Il limite di importo di L. 5 previsto dall'art. 1 del regio decreto 12 maggio 1930, n. 674, e dall'art. 194 del regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, aumentato a L. 1.200 per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422, e' ulteriormente elevato a L. 10.000.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il limite delle eccedenze di cassa di L. 10 previsto dal primo e dal secondo comma dell'art. 147 del regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, aumentato a L. 2.400 per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422, e' ulteriormente elevato a L. 10.000.
Art. 4
#Comma 1
Il limite di somma indicato al comma 2, lettera b), dell'art. 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1989, n. 256, e' elevato da L. 2.400.000 a L. 10.000.000.
Art. 5
#Comma 1
L'art. 31 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1989, n. 256, e' sostituito dal seguente:
"Art. 31 (Ritiro dei vaglia e pagamento ai mittenti). -
1. E' in facolta' del mittente chiedere, previa corresponsione del previsto diritto fisso di contrordine, la restituzione dei vaglia al proprio indirizzo, prima che siano stati consegnati al destinatario, per ottenerne il pagamento, entro i termini di validita', presso l'ufficio di emissione o presso altri uffici.
2. Il pagamento al mittente presso un ufficio diverso da quello di emissione deve essere effettuato previa riscossione del diritto fisso di cui all'art. 34.
3. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche per il pagamento al mittente, entro i termini di validita', dei vaglia respinti.".
Art. 6
#Comma 1
Il comma 2 dell'art. 117 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1989, n. 256, e' sostituito dai seguenti:
" 2. Il rimborso degli assegni scaduti di validita' puo' avvenire:
a) mediante esibizione dei titoli, entro il quarto mese successivo a quello di vidimazione, presso qualsiasi ufficio postale che provvede, in tal caso, al rimborso stesso;
b) mediante nuovi assegni tratti su appositi conti di servizio a favore degli aventi diritto;
c) mediante postagiro tratti sugli stessi conti di cui alla lettera b) a favore di quelli intestati agli aventi diritto.
2-bis. Per ogni assegno rimborsato deve essere corrisposto il diritto fisso previsto dall'art. 134 del codice postale e delle telecomunicazioni, salvo quanto stabilito dai successivi commi del presente articolo.".