L'Amministrazione del palazzo di giustizia in Roma e' alla diretta dipendenza del ministro di grazia e giustizia, che vi provvede a mezzo della divisione incaricata del servizio delle sedi giudiziarie e di una apposita Commissione nominata con decreto Ministeriale.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
La commissione e' composta da un numero di magistrati pari a quello degli uffici che si trovano allocati nel palazzo di giustizia, dal capo dell'ufficio preposto al servizio dell'edilizia giudiziaria presso il Ministero di grazia e giustizia, nonche' da un rappresentante del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Roma, da un ingegnere del provveditorato regionale per le opere pubbliche per il Lazio, designato dal Ministro dei lavori pubblici, e da un funzionario di cancelleria o di segreteria giudiziaria, designato, di concerto, dai capi degli uffici giudiziari. I magistrati sono designati dai rispettivi capi degli uffici giudiziari.
((La commissione e' presieduta dal presidente della Corte di cassazione o dal magistrato da lui delegato; l'ufficio di segreteria e' disimpegnato dal funzionario di cancelleria o di segreteria)).
I magistrati ed il funzionario di cancelleria o segreteria restano in carica per due anni e non possono essere confermati che pel biennio successivo.
Nelle deliberazioni a parita' di voti prevale quello del presidente.
(2)
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto Luogotenenziale 22 aprile 1917, n. 770 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A parziale deroga degli articoli 2 e 5 del R. decreto 26 marzo 1911, n. 435, in caso di temporanea assenza, l'ingegnere del genio civile che fa parte della Commissione per la manutenzione e conservazione del Palazzo di giustizia in Roma, potra' essere sostituito nel detto incarico e nella direzione dell'ufficio tecnico dipendente dalla Commissione suddetta dal piu' anziano dei funzionari del genio civile addetti all'ufficio medesimo".
Art. 3
#Comma 1
La Commissione delibera su quanto si riferisce alla ulteriore assegnazione e adattamento dei locali, alla loro manutenzione e conservazione, all'acquisto e riparazione dei mobili, ai servizi di riscaldamento, di ventilazione, di refrigeramento, di illuminazione e a quegli altri che si ritengano necessari.
Delibera inoltre sulla nomina del personale occorrente pei detti servizi, provvede alla relativa sorveglianza e disciplina, e da avviso su tutte le richieste relative all'uso dei locali e dei mobili.
Art. 4
#Comma 1
((Le deliberazioni della Commissione sono soggette all'approvazione del Ministero.
Pei lavori ordinari di manutenzione dei locali e dei mobili provvede la Commissione a mezzo dell'ingegnere del genio civile, che fa parte di essa, senza preventiva autorizzazione, nei limiti della somma annuale che sara' stabilita da perizia del genio civile, da approvarsi dal Ministero.
Su tale somma il Ministero emettera' dei Mandati di anticipazione o a disposizione a favore del detto ingegnere, il quale ne dovra' rendere conto nei modi prescritti dalla Regge a dal regolamento sulla contabilita' generale dello Stato.
Pei lavori straordinari di manutenzione ne limiti fissati dalla legge 17 luglio 1910, n. 511, la Commissione fara' compilare volta per volta dall'ufficio da essa dipendente apposita perizia da approvarsi dal Ministero e ne curera' l'esecuzione per mezzo dell'ufficio medesimo, il quale vi provvedera' a seconda dei casi e delle istruzioni ricevute, in amministrazione o mediante cottimo da stipularsi con imprenditori di sua fiducia.
Pei lavori di somma urgenza, il presidente della Commissione, nel disporre la compilazione della perizia, potra' richiedere al Ministero l'autorizzazione per l'immediata esecuzione di essi, indicandone l'approssimativo importo. La somma urgenza dovra' essere documentata con apposito verbale da allegarsi alla perizia.
Ogni altra spesa sara' autorizzata dal Ministero nei modi ordinari, e l'esecuzione dei lavori verra' affidata all'ufficio del genio civile)).
Art. 5
#Comma 1
L'ufficio dipendente della Commissione e' diretto dal funzionario del genio civile che fa parte della Commissione stessa ed e' composto da un numero di impiegati non superiore a sei, dei quali tre scelti fra gli aiutanti dell'ufficio del genio civile o dell'ufficio tecnico di finanza, nominati dai ministri dai quali dipendono i detti uffici; e gli altri fra i funzionari di cancelleria e segreteria giudiziarie, nominati dal ministro di grazia e giustizia.
Ai funzionari del genio civile e dell'ufficio di finanza sara' corrisposta l'indennita' stabilita dal testo unico approvato con R. decreto 3 settembre 1906, n. 522; a quelli di cancelleria e segreteria giudiziarie sara' corrisposta la indennita' annua di lire cinquecento.
Ai funzionari tecnici non spettera' l'indennita' di trasferta nel perimetro della citta', ai sensi dell'art. 21 del citato testo unico.
All'ufficio e' altresi' annesso il personale di lavoro di cui all'unita tabella.
((2))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto Luogotenenziale 22 aprile 1917, n. 770 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A parziale deroga degli articoli 2 e 5 del R. decreto 26 marzo 1911, n. 435, in caso di temporanea assenza, l'ingegnere del genio civile che fa parte della Commissione per la manutenzione e conservazione del Palazzo di giustizia in Roma, potra' essere sostituito nel detto incarico e nella direzione dell'ufficio tecnico dipendente dalla Commissione suddetta dal piu' anziano dei funzionari del genio civile addetti all'ufficio medesimo".
Art. 6
#Comma 1
La Commissione stabilira' con regolamento interno da approvarsi dal ministro di grazia e giustizia, le norme per l'ordinamento dell'ufficio e per le attribuzioni di ciascun impiegato.
Stabilira' inoltre con lo stesso regolamento le modalita' per l'esercizio degli impianti.
Art. 7
#Comma 1
L'esercizio e la manutenzione degli impianti e tutti gli altri servizi occorrenti possono essere dati in appalto, su proposta della Commissione, la quale curera' anche l'adempimento degli obblighi da parte dei concessionari, a mezzo dell'ingegnere del genio civile che e', fra i suoi componenti, preposto all'ufficio di cui all'art. 5.
Agli appalti provvedera' il Ministero di grazia e giustizia.
In caso d'appalto il personale di cui nella annessa tabella sara' proporzionalmente ridotto.
Art. 8
#Comma 1
La Commissione si riunira' normalmente una volta al mese. Ai componenti della Commissione che siano funzionari dello Stato sara' corrisposta per ogni seduta l'indennita' corrispondente al grado che loro spetterebbe se si recassero in missione a norma del R. decreto 14 settembre 1862, n. 840; ai due rappresentanti i Consigli dell'ordine degli avvocati e dei procuratori la indennita' sara' di lire venti. ((3))
Tabella del personale di lavoro.
N. 22 operai addetti alla pulizia a L. 3.50 al giorno
» 4 custodi per gli ascensori a » 3.50 id.
» 1 fabbro-meccanico a . . . . . » 5.00 id.
» 2 muratori a . . . . . . . . . » 4.50 id.
» 2 manuali a . . . . . . . . . » 3.00 id.
» 1 stagnaro-vetraio a . . . . . » 3.80 id.
» 1 elettricista a . . . . . . . » 4.50 id.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 marzo 1911.
VITTORIO EMANUELE.
Luzzatti - Fani- Sacchi.
Visto, il guardasigilli: Finocchiaro - Aprile.
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio D.L. 28 agosto 1924, n. 1398, convertito senza modificazioni dalla L. 25 marzo 1926, n. 503, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Sono soppresse le indennita' stabilite nell'art. 8 del R. decreto 26 marzo 1911, n. 435, ai componenti la Commissione per la conservazione e l'amministrazione del palazzo di giustizia in Roma, salvo l'applicazione dell'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843".