Ai lavori, agli acquisti, alle permute, alle alienazioni, alla locazione, ivi compresa quella finanziaria, alla fornitura e alla somministrazione di beni, servizi e opere si provvede con contratti secondo le procedure e norme previste dal presente regolamento.
Nel contratto devono essere previste le penalita' per inadempienze e ritardi nell'esecuzione del contratto stesso.
La congruita' dei prezzi, quando l'importo del contratto sia superiore a 80 milioni di lire e non sia stato possibile interpellare almeno tre imprese, persone od enti, deve essere dimostrata mediante l'acquisizione di pareri di organi tecnici dello Stato o di una commissione appositamente costituita da parte del Garante, composta di cinque membri, presieduta da un magistrato ordinario o amministrativo, in cui sia assicurata la presenza di un dirigente dei Ministeri del tesoro e delle finanze. Tale parere non va richiesto per l'affidamento di studi e ricerche.
I contratti debbono avere termini e durata certi e, per le spese correnti, non possono superare i nove anni. Per ragioni di assoluta necessita' o convenienza puo' essere prevista una durata superiore.
Le scelte delle forme di contrattazione, le modalita' procedimentali, nonche' quelle essenziali del contratto vengono de- terminate con provvedimento adottato dal Garante nell'ambito delle previsioni degli articoli da 2 a 6.
L'individuazione delle ditte o delle persone da invitare alle gare e' fatta avvalendosi anche di elenchi predisposti in relazione alle specifiche esigenze dell'Ufficio ovvero di elenchi analoghi tenuti presso altre amministrazioni o enti pubblici.
Deve essere osservato il principio della non discriminazione in base alla nazionalita' nei confronti di fornitori appartenenti agli Stati membri della Comunita' economica europea.
Il parere del Consiglio di Stato sui contratti aventi valore superiore a 500 milioni di lire va chiesto dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria tramite la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
E' vietata la corresponsione di interessi e provvigioni a favore di appaltatore o fornitori sulle somme anticipate per l'esecuzione del contratto.
I contratti stipulati con societa' devono contenere l'indicazione del rappresentante legale.
I pagamenti fatti alle persone autorizzate dai creditori a riscuotere per loro conto ed a rilasciare quietanza si ritengono validamente eseguiti finche' la revoca del mandato conferito alle persone stesse non sia notificata all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria nelle forme di legge. La notifica rimane priva di effetto per gli ordini di pagamento che risultano emessi.
E' fatta salva, ricorrendone i presupposti, l'applicazione delle norme di legge riguardanti il recepimento delle direttive comunitarie in materia contrattuale.