Il secondo comma dell'art. 2 del regio decreto 26 marzo 1911, n. 435, e' sostituito dal seguente:
"La commissione e' presieduta dal presidente della Corte di cassazione o dal magistrato da lui delegato; l'ufficio di segreteria e' disimpegnato dal funzionario di cancelleria o di segreteria.".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1