Il primo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, quale risulta sostituito dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1973, n. 1126, e' modificato come segue:
"I documenti caratteristici sono compilati dall'autorita' dalla quale il sottufficiale dipende per il servizio e sono sottoposti alla revisione di non piu' di due autorita' gerarchiche superiori nella stessa linea di servizio.
L'autorita' competente alla compilazione e' l'ufficiale, il funzionario civile o il sottufficiale comandante del reparto o capo del servizio nell'ambito del quale il giudicando esplica la sua attivita'".
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1