DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento per il passaggio dei docenti, ricercatori e non docenti, nonche' dei beni mobili ed immobili dell'Istituto di magistero pareggiato di Catania all'Universita' degli studi di Catania.

Numero 361 Anno 1991 GU 15.11.1991 Codice 091G0408

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

In attuazione dell'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 245, nello statuto dell'Universita' degli studi di Catania e' inserito l'ordinamento degli studi gia' previsto dallo statuto del soppresso Istituto universitario di magistero pareggiato di Catania.


Art. 2

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Comma 1

Con decorrenza dal 1 novembre 1990 i professori di ruolo di prima e seconda fascia, i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento, in servizio presso il soppresso Istituto universitario di magistero pareggiato di Catania vengono inquadrati nei ruoli statali nella materia o, per quanto riguarda i soli ricercatori, nel raggruppamento concorsuale di titolarita' presso la facolta' di magistero dell'Universita' di Catania, a domanda da prodursi al rettore nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Il rettore trasmette le domande dei professori di ruolo, corredate della documentazione necessaria, al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'emanazione dei provvedimenti di inquadramento, mentre provvede direttamente alle nomine degli assistenti del ruolo ad esaurimento e dei ricercatori.


Art. 3

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Comma 1

Hanno titolo al passaggio alla facolta' di magistero dell'Universita' di Catania, con le modalita' previste dall'art. 2, i professori di prima e seconda fascia di ruolo presso altre facolta' della stessa Universita', che abbiano svolto, alla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989, attivita' didattica nel cessato Istituto in qualita' di incaricati o supplenti ai sensi degli articoli 113 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.


Art. 4

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Comma 1

Gli inquadramenti ed i passaggi previsti dagli articoli 2 e 3 sono disposti per la disciplina di titolarita' nel soppresso Istituto universitario di magistero pareggiato di Catania, nella corrispondente posizione giuridica ed economica.


I suddetti provvedimenti possono riguardare, su proposta del consiglio di facolta' e con il consenso degli interessati, anche altra disciplina, purche' compresa nello stesso raggruppamento concorsuale e priva di titolare di ruolo.


I posti relativi ai professori di ruolo di prima fascia o di seconda fascia ed ai ricercatori sono prelevati dalle dotazioni organiche previste, rispettivamente, dall'art. 3, dall'art. 20 e dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.


Gli assistenti del ruolo ad esaurimento sono inquadrati in posizione soprannumeraria.


Art. 5

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Comma 1

Il personale tecnico e amministrativo di ruolo delle qualifiche funzionali, in servizio presso il soppresso Istituto universitario di magistero pareggiato di Catania alla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989, e' inquadrato, a domanda, nei ruoli del personale non docente universitario presso l'Universita' di Catania.


Gli inquadramenti sono disposti con provvedimento del rettore del predetto Ateneo, in corrispondenza delle qualifiche funzionali e profili professionali rivestiti dal personale avente titolo; la domanda di inquadramento deve essere presentata al rettore entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


In relazione ai previsti inquadramenti, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, saranno assegnati al predetto Ateneo i posti delle varie qualifiche funzionali; a tal fine i posti necessari agli inquadramenti saranno prelevati dal contingente dei posti indicato dall'art. 11, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 245.


Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti del personale rivestente le qualifiche dei ruoli ad esaurimento.


Art. 6

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Comma 1

Il patrimonio mobile ed immobile del soppresso Istituto universitario di magistero pareggiato e' devoluto all'Universita' degli studi di Catania che subentra nella titolarita' di tutti i rapporti giuridici facenti capo allo stesso Istituto fino alla data di cui all'art. 9, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 245.


E' mantenuta a favore dell'Universita' di Catania l'eventuale assegnazione in uso gratuito e la destinazione degli immobili di proprieta' del comune di Catania, comunque destinati per le attivita' didattiche, scientifiche ed amministrative nei termini previsti dagli atti che hanno dato origine alle assegnazioni stesse, previa stipula di una convenzione in cui saranno fissati i diritti e gli obblighi reciproci.


Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il rettore dell'Universita' di Catania provvedera' alla redazione degli inventari dei beni del soppresso Istituto universitario di magistero pareggiato di Catania, secondo le norme del vigente regolamento di amministrazione e contabilita' dell'Universita' di Catania.


Art. 7

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Comma 1

Gli oneri pregressi attinenti alle liquidazioni per fine servizio e quant'altro dovuto al personale dipendente dal soppresso Istituto universitario di magistero pareggiato di Catania, nonche' ai debiti contratti dallo stesso Istituto con fornitori di beni e servizi, esistenti alla data del 31 ottobre 1990, restano a carico del comune di Catania a norma delle disposizioni contenute nell'art. 1 dello statuto del soppresso Istituto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1951, n. 1160.


Nei confronti del personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo, gia' dipendente dal predetto Istituto, inquadrato nei corrispondenti ruoli universitari secondo le modalita' indicate negli articoli 2, 3, 4 e 5, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 28 della legge 29 gennaio 1986, n. 23.