Sono elevati di duecentoquaranta volte i limiti originari di somma comunque indicati nel regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, nel relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonche' nel testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.
Sono parimenti elevati di duecentoquaranta volte i limiti originari previsti nelle disposizioni, legislative e regolamentari, correlative a quelle indicate nel comma precedente, emanate anteriormente al 10 giugno 1940.
Restano salve le disposizioni legislative o regolamentari che abbiano aumentato gli originari limiti di somma di cui al primo e secondo comma in misura superiore a quella sopra indicata.
Restano altresi' fermi i limiti di spesa contenuti nei provvedimenti delegati in attuazione dell'art. 16 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni ed integrazioni.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1