in una o due casseforti, a piu' congegni di chiusura, le cui chiavi sono affidate, separatamente, agli agenti indicati nel presente capo.


Detti agenti sono solidalmente responsabili della custodia.


Nelle casseforti possono essere custoditi denaro contante, avvisi di emissione di ordinativi di pagamento, marche da bollo, vaglia cambiari e postali, assegni circolari ed ogni altro titolo che sia considerato come denaro dell'Amministrazione, nonche' i fondi, i titoli, i valori e gli oggetti preziosi comunque affidati all'ufficio o reparto per l'amministrazione o per la custodia.


Nelle casseforti non possono essere custoditi denaro, oggetti e valori in genere di proprieta' privata, tranne quelli del dipendente personale defunto.


Art. 28

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Comma 1

Casse delle questure e del reparto autonomo del Ministero dell'interno

Comma 2

Le questure ed il reparto autonomo del Ministero dell'interno sono dotati di due casseforti, di cui una corrente, per il movimento dei fondi destinati a soddisfare le esigenze giornaliere, e l'altra di riserva, per la custodia dei fondi eccedenti tali esigenze.


La somma massima che a fine giornata puo' rimanere depositata nella cassa corrente, in relazione alle esigenze, e' determinata dal funzionario responsabile del competente ufficio di amministrazione e contabilita'; tale somma non puo', comunque, superare il limite di lire 2.400.000.


Il passaggio dei fondi dalla cassa di riserva a quella corrente, per i pagamenti da effettuare nella giornata, ed il versamento da questa ultima cassa a quella di riserva sono disposti dallo stesso funzionario.


Le chiavi, con i relativi duplicati, di ciascuna delle due casseforti sono tenute: una dal predetto funzionario e l'altra dal cassiere.


Art. 29

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Comma 1

Casse degli uffici e reparti

Comma 2

Gli uffici e reparti della Polizia di Stato ai cui titolari sono affidate le attribuzioni di funzionario delegato non titolare di contabilita' speciale sono dotati di due casseforti, di cui una per la custodia dei fondi accreditati direttamente dal Ministero e l'altra per la custodia di fondi di diversa provenienza.


Le chiavi, con i relativi duplicati, di ciascuna delle due casseforti sono tenute: una dal titolare dell'ufficio o reparto interessato e l'altra dal cassiere.


Gli altri uffici e reparti della Polizia di Stato presso i quali occorre provvedere alla custodia di fondi sono dotati di una sola cassaforte, le cui chiavi, con i relativi duplicati, sono tenute: una dal titolare dell'ufficio o reparto interessato e l'altra dal cassiere.


Il titolare dell'ufficio o reparto interessato puo' affidare, sotto la propria responsabilita', la chiave di cui e' in possesso, con il relativo duplicato, al funzionario responsabile dell'ufficio di amministrazione e contabilita'.


Art. 30

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Comma 1

Nomina e responsabilita' del cassiere

Comma 2

Le funzioni di cassiere sono conferite, previa comunicazione al Dipartimento della pubblica sicurezza, con provvedimento formale del titolare dell'ufficio o reparto cui e' affidata la gestione dei fondi, ad un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica funzionale non inferiore al sesto livello.
Detto dipendente deve avere un'anzianita' di servizio non inferiore a tre anni.


Ferma restando la responsabilita' di cui al comma 2 dell'art.27, il cassiere risponde anche della regolarita' delle riscossioni e dei pagamenti.


Art. 31

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Comma 1

Registri di cassa

Comma 2

Tutte le operazioni di entrata e di uscita debbono essere registrate, giornalmente, in un apposito giornale di cassa. Detto giornale di cassa deve essere conforme al modello prescritto dal Dipartimento della pubblica sicurezza e tenuto senza alterazioni o cancellature; le eventuali correzioni debbono essere eseguite mediante successive registrazioni di rettifica, facendo opportuni richiami alle partite corrette.


Presso gli uffici e reparti di cui al comma 1 dell'art.29, sono tenuti due analoghi registri, in corrispondenza delle gestioni dei fondi ad essi affidate.


Le operazioni che interessano la cassa di riserva, oltreche' sul giornale di cassa di cui al comma 1, debbono essere annotate anche su un apposito registro dei valori depositati nella stessa cassa di riserva.


Le registrazioni concernenti le operazioni contabili sopraindicate e la tenuta delle relative scritture possono essere effettuate mediante l'impiego di sistemi di elaborazione elettronica dei dati.
In tale caso, al termine di ogni giornata in cui sono stati eseguiti movimenti nei registri previsti dal presente articolo, debbono essere stampate le pagine del registro interessato al movimento, con l'indicazione del numero progressivo e delle operazioni di entrata e di uscita.


Art. 32

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Comma 1

Verifiche di cassa

Comma 2

I prefetti, i commissari del Governo nelle provincie di Trento e Bolzano ed il presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta, a mezzo di un proprio incaricato, dispongono, almeno trimestralmente, verifiche di cassa presso gli uffici e reparti della Polizia di Stato e presso gli istituti e la scuola di cui al comma 5 dell'art.2.


Art. 33

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Comma 1

Verbali di verifica

Comma 2

Le verifiche di cassa debbono risultare da apposito verbale, da redigersi in triplice esemplare, di cui uno per l'ufficio, reparto o istituto ispezionato, uno per il questore o per il direttore dell'istituto ed uno per l'organo che ha disposto la verifica.


I verbali delle verifiche di cassa effettuate presso il reparto autonomo del Ministero dell'interno sono redatti in duplice esemplare, di cui uno per lo stesso reparto ed uno per il prefetto.


Art. 34

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Comma 1

Assenza o cessazione dalle funzioni del cassiere

Comma 2

Nel caso di assenza o altro legittimo impedimento del cassiere o di cessazione dalle proprie funzioni, si procede, con l'intervento del responsabile del competente ufficio di amministrazione e contabilita', o in mancanza, del titolare dell'ufficio o reparto interessato alla ricognizione del denaro, dei titoli, dei valori e di quant'altro custodito nelle casse, nonche' alla consegna degli stessi e delle chiavi, con i relativi duplicati al cassiere subentrante.


Tali operazioni debbono risultare da una dichiarazione da apporsi sui registri di cassa, previa chiusura delle scritture contabili. La dichiarazione medesima deve essere sottoscritta da tutti gli intervenuti. In caso di cessazione dalle funzioni, deve essere redatto apposito verbale di passaggio di consegne.


Art. 35

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Comma 1

Disposizioni particolari per il passaggio di consegne

Comma 2

Qualora il cassiere sia nella impossibilita' di ottemperare agli adempimenti di cui al comma 1, il titolare dell'ufficio o reparto designa un proprio dipendente non corresponsabile del servizio di cassa, affinche' provveda a ritirare le chiavi ed a rappresentare il cassiere nelle operazioni anzidette.


Il mancato intervento del cassiere e la presenza del suo rappresentante, sia fiduciario che di ufficio, nelle operazioni di passaggio delle consegne debbono risultare, a seconda dei casi, dalla dichiarazione o del verbale di cui al comma 2 dell'articolo 34.


In caso di morte del cassiere, si applica la procedura di cui ai commi 2 e 3.


Comma 3

CAPO V - SERVIZIO DI MENSA

Art. 36

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Comma 1

Disciplina del servizio

Comma 2

Il servizio di mensa e' disciplinato dalle norme contenute nella legge 18 maggio 1989, n.203, riguardante nuove disposizioni per i servizi di mensa delle forze di polizia di cui all'art.16 della legge 1 aprile 1981, n.121, da quelle contenute nel regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n.782, da quelle di cui al presente regolamento, nonche' dalle istruzioni emanate dal Dipartimento della pubblica sicurezza.


Art. 37

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Comma 1

Modalita' di espletamento del servizio

Comma 2

Le mense di servizio sono, di regola, gestite direttamente dall'Amministrazione, che si avvale del personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, secondo le modalita' stabilite con apposite istruzioni emanate dal Dipartimento della pubblica sicurezza.


Nel caso in cui l'Amministrazione si trovi nell'impossibilita' di gestire direttamente tali mense, il relativo servizio puo' essere affidato in appalto.


Art. 38

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Comma 1

Fondo vitto

Comma 2

Per il funzionamento delle mense obbligatorie di servizio, e' costituito un fondo vitto, che viene somministrato dalle prefetture, dai commissariati del Governo nelle provincie di Trento e Bolzano e dalla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, a carico degli accreditamenti disposti sull'apposito capitolo di bilancio.


Per le mense non obbligatorie di servizio, il fondo vitto e' costituito dai versamenti effettuati, ogni mese, dai conviventi a mensa e calcolati sulla base delle presenze presunte per il mese successivo, nonche', ove spettanti, dai contributi previsti dall'art.64 della legge 1 aprile 1981, n.121, ed erogati sull'apposito capitolo di bilancio.


Qualora il dipendente ammesso per la prima volta alla mensa di cui al comma 2 non disponga della somma necessaria per la costituzione del fondo vitto, si provvede d'ufficio, mediante anticipazione dal fondo scorta. La somma anticipata viene recuperata con ritenuta sullo stipendio del mese successivo.


Il fondo vitto e' amministrato dall'ufficio, reparto o istituto presso cui la mensa e' istituita.


Art. 39

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Comma 1

Utilizzazione del fondo vitto

Comma 2

Il fondo vitto in nessun caso e per nessun motivo puo' essere destinato a spese diverse da quelle per l'acquisto dei generi alimentari.


Art. 40

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Comma 1

Spese per le mense non obbligatorie di servizio

Comma 2

Le spese di impianto e di funzionamento delle mense non obbligatorie di servizio sono a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, mentre quelle relative all'acquisto di generi alimentari sono a carico dei conviventi, fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell'art.38.


Art. 41

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Comma 1

Convenzioni

Comma 2

Qualora, per il ridotto numero dei conviventi o per altri motivi, l'Amministrazione non ritenga di autorizzare l'istituzione di una mensa non obbligatoria di servizio o decida la soppressione di una gia' esistente, il relativo servizio puo' essere assicurato mediante convenzioni stipulate con altre Amministrazioni dello Stato o enti pubblici o esercizi privati dai prefetti, dai commissari del Governo nelle provincie di Trento e Bolzano e dal presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta.


Art. 42

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Comma 1

Beneficiari

Comma 2

Ha diritto a fruire del servizio di mensa previsto dall'art.40 il personale degli uffici, reparti ed istituti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza in servizio nella stessa sede in cui sono istituite le mense o sono ubicati gli esercizi privati convenzionati.


Ha diritto, altresi', a fruire delle mense il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza in transito per ragioni di servizio.


E' in facolta' del Dipartimento della pubblica sicurezza di impartire istruzioni per l'ammissione alle mense anche di personale delle altre Amministrazioni dello Stato, stabilendone le modalita'.


Art. 43

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Comma 1

Oneri a carico dei conviventi

Comma 2

Nel caso in cui la mensa non obbligatoria di servizio sia gestita direttamente dall'Amministrazione, la composizione della razione viveri e la quota vitto giornaliera a carico di ciascun convivente sono stabilite, nei limiti e secondo i criteri fissati dal Dipartimento della pubblica sicurezza, dalla commissione prevista dall'art.44.


Qualora, invece, la gestione della mensa venga affidata in appalto comprensivo anche dell'approvvigionamento dei generi alimentari, la commissione determina soltanto la composizione della razione viveri.


In quest'ultimo caso, la quota vitto giornaliera a carico dei conviventi viene fissata dal Dipartimento della pubblica sicurezza.
Detta quota, al netto del contributo previsto dall'art. 64 della legge 1 aprile 1981, n.121, ove spettante, va corrisposta dai conviventi medesimi all'ufficio, reparto o istituto competente, che provvede ai sensi dell'art.47.


Ove nella stessa provincia esistano mense a gestione diretta e mense in appalto, la composizione della razioni di viveri e' unica.


Art. 44

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Comma 1

Commissione per il vitto

Comma 2

Le funzioni di segretario sono esercitate da un appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a sovrintendente.


Art. 46

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Comma 1

Coesistenza di mense obbligatorie e non obbligatorie di servizio

Comma 2

Allorche' nello stesso ufficio, reparto o istituto coesistono una mensa obbligatoria ed una mensa non obbligatoria di servizio, le rel- ative contabilita' debbono essere separate.


In tale caso, il convivente non avente diritto alla mensa obbligatoria di servizio e' tenuto a corrispondere all'ufficio, reparto o istituto competente il controvalore della razione viveri e delle integrazioni vitto e generi di conforto, stabilito dal Ministero della difesa, al netto del contributo previsto dall'art.64 della legge 1 aprile 1981, n.121, ove spettante.


Art. 47

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Comma 1

Mense di servizio affidate in appalto comprensivo dell'approvvigionamento dei generi alimentari

Comma 2

Nel caso di coesistenza di una mensa obbligatoria e di una mensa non obbligatoria di servizio, affidate in appalto comprensivo dell'approvvigionamento dei generi alimentari, la somma riscossa dal competente ufficio, reparto o istituto ai sensi del comma 2 dell'articolo 46 e' corrisposta, con le modalita' previste dal contratto, alla ditta affidataria dell'appalto medesimo, al pari del controvalore della razione viveri e delle integrazioni vitto e generi di conforto, dovuto per gli aventi diritto alla mensa obbligatoria.


Art. 48

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Comma 1

Rendicontazione

Comma 2

La contabilita' della mensa dell'ufficio, reparto o istituto deve dimostrare gli introiti, gli acquisti, i prelevamenti ed i consumi dei generi alimentari per la confezione del vitto giornaliero.


La contabilita' delle mense obbligatorie di servizio e' resa mensilmente alle prefetture, ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano ed alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, competenti per territorio.


La contabilita' delle mense non obbligatorie di servizio e' resa secondo le specifiche disposizioni conseguenti alla soppressione delle gestioni fuori bilancio.


Art. 49

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Comma 1

Vigilanza

Comma 2

Il titolare di ciascun ufficio, reparto o istituto presso il quale e' istituita una mensa di servizo vigila, anche a mezzo di un proprio incaricato, sul funzionamento della mensa medesima.


Comma 3

CAPO VI - GESTIONI DEI MATERIALI

Art. 50

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Comma 1

Attivita' di gestione

Comma 2

La gestione dei materiali di proprieta' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza comprende le operazioni, gli atti ed i fatti che comportano modificazioni nella consistenza e nel valore dei materiali medesimi e che riguardano l'approvvigionamento, ricezione, collaudo, custodia, conservazione, distruzione, con eventuale recupero di parti, manutenzione, distribuzione, revisione, riparazione e trasformazione dei materiali, nonche' l'alienazione dei beni dichiarati fuori uso.


Art. 51

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Comma 1

Alienazione

Comma 2

I beni mobili acquistati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza divenuti inservibili e non suscettibili di ulteriore impiego o tecnicamente superati sono alienati a cura della stessa Amministrazione oppure ceduti gratuitamente alla Croce rossa italiana, in caso di accertata impossibilita' di alienazione, ovvero quando lo scarso valore dei materiali medesimi sconsigli l'espletamento di qualsiasi procedura di vendita.


L'accertamento che i beni medesimi sono divenuti inservibili e non suscettibili di ulteriore impiego o che gli stessi sono tecnicamente superati e la determinazione del valore di stima di detti beni sono effettuati da una commissione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con la partecipazione di un funzionario dell'ufficio tecnico erariale competente per territorio, mediante apposito verbale da redigersi a seguito di sopralluogo.


Quando il valore di stima non superi un milione di lire, l'alienazione puo' effettuarsi con il sistema della vendita in economia a privati.


Art. 52

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Comma 1

Organi preposti alla gestione

Comma 2

La gestione dei materiali acquistati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza e' affidata ai centri di raccolta di materiali e mezzi, telecomunicazioni e motorizzazione di cui all'art.31 della legge 1 aprile 1981, n.121, i quali provvedono, ciascuno per il settore di propria competenza, alla ricezione, collaudo, custodia, conservazione, riparazione e distribuzione dei materiali, al recupero per la riparazione, la trasformazione e l'utilizzazione dei materiali non piu' idonei all'uso, nonche' alla distruzione ed alla alienazione di quelli dichiarati fuori uso.


I materiali affluiti nei predetti centri vengono dati in consegna ad agenti contabili-consegnatari, nominati con decreto del Capo della Polizia, i quali sono responsabili "per debito di custodia" e tenuti alla resa del prescritto conto giudiziale. Non si applicano, nei confronti degli stessi consegnatari, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n.718


I centri di cui al comma 1 sono sottoposti al controllo del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 3 della legge 26 luglio 1939, n.1037, nonche' al riscontro della Corte dei conti, a norma del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n.1214, e successive modificazioni.


Presso gli uffici, reparti ed istituti della Polizia di Stato, sono istituiti magazzini di servizio, per la conservazione e la distribuzione dei materiali - ivi compresi quelli forniti dal Provveditorato generale dello Stato - occorrenti per il funzionamento di detti organismi. I rispettivi consegnatari "per debito di vigilanza" rispondono della consistenza e della conservazione dei materiali ad essi affidati e ne dimostrano i movimenti ai consegnatari "per debito di custodia" dai quali ricevono i materiali stessi, con l'osservanza delle istruzioni emanate dal Dipartimento della pubblica sicurezza o dal Provveditorato generale dello Stato, a seconda dei casi.


Art. 54

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Comma 1

Assunzioni in carico

Comma 2

I materiali comunque acquistati debbono essere introdotti nei centri di cui al comma 1 dell'art.52 ed assunti in carico dagli agenti contabili-consegnatari


Per esigenze particolari, detti materiali possono essere assegnati agli uffici, reparti ed istituti della Polizia di Stato direttamente dai luoghi di produzione o di cessione, previo collaudo favorevole ed assunzione in carico.


Il Dipartimento della pubblica sicurezza puo' disporre che i materiali che non possono essere introdotti nei centri, per esigenze particolari e contingenti, siano lasciati in temporanea custodia presso terzi. In tale caso, i materiali sono ugualmente assunti in carico dal competente agente contabile-consegnatario.


L'affidamento in temporanea custodia deve risultare da atto sottoscritto dalle parti, inteso a regolare, altresi', i rapporti tra l'Amministrazione ed i terzi per tale custodia, con particolare riguardo alle cautele per la salvaguardia dei diritti di proprieta' dell'Amministrazione sui materiali in questione.


I responsabili amministrativi della gestione dei materiali presso l'ufficio, il reparto o l'istituto interessato, quando non diversamente disposto dal Dipartimento della pubblica sicurezza, sono tenuti a vigilare affinche' sia assicurata la custodia, la buona conservazione, nonche' la pronta disponibilita' dei materiali in temporanea consegna a terzi.


Art. 55

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Comma 1

Modalita' del servizio

Comma 2

Le modalita' per le classificazioni, le nomenclature, le assegnazioni, i movimenti, la distribuzione e l'impiego dei materiali, nonche' per le operazioni di gestione degli stessi sono disciplinate da apposite istruzioni del Dipartimento della pubblica sicurezza.


Art. 56

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Comma 1

Spese per il funzionamento dei centri

Comma 2

Alle spese di impianto, adattamento, manutenzione e funzionamento dei centri di cui al comma 1 dell'art. 52 provvede l'Amministrazione della pubblica sicurezza.


Art. 57

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Comma 1

Spese per il vestiario e l'equipaggiamento

Comma 2

Per la fornitura degli effetti di corredo, di vestiario e di equipaggiamento al personale della Polizia di Stato continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 1 aprile 1981, n.121.


Art. 58

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Comma 1

Assegnazione e rinnovo del vestiario

Comma 2

Le serie di capi di vestiario spettanti al personale della Polizia di Stato e le modalita' ed i tempi per il rinnovo degli stessi sono disciplinati da apposito decreto ministeriale.


Art. 59

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Comma 1

Risarcimento danni al vestiario ed agli oggetti personali

Comma 2

Il personale della Polizia di Stato autorizzato ad espletare le proprie mansioni in abiti civili, che subisca un danno ai propri effetti di vestiario od oggetti personali, puo' chiedere all'Amministrazione, con documentata istanza, il relativo risarcimento, qualora il fatto sia avvenuto per ragioni di servizio.


Il risarcimento e' limitato al valore del capo od oggetto all'epoca del deterioramento.


Art. 60

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Comma 1

Armamento

Comma 2

All'acquisto dell'armamento individuale e di reparto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n.135, nonche' del relativo munizionamento provvede l'Amministrazione della pubblica sicurezza, con l'osservanza, ove prescritto, delle particolari condizioni tecniche approvate dal Ministero della difesa.


Ai fini del collaudo di detti materiali, le commissioni previste dall'art. 26 possono avvalersi della consulenza degli organi tecnici del Ministero della difesa, i quali provvedono alla sorveglianza tecnica sulle lavorazioni e sulle prove, secondo le particolari condizioni stabilite dallo stesso Ministero.


Le spese per la sorveglianza sulle lavorazioni e sulle prove effettuate da parte del Ministero della difesa sono a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.


Sono pure a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza le spese per la riparazione e la manutenzione ordinaria delle armi, individuali e di reparto.


Comma 3

CAPO VII - ATTIVITA' ASSISTENZIALI, SPORTIVE E RICREATIVE

Art. 61

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Comma 1

Assistenza religiosa

Comma 2

Le spese conseguenti all'assistenza religiosa in favore del personale della Polizia di Stato, prevista dall'art. 69 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e dall'art. 76 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblca 28 ottobre 1985, n. 782, sono a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, previa stipula di apposite convenzioni.


Art. 62

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Comma 1

Attivita' sportiva

Comma 2

Le spese inerenti all'educazione fisica ed all'attivita' sportiva finalizzate a scopi addestrativi istituzionali del personale della Polizia di Stato e quelle per l'attivita' sportiva delle "Fiamme Oro", di cui all'art.77 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n.782, ivi comprese le spese per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di attrezzi e di materiale ginnico-sportivo, nonche' quelle per l'acquisto di premi sono a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.


Art. 63

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Comma 1

Provvidenze al personale ed ai relativi familiari

Comma 2

In favore del personale della Polizia di Stato in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie possono essere erogati, a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, contributi e borse di studio, secondo i criteri stabiliti, a norma di legge, dal consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, integrato con i rappresentanti del personale della Polizia di Stato.


Sono, altresi', a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, gli oneri per la concessione di sovvenzioni per spese funerarie e trasporto salme alle famiglie del personale della Polizia di Stato riconosciuto "vittima del dovere" o deceduto per causa di servizio, nonche' le spese di viaggio e di soggiorno dei parenti del personale deceduto o in pericolo di vita per eventi connessi all'espletamento del servizio.


Restano ferme le norme di cui all'art. 8 della legge 13 agosto 1980, n.466.


Art. 64

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Comma 1

Ricorrenze e celebrazioni

Comma 2

Le spese per l'acquisto di corone di fiori e per altre forme di cordoglio e partecipazione, in occasione di ricorrenze e celebrazioni, sono a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.


Art. 65

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Comma 1

Attivita' ricreative

Comma 2

Alle attivita' di cui all'art. 79 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n.782, provvede l'Amministrazione stessa secondo le disposizioni vigenti. Per sopperire all'impossibilita' di provvedere direttamente alle predette attivita', l'Amministrazione puo' avvalersi delle strutture organizzative e funzionali del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, istituito con la legge 12 novembre 1964, n.1279, secondo le modalita' da concordare con il Fondo stesso.


Ai fini di cui al comma 1, l'Amministrazione della pubblica sicurezza puo' destinare appositi locali idoneamente attrezzati nelle sedi di servizio, scuole, caserme e altre infrastrutture della Polizia di Stato ed assicurare, comunque, i servizi necessari.


Comma 3

CAPO VIII - SERVIZI A PAGAMENTO

Art. 66

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Comma 1

Disciplina dei servizi

Comma 2

I servizi a richiesta di enti non statali e di privati sono disciplinati dalle disposizioni contenute nell'art. 41 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n.782, nonche' da quelle di cui al presente regolamento e dalle istruzioni emanate dal Dipartimento della pubblica sicurezza


Art. 67

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Comma 1

Oneri a carico dei richiedenti

Comma 2

Fermo restando quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n.240, recante nuove norme sull'ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato, e dall'art. 18 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n.420, per i servizi di cui all'articolo 66 sono dovuti dai richiedenti gli importi all'uopo determinati dalla legge o in forza delle apposite convenzioni previste dall'art. 41 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n.782.


Art. 68

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Comma 1

Fidejussione

Comma 2

Con la prescritta richiesta del servizio, gli interessati debbono impegnarsi a far pervenire al competente ufficio della Polizia di Stato, non appena a conoscenza del presumibile costo, a garanzia dell'obbligazione, fidejussione bancaria od assicurativa d'importo maggiorato del dieci per cento rispetto a quello preventivato per l'espletamento del servizio medesimo.


L'esecuzione del servizio richiesto e' subordinata alla ricezione della predetta fidejussione bancaria od assicurativa.


Art. 69

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Comma 1

Modalita' per gli addebiti

Comma 2

Eseguita la prestazione, l'ufficio della Polizia di Stato, sulla base dell'effettivo impiego del personale e dei mezzi, provvede all'emissione di una nota di addebito delle somme dovute e ne richiede il versamento, con imputazione all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.


Qualora, per causa di forza maggiore o per altre particolari circostanze, il servizio gia' iniziato non possa essere portato a compimento, la somma da addebitare e' limitata all'importo delle spese sostenute dall'Amministrazione per la parte del servizio effettivamente reso.


Art. 70

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Comma 1

Modalita' per i versamenti

Comma 2

Il versamento delle somme di cui all'articolo 69 deve essere effettuato, a cura dell'interessato, presso la locale sezione di tesoreria provinciale dello Stato, entro dieci giorni dalla data di ricezione della nota di addebito. Entro i successivi venti giorni, la relativa quietanza deve essere consegnata al competente ufficio della Polizia di Stato, che provvede alla restituzione, per lo svincolo, della fidejussione bancaria od assicurativa.


Art. 71

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Comma 1

Spese per l'esecuzione dei servizi

Comma 2

Le spese di cui all'art. 67 sono imputate ai capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, gia' istituiti per l'espletamento dei normali compiti di istituto.


Art. 72

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Comma 1

Divieto di altre remunerazioni

Art. 73

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Comma 1

Elargizioni spontanee

Comma 2

Eventuali elargizioni spontaneamente offerte possono essere accettate soltanto previa espressa autorizzazione del Dipartimento della pubblica sicurezza, per essere devolute al Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza.


Comma 3

CAPO IX - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 74

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Comma 1

Alloggi di servizio

Comma 2

Le spese per gli alloggi collettivi di servizio, ivi comprese quelle inerenti alle strutture interne ed agli arredi ed oggetti di casermaggio necessari per gli alloggi medesimi e per i relativi servizi e pertinenze strettamente connessi alla funzinalita' degli alloggi medesimi, sono a totale carico dell'Amministrazione.


Per gli alloggi di servizio individuali, si applicano le disposizioni che disciplinano la materia.


Art. 75

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Comma 1

Quadrupedi

Comma 2

All'acquisto dei quadrupedi occorrenti per le esigenze della Polizia di Stato provvede l'Amministrazione della pubblica sicurezza.


Sono pure a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza le spese per la ferratura e la bardatura dei cavalli, nonche' quelle per l'acquisto dei medicinali e per il trasporto, governo, mantenimento ed addestramento dei quadrupedi.


L'impiego, il governo, la cura e la gestione dei quadrupedi sono disciplinati da appositi regolamenti, da approvarsi con decreti del Ministro dell'interno, come previsto dall'art. 31, primo comma, n. 9), della legge 1 aprile 1981, n. 121.


Art. 76

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Comma 1

Spese per il servizio sanitario

Comma 2

Le spese di impianto e di funzionamento delle sale mediche, delle infermerie e dei centri di prevenzione della Polizia di Stato, ivi comprese quelle per l'acquisto di medicinali e materiale di medicazione, nonche' quelle per analisi cliniche di laboratorio, esami ed accertamenti diagnostici, e le spese per l'acquisto, riparazione e manutenzione di arredi e di apparecchiature in genere per il servizio sanitario sono a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.


Sono, altresi', a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza le spese inerenti a quant'altro previsto dagli articoli 61, 62, 63, 64 e 65 del regolamento di servizio dell'Amministrazione medesima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n.782, e dall'ordinamento del servizio sanitario, ivi compresi i compensi dovuti ai medici estranei all'Amministrazione, nonche' le spese sanitarie per il personale ausiliario della Polizia di Stato in servizio di leva, le spese per gli accertamenti di idoneita' psico-fisica al servizio, le spese relative agli accertamenti disposti dal Dipartimento della pubblica sicurezza per la profilassi delle malattie legate all'ambiente di lavoro ed alle condizioni di impiego del personale e le spese di degenza e di cura per infermita' dipendenti da causa di servizio previste dalle vigenti disposizioni.


Per il pagamento dei compensi dovuti ai medici estranei all'Amministrazione incaricati, o convenzionati a visita, per particolari esigenze o situazioni ambientali, possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari delegati di cui all'art.1.


Art. 77

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Comma 1

Spese d'ufficio

Comma 2

Alle spese d'ufficio per il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonche' per gli uffici, reparti ed istituti della Polizia di Stato, escluse quelle di competenza del Provveditorato generale dello Stato, provvede il Dipartimento medesimo.


Art. 78

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Comma 1

Spese per impianti tecnici e telecomunicazioni

Comma 2

Le spese radiotelegrafoniche per gli uffici e servizi dipendenti dal Ministero dell'interno, ivi comprese quelle per l'acquisto, il noleggio, l'installazione, la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, attrezzature, apparati e materiali speciali, sono a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.


Sono pure a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza le spese per l'acquisto, il noleggio, l'installazione, la gestione e la manutenzione di attrezzature, apparati e materiali speciali, elettronici, televisivi, di trasmissione ed elaborazione dati, di amplificazione e diffusione sonora, nonche' quelle per il funzionamento dei centri operativi, elettronici e di riproduzione del Dipartimento della pubblica sicurezza e degli uffici, reparti ed istituti della Polizia di Stato.


Art. 79

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Comma 1

Spese per i servizi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica

Comma 2

Agli appartenenti alle forze e corpi di polizia ed alle forze armate, impiegati in servizio di ordine pubblico e di sicurezza pubblica, spettano le indennita' e le altre competenze previste dalle vigenti disposizioni.


Le relative spese sono a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, unitamente a quelle per il trasporto di detto personale e dei materiali e mezzi occorrenti per l'espletamento dei servizi.


Art. 80

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Comma 1

Spese per ricompense

Comma 2

Le spese inerenti alla corresponsione dei premi per segnalati servizi di polizia di cui all'art. 70 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n.782, e quelle eventualmente derivanti dalla concessione delle altre ricompense previste dal titolo IX del decreto medesimo sono a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.


Art. 81

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Comma 1

Adempimenti contabili

Comma 2

Per la responsabilita' amministrativa e per la responsabilita' contabile del personale della Polizia di Stato e di quello dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno impiegato in attivita' di supporto presso uffici, reparti ed istituti si applicano le disposizioni della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato, ancorche' riferite alle forze di polizia dipendenti anche dal Ministero della difesa, compreso l'art. 610 del predetto regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonche' del testo unico della legge sulla Corte dei conti, del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, della disciplina delle funzioni dirigenziali delle Amministrazioni dello Stato e delle relative norme di esecuzione.


Tutti coloro che ricevono, direttamente o indirettamente, fondi da parte dei funzionari delegati o che li detengono in qualita' di cassieri sono tenuti a produrre la documentazione amministrativa necessaria per la prescritta rendicontazione a discarico delle somme accreditate ai predetti funzionari delegati.


Restano ferme le disposizioni di cui all'art.8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.340, nonche' quelle previste dalle norme di contabilita' di Stato in materia di controllo sui rendiconti.


Art. 82

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Comma 1

Rinvio

Comma 2

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si osservano le disposizioni della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato e del relativo regolamento, nonche' ogni altra norma di contabilita' applicabile all'Amministrazione della pubblica sicurezza.


Art. 83

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Comma 1

Ambito di applicabilita'

Comma 2

Le norme contenute nel Capo III - Beni e servizi - si applicano, altresi', agli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione civile dell'interno.


A tale fine, i riferimenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza o alla Polizia di Stato e quelli al Dipartimento della pubblica sicurezza, contenuti nelle norme richiamate al comma 1, si intendono fatti, rispettivamente, all'Amministrazione civile dell'interno ed alle Direzioni generali di volta in volta interessate.


Al medesimo fine, presso la Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, e' istituito un comitato tecnico-consultivo, presieduto da un direttore centrale della stessa Direzione generale e composto da un rappresentante per ciascuna Direzione generale, ad esclusione di quella della protezione civile e dei servizi antincendi, e per il Dipartimento della pubblica sicurezza, di qualifica non inferiore a dirigente superiore, nonche' da un funzionario del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, con qualifica di dirigente superiore.


Il predetto comitato opera con le modalita' e le funzioni di cui agli articoli 22 e 23, in quanto applicabili.


I collaudi dei lavori e delle forniture per l'Amministrazione civile dell'interno sono effettuati mediante commissioni speciali, da nominarsi ai sensi dell'art. 26, comma 4, in analogia a quelle ordinarie e speciali operanti per l'Amministrazione della pubblica sicurezza.


Art. 84

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Le disposizioni dei capi I, III, V, VI, VII, VIII e IX entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della data di pubblicazione del presente Regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Le disposizioni dei capi II e IV entrano in vigore il primo giorno dell'anno successivo a quello della data di pubblicazione del presente Regolamento.