DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 254/1991 - Regolamento di esecuzione del 13› censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 7› censimento generale dell'industria e dei servizi.

Regolamento di esecuzione del 13› censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 7› censimento generale dell'industria e dei servizi.

Numero 254 Anno 1991 GU 13.08.1991 Codice 091G0291

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-23;254

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Testo vigente

Preambolo

Capo I - DATE DI RILEVAZIONE E CAMPO DI OSSERVAZIONE

Art. 1

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Comma 1

Date di rilevazione

Comma 2

Il 13› censimento generale della popolazione, il censimento generale delle abitazioni ed il 7› censimento generale dell'industria e dei servizi hanno luogo, rispettivamente, nei giorni di domenica 20 e lunedi' 21 ottobre 1991.


Il censimento della popolazione e' riferito alla mezzanotte tra il 19 e il 20 ottobre 1991, il censimento delle abitazioni al giorno 20 ottobre 1991 ed il censimento dell'industria e dei servizi al giorno 21 ottobre 1991.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Art. 2

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Comma 1

Campo di osservazione del censimento della popolazione

Comma 2

La popolazione residente censita e' considerata popolazione legale.


La popolazione residente di ciascun comune e' costituita dalle persone che, alla data del censimento, hanno la propria dimora abituale nel comune stesso, anche se temporaneamente assenti dal comune per motivi che non comportano trasferimento di residenza, secondo le norme del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.


La popolazione presente di ciascun comune e' costituita dalle persone presenti nel comune stesso alla data del censimento, siano esse residenti nel comune oppure residenti in altro comune o all'estero.


Per le singole persone costituenti la popolazione residente, il censimento rileva le fondamentali notizie anagrafiche e di stato civile, il grado di istruzione, le notizie professionali ed altre notizie di carattere socio-economico.


Per le persone temporaneamente presenti nel comune, ma residenti in altro comune o all'estero, il censimento rileva notizie anagrafiche e di stato civile ed il luogo di residenza. Per gli stranieri non residenti in Italia, il censimento rileva anche talune notizie di carattere socio-economico.


Art. 3

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Comma 1

Campo di osservazione del censimento delle abitazioni

Comma 2

Il censimento delle abitazioni rileva in ciascun comune le abitazioni, occupate e non occupate, ed i relativi dati concernenti la specie, alcune caratteristiche del fabbricato cui appartengono, tra cui l'anno di costruzione, la natura giuridica del soggetto proprietario, il titolo di godimento, l'anno di eventuale ristrutturazione dell'alloggio, il numero delle stanze, la superficie totale, ed alcuni servizi installati.


Il censimento delle abitazioni rileva, altresi', gli altri tipi di alloggio occupati alla data del censimento da persone ivi residenti (magazzino, baracca, roulotte, ecc.).


Art. 4

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Comma 1

Campo di osservazione del censimento dell'industria e dei servizi Imprese e relative unita' locali

Comma 2

Per le imprese il censimento rileva l'attivita' esercitata, la forma giuridica, le unita' locali da esse gestite, il numero degli addetti, l'utilizzo di attrezzature informatiche e di beni capitali in leasing, nonche' alcune notizie per l'artigianato.


Per le unita' locali delle imprese, il censimento rileva l'attivita' esercitata, la superficie, il numero ed alcune caratteristiche degli addetti, le ore di lavoro, i mezzi di trasporto e alcune informazioni sull'ambiente.


Per le imprese appartenenti al settore dell'industria, con 10 o piu' addetti, e per quelle del settore dei servizi, con 6 o piu' addetti, il censimento rileva, distintamente per le unita' locali da esse gestite, ulteriori notizie tra le quali la ripartizione funzionale degli addetti, le attivita' terziarie svolte, le tecnologie utilizzate, le fonti energetiche e alcune notizie relative all'ambiente.


Art. 5

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Comma 1

Campo di osservazione del censimento dell'industria e dei servizi Amministrazioni pubbliche e istituzioni sociali e relative unita' locali

Comma 2

Il censimento dell'industria e dei servizi rileva, in ciascun comune la consistenza numerica e alcune caratteristiche fondamentali delle istituzioni dell'amministrazione pubblica e delle istituzioni sociali private.


Per le istituzioni dell'amministrazione pubblica e per le istituzioni sociali private il censimento rileva l'attivita' esercitata, la forma istituzionale, le unita' locali da esse gestite, il numero degli addetti, l'utilizzo di attrezzature informatiche e di beni capitali in leasing.


Per le unita' locli delle istituzioni, il censimento rileva l'attivita' esercitata, la superficie, il numero ed alcune caratteristiche degli addetti, i mezzi di trasporto, informazioni sull'ambiente, nonche' alcune modalita' di erogazione dei servizi e le tecnologie utilizzate.


Comma 3

Capo II - UNITA' E MODELLI DI RILEVAZIONE

Art. 6

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Comma 1

Unita' di rilevazione del censimento della popolazione

Art. 7

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Comma 1

Unita' di rilevazione del censimento delle abitazioni

Comma 2

Per abitazione s'intende un insieme di vani, o anche un vano solo, destinato funzionalmente ad uso di alloggio, che dispone di un ingresso indipendente su strada, pianerottolo, cortile, terrazza, ballatoio e simili.


Art. 8

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Comma 1

Unita' di rilevazione del censimento dell'industria e dei servizi

Comma 2

Per impresa s'intende l'organizzazione di una attivita' economica esercitata con carattere professionale al fine della produzione di beni o della prestazione di servizi destinabili alla vendita.


Per istituzione dell'amministrazine pubblica si intende una unita' che ha un proprio bilancio e una autonoma di decisione, la cui funzione principale e' quella di produrre beni e servizi non destinabili alla vendita ed e' finanziata prevalentemente mediante prelevamenti obbligatori effettuati presso tutte le unita' istituzionali dell'economia. Per istituzione sociale privata s'intende una unita' che ha un proprio bilancio e una autonomia di decisione, la cui funzione principale e' quella di produrre beni e servizi non destinabili alla vendita ed e' finanziata prevalentemente mediante versamenti volontari delle famiglie e/o dei soggetti che si sono organizzati per la gestione di un interesse comune.


Per unita' locale si intende il luogo variamente denominato (stabilimento, laboratorio, negozio, officina, ristorante, albergo, bar, ufficio, agenzia, magazzino, studio professionale, abitazione, scuola, ospedale, esattoria ecc.), in cui si realizza la produzione di beni, o nel quale si svolge o si organizza la prestazione di servizi destinabili o non destinabili alla vendita. Costituiscono altresi' unita' locali, sempreche' fisicamente o funzionalmente distinte da altra unita' locale gia' menzionata, anche la sede d'impresa, nonche' gli uffici direttivi, amministrativi e tecnici.


Art. 9

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Comma 1

Questionari dei censimenti

Comma 2

Le notizie che formano oggetto del censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del censimento generale dell'industria e dei servizi sono raccolte con appositi questionari conformi, rispettivamente, ai modelli CP.1(foglio di famiglia), CP.2(foglio di convivenza), CP.3(foglio individuale per straniero non residente in Italia) ed ai modelli CIS.1(questionario generale), CIS.2(questionario per il commercio ambulante), CIS.3 e CIS.4 (questionari settoriali per l'industria e per i servizi), allegati al presente decreto.


Nella provincia autonoma di Bolzano il censimento viene effettuato anche in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni.


Comma 3

Capo III - ORGANI DEL CENSIMENTO

Art. 10

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Comma 1

Istituto nazionale di statistica

Comma 2

L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), anche attraverso i propri uffici regionali, impartisce a tutti gli organi previsti dal presente capo le istruzioni necessarie all'esecuzione dei censimenti e sovraintendente, anche mediante gli interventi di propri funzionari, a tutte le operazioni relative, adottando i provvedimenti necessari per il tempestivo e regolare svolgimento dei censimenti stessi.


Per l'esecuzione l'ISTAT si avvale degli uffici di statistica di cui all'art. 2, comma 1, lettere e) ed f), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e puo' richiedere la collaborazione degli altri uffici di statistica del Sistema statistico nazionale (SISTAN) previsti dal citato art. 2, nonche' delle amministrazioni da cui dipendono detti uffici e di ogni altro ente ed organismo pubblico.


In caso di inadempienze, da parte degli organi di censimento o delle persone incaricate delle operazioni censuarie, tali da impedire lo svolgimento delle operazioni stesse, l'ISTAT, fatta salva ogni azione nei confronti dei soggetti inadempienti, potra' avocare a se' l'esercizio delle relative funzioni, disponendo che esse siano svolte da personale, anche proprio, appositamente incaricato.


Art. 11

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Comma 1

Commissione regionale di censimento

Comma 2

In ogni regione e' costituita, con provvedimento del presidente dell'ISTAT, una commissione regionale di censimento avente il compito di agevolare nell'ambito regionale il regolare e corretto adempimento delle funzioni attribuite agli organi di censimento, nonche' di svolgere opera informativa e divulgativa sulle finalita' dei censimenti stessi.


La commissione, presieduta da un funzionario dell'istituto nazionale di statistica, e' composta da: un esperto designato dalla regione; un rappresentante del commissario del Governo, ovvero un rappresentante del Governo per la regione Sardegna, un rappresentante del commissario di Stato per la regione Sicilia, un rappresentante del presidente della giunta regionale per la regione Valle d'Aosta; un rappresentante della prefettura del capoluogo della regione; un rappresentante delle province della regione designato dall'Unione province italiane (UPI); un rappresentante designato dall'Unione regionale delle camere di commercio; due rappresentanti dei comuni della regione designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI); un rappresentante dell'ufficio regionale dell'ISTAT avente sede nella regione; un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative in sede regionale. Un dipendente dell'ufficio regionale dell'ISTAT svolge le funzioni di segretario.


Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e' costituita, con provvedimento del presidente dell'ISTAT, una commissione provinciale di censimento con i compiti previsti dal comma 1. Tale commissione presieduta dal dirigente dell'ufficio di statistica della provincia autonoma e' composta da: un rappresentante dell'ISTAT; tre esperti designati dalla provincia autonoma; un rappresentante del commissario del Governo; un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; un rappresentante del comune capoluogo della provincia; un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative in sede provinciale. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'ufficio di statistica della provincia autonoma.


Art. 12

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Comma 1

Comitato provinciale di censimento

Comma 2

In ogni provincia e' costituito, con provvedimento del prefetto, un comitato provinciale di censimento composto da: il prefetto, o un suo rappresentante, che lo presiede; un rappresentante dell'ISTAT; il responsabile dell'ufficio di statistica della prefettura; il responsabile dell'ufficio di statistica della provincia; il responsabile dell'ufficio provinciale di censimento; il responsabile dell'ufficio comunale del comune capoluogo di provincia. Un dipendente della prefettura svolge le funzioni di segretario.


Presso la regione Valle d'Aosta e' costituito, con provvedimento del presidente della giunta, il comitato provinciale di censimento composto da: due rappresentanti della regione tra i quali il responsabile dell'ufficio di statistica; un rappresentante dell'ISTAT; il responsabile dell'ufficio provinciale di censimento; il responsabile dell'ufficio comunale di censimento del comune capoluogo. Il comitato e' presieduto da uno dei due rappresentanti della regione designato dal presidente della giunta; un dipendente della regione svolge le funzioni di segretario.


Presso le province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni del comitato provinciale di censimento sono svolte dalla commissione prevista dall'art. 11, comma 3. Nell'esercizio di tali funzioni la commissione si riunisce con l'esclusione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali.


Art. 13

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Comma 1

Ufficio provinciale di censimento

Comma 2

In ogni provincia, le funzioni di ufficio provinciale di censimento sono attribuite all'ufficio di statistica della camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura, costituito ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ovvero agli uffici che per legge, ne hanno assunto le funzioni. Il responsabile di ciascuno degli uffici anzidetti, assume le funzioni di responsabile dell'ufficio provinciale di censimento.


Per i compiti di vigilanza e di assistenza durante le varie fasi di censimento, gli uffici provinciali di censimento si avvalgono di ispettori provinciali scelti fra i propri funzionari e tra quelli delle camere di commercio, nonche' tra i dipendenti degli uffici di statistica delle prefetture e delle altre amministrazioni ed enti del Sistema statistico nazionale (SISTAN). Ai suddetti ispettori provinciali e' corrisposto il relativo trattamento di missione, in misura corrispondente alla qualifica posseduta, nei limiti dei fondi a tal fine destinati dall'ISTAT a ciascuno degli uffici stessi.


Art. 14

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Comma 1

Ufficio comunale di censimento

Comma 2

In ogni comune, le funzioni di ufficio comunale di censimento sono attribuite all'ufficio di statistica del comune costituito ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Nei comuni privi di tale ufficio, il sindaco provvede a costituire, pro tempore e per tutta la durata delle operazioni censuarie, un ufficio di statistica cui attribuire le funzioni di ufficio comunale di censimento.


L'ufficio cui attribuire le funzioni di ufficio comunale di censimento e' costituito anche in ciascuno dei comuni che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si siano associati ad altri comuni, per l'esercizio delle funzioni statistiche.


Nei comuni ove esista, il responsabile dell'ufficio di statistica assume le funzioni di responsabile dell'ufficio comunale di censimento; negli altri comuni il sindaco attribuisce la qualifica di responsabile dell'ufficio comunale di censimento ad un dipendente comunale tecnicamente idoneo. In ogni caso il segretario comunale risponde del buon funzionamento dell'ufficio.


Art. 15

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Comma 1

Prefetto

Comma 2

Il prefetto, ovvero l'organo che per legge ne ha assunto le funzioni, e' responsabile del buon andamento delle operazioni di censimento nell'ambito della provincia.


Art. 16

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Comma 1

Sindaco

Comma 2

Il sindaco, coadiuvato dal segretario comunale, e' responsabile del buon andamento delle operazioni di censimento nell'ambito del comune ed assicura il regolare svolgimento delle operazioni stesse.


Comma 3

Capo IV - OPERAZIONI DEI CENSIMENTI

Art. 17

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Comma 1

Pubblicita' dei censimenti

Comma 2

La notifica al pubblico degli obblighi e delle modalita' per la raccolta dei dati viene effettuata da ciascun comune mediante apposito manifesto ufficiale fornito dall'ISTAT.


L'ISTAT promuove, nelle forme ritenute piu' efficaci, idonea attivita' di informazione e pubblicita' in merito alle rilevazioni censuarie.


Il manifesto ufficiale e gli altri eventuali mezzi di informazione e propaganda forniti dall'ISTAT sono esenti dall'imposta di pubblicita' e dai diritti di affissione, ai sensi degli articoli 20, n. 9), e 34, n. 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639.


Le amministrazioni e gli enti che, assumendosene l'onere finanziario, intendessero svolgere in sede locale opera informativa e divulgativa sulle finalita' dei censimenti e sulla loro importanza, ne informeranno preventivamente l'ISTAT, al fine del necessario coordinamento con la pubblicita' promossa dall'Istituto stesso.


Art. 18

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Comma 1

Definizioni delle basi territoriali

Comma 2

Il sindaco verifica che i competenti uffici abbiano ottemperato all'aggiornamento dell'onomastica stradale, della numerazione civica e dello stradario, in base a quanto disposto dal capo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, concernente il regolamento anagrafico.


Il sindaco accerta che, da parte degli uffici interessati, sia stata verificata la corrispondenza dei confini comunali e delle delimitazioni delle localita' abitate, riportati sui supporti cartografici forniti dall'ISTAT, con quelli risultanti dal piano topografico approvato dall'ISTAT stesso in occasione dei censimenti generali del 1981 e debitamente aggiornato secondo quanto disposto dall'art. 39, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.


Qualora dalle operazioni di verifica di cui al precedente comma 2 risultino delle discordanze, le eventuali modifiche da apportare ai suppporti cartografici forniti dall'ISTAT sono concordate con l'ISTAT stesso.


Il sindaco dispone che gli uffici competenti provvedano alla ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento, secondo le disposizioni impartite dall'ISTAT.


Le operazioni di cui al presente articolo devono essere ultimate entro il 15 agosto 1991.


Art. 19

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Comma 1

Rilevatori - Requisiti

Comma 2

I rilevatori sono scelti tra le persone indicate all'art. 4, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 11, in servizio o in quiescenza, che abbiano fatto apposita domanda nei termini e con le modalita' stabiliti dall'ufficio comunale di censimento.


Gli aspiranti all'incarico di rilevatore devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore, salvo il caso di personale dipendente dal comune o da altre amministrazioni ed enti pubblici che, in possesso almeno della licenza di scuola media inferiore, deve appartenere ad una qualifica non inferiore alla sesta o equiparata ovvero deve essere in possesso di comprovata esperienza censuaria.


I rilevatori devono essere disponibili ad operare in qualsiasi zona del territorio comunale e qualora non siano dipendenti pubblici devono risultare in possesso dei necessari requisiti morali e fisici da attestare secondo le vigenti disposizioni.


Art. 20

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Comma 1

Rilevatori - Conferimento incarico

Comma 2

Il responsabile dell'ufficio comunale di censimento, accerta che gli aspiranti all'incarico di rilevatore siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 19 e redige l'elenco delle persone da ammettere ad apposito corso di istruzione. Qualora il numero degli aspiranti in possesso dei necessari requisiti superi il fabbisogno previsto, il responsabile dell'ufficio comunale di censimento puo' far ricorso ad una pre-selezione, secondo criteri e modalita' stabiliti dal comitato provinciale di censimento.


Il corso di istruzione di cui al comma 1 riguarda le norme e le modalita' di rilevazione e di compilazione dei questionari di censimento e si conclude con una prova di idoneita' predisposta dall'ISTAT. Alle persone cui e' conferito l'incarico di rilevatore e' corrisposto, per la partecipazione al corso, un compenso forfettario nella misura stabilita dall'ISTAT.


Il sindaco, sulla base dei risultati della prova d'idoneita', e su proposta conforme del responsabile dell'ufficio comunale di censimento, conferisce l'incarico di rilevatore agli idonei, nel numero che sara' stabilito, secondo le disposizioni impartite dall'ISTAT, in relazione alle unita' da censire. Costituiscono titoli di preferenza l'appartenenza all'amministrazione comunale o ad altre pubbliche amministrazioni ed il possesso di titoli in materia statistica o di una documentata esperienza in campo statistico.


L'affidamento delle funzioni di rilevatore costituisce conferimento di incarico temporaneo con il carattere di lavoro autonomo. I rilevatori, nell'espletare il servizio di raccolta di dati, agiscono in completa autonomia, nel quadro delle istruzioni di carattere generale impartite dall'ISTAT e dai competenti organi periferici di censimento e nel rispetto del disposto di cui all'art. 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 11.


Il sindaco, d'intesa con il responsabile dell'ufficio comunale di censimento, provvede a sollevare dall'incarico i rilevatori che risultino inadempienti in modo tale da pregiudicare il buon andamento delle operazioni censuarie. Essi vengono sostituiti, sempre a cura del sindaco, con le persone che abbiano superato la prova di idoneita' di cui al comma 2, ovvero, in caso di impossibilita', con altre persone scelte con le modalita' di cui al presente articolo.


Ai rilevatori viene corrisposto un compenso, comprensivo di un rimborso spese parti al 30%, commisurato al numero e al tipo dei modelli compilati correttamente e alla dislocazione sul territorio delle unita' di rilevazione. Qualora si renda necessaria una maggiorazione del compenso, finalizzata a retribuire il disagio per il raggiungimento delle unita' di rilevazione, tale maggiorazione e' da considerare a titolo di rimborso spese.


Art. 21

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Comma 1

Coordinatori - Requisiti

Comma 2

I comuni che al 31 dicembre 1990 avevano una popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, si avvalgono di coordinatori nella misura non superiore di uno per ogni dieci rilevatori. Nei restanti comuni i compiti indicati nel presente articolo sono svolti dall'ufficio comunale di censimento.


Per particolari motivate esigenze connesse al numero dei rilevatori o delle unita' di rilevazione ed alle caratteristiche del territorio, i comuni concorderanno con l'ISTAT eventuali deroghe alle disposizioni di cui al comma 1.


I coordinatori sono scelti tra le persone indicate all'articolo 4, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 11, in servizio o in quiescenza, che abbiano fatto apposita domanda nei termini e con le modalita' stabiliti dall'ufficio comunale di censimento.


Gli aspiranti all'incarico di coordinatore devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore, salvo il caso di personale dipendente dal comune o da altre amministrazioni ed enti pubbici che, in possesso almeno della licenza di scuola media inferiore, deve appartenere ad una qualifica non inferiore alla sesta o equiparata. L'incarico di coordinatore e' incompatibile con l'appartenenza all'ufficio comunale di censimento.


I coordinatori devono essere disponibili a svolgere l'incarico presso le varie sedi indicate dal comune e qualora non siano dipendenti pubblici, devono risultare in possesso dei necessari requisiti morali e fisici, da attestare secondo le vigenti disposizioni.


Art. 22

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Comma 1

Coordinatori - Conferimento incarico

Comma 2

Il responsabile dell'ufficio comunale di censimento, accerta che gli aspiranti all'incarico siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 21 e redige l'elenco delle persone da ammettere ad apposito corso di istruzione. Qualora il numero degli aspiranti in possesso dei necessari requisiti superiori il fabbisogno previsto, il dirigente dell'ufficio comunale di censimento puo' far ricorso ad una pre-selezione secondo criteri e modalita' stabiliti dal comitato provinciale di censimento.


Il corso di istruzione di cui al comma 1 riguarda l'organizzazione delle operazioni censuarie, con particolare riguardo alla funzione di coordinamento e di assistenza ai rilevatori loro affidati, le norme e le modalita' di rilevazione e di compilazione dei questionari di censimento e si conclude con una prova di idoneita' predisposta dall'ISTAT. Alle persone cui e' conferito l'incarico di coordinatore e' corrisposto, per la partecipazione al corso, un compenso forfettario nella misura stabilita dall'ISTAT.


Il sindaco, sulla base dei risultati della prova d'idoneita', e su proposta conforme del responsabile dell'ufficio comunale di censimento, conferisce l'incarico di coordinatore agli idonei, nel numero stabilito, secondo le disposizioni impartite dall'ISTAT.
Costituiscono titoli di preferenza l'appartenenza all'amministrazione comunale o ad altre pubbliche amministrazioni, la qualifica ricoperta, il possesso di un titolo di studio in materia statistica ovvero di una documentata esperienza in campo statistico.


L'affidamento delle funzioni di coordinatore costituisce conferimento di incarico temporaneo con il carattere di lavoro autonomo. I coordinatori, nell'espletamento dell'incarico, operano, nel rispetto del disposto di cui all'art. 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 11, e nel quadro delle disposizioni impartite dall'ISTAT e dalle esigenze organizzative dell'ufficio comunale di censimento.


Il sindaco, d'intesa con il responsabile dell'ufficio comunale di censimento, provvede a sollevare dall'incarico quei coordinatori che risultassero inadempienti in modo tale da pregiudicare il buon andamento delle operazioni censuarie. Essi vengono sostituiti, sempre a cura del sindaco, con le persone che abbiano superato la prova di idoneita' di cui al comma 2, ovvero, in caso di impossibilita', con altre persone scelte con le modalita' di cui al presente articolo.


Ai coordinatori viene corrisposto un compenso forfettario, comprensivo di un rimborso spese pari al 30%.


Art. 23

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Comma 1

Compiti dei rilevatori

Comma 2

I rilevatori sono incaricati di espletare il servizio di raccolta dei dati, secondo quanto previsto nel presente articolo, fornendo ai rispondenti tutti i chiarimenti richiesti e, se necessario, collaborando alla compilazione dei questionari.


Nel periodo dall'11 ottobre al 19 ottobre 1991 i rilevatori procedono alla consegna dei fogli di famiglia, di convivenza e dei fogli individuali degli stranieri non residenti, nonche' dei questionari generali e del commercio ambulante del censimento dell'industria e dei servizi.


Nel periodo dal 22 ottobre al 9 novembre 1991 i rilevatori procedono al ritiro dei fogli e dei questionari di cui al comma 2.
Nello stesso periodo, nei casi previsti e secondo le norme impartite dall'ISTAT, i rilevatori procedono alla consegna dei questionari settoriali per l'industria e dei questionari settoriali per i servizi, di cui all'art. 9, comma 1.


Il ritiro dei questionari settoriali, di cui al comma 3, deve essere effettuato, a cura degli stessi rilevatori, nel periodo dal 12 novembre al 29 novembre 1991.


Al momento del ritiro, i rilevatori provvedono ad effettuare per ciascun modello i controlli necessari per accertare la completezza delle informazioni raccolte e la coerenza tra le risposte fornite.
Qualora i rilevatori non riescano ad ottenere i chiarimenti a tal fine necessari, ne danno immediata comunicazione all'ufficio comunale di censimento.


I questionari indicati all'art. 9, comma 1, del presente regolamento, sono sottoscritti dai rilevatori.


E' fatto divieto ai rilevatori nell'espletamento dell'incarico ricevuto di svolgere nei confronti delle unita' da censire attivita' diverse da quelle proprie dei censimenti e di raccogliere informazioni per altre indagini da chiunque disposte.


Art. 25

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Comma 1

Obbligo dei rispondenti

Comma 2

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 11, e' fatto obbligo alle persone fisiche ed ai legali rappresentanti delle persone giuridiche, delle amministrazioni, enti ed organismi oggetto dei censimenti di fornire tutte le notizie e i dati loro richiesti con i questionari di rilevazione. Coloro che non forniscano le notizie e i dati richiesti, ovvero li forniscano scientemente errati o incompleti, sono soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.


I soggetti di cui al comma 1, i quali entro il 19 ottobre 1991 non abbiano ricevuto i questionari di cui al comma 2 dell'art. 23 del presente regolamento, ovvero, avendoli ricevuti non abbiano potuto riconsegnarli al rilevatore entro il 9 novembre 1991, hanno l'obbligo di darne comunicazione al competente ufficio comunale di censimento.
Analogo obbligo incombe ai soggetti destinatari dei questionari settoriali per l'industria (CIS.3) e dei questionari settoriali per i servizi (CIS.4) che non abbiano ricevuto tali questionari entro il 9 novembre 1991, ovvero non abbiano potuto riconsegnarli entro il 29 novembre dello stesso anno.


Art. 26

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Comma 1

Censimento di particolare categorie di persone

Comma 2

Per le convivenze militari dipendenti dal Ministero della difesa i questionari vengono compilati tramite l'ufficio di statistica del Ministero stesso secondo le particolari disposizioni che saranno concordate con l'ISTAT.


Il censimento delle persone imbarcate su navi mercantili italiane e straniere viene eseguito tramite le capitanerie di porto competenti per territorio.


Il censimento dei senza tetto eseguito dagli uffici comunali di censimento il 20 ottobre 1991 a mezzo di appositi rilevatori.


Per il censimento degli stranieri senzatetto, il rilevatore puo' essere affiancato da persone della stessa madre lingua, che coadiuvano il rilevatore medesimo nei casi in cui sia necessario acquisire le informazioni tramite intervista.


Le persone che affiancano i rilevatori per le operazioni di cui al comma 4 sono individuate dall'ufficio comunale di censimento con l'eventuale collaborazione di enti ed associazioni che operano nel settore dell'assistenza agli immigrati.


Alle persone di cui al comma 5 e' corrisposto un compenso forfettario, comprensivo di un rimborso spese pari al 30% commisurato al numero delle unita' censite.


Art. 27

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Comma 1

Censimento di particolari categorie di imprese

Comma 2

L'ISTAT per le imprese di cui all'art. 4 del presente regolamento, che ne facciano richiesta, puo' concordare con le stesse particolari procedure per la restituzione dei questionari di rilevazione.


Art. 28

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Comma 1

Censimento di particolari unita' di rilevazione delle istituzioni della pubblica amministrazione

Comma 2

Gli uffici di statistica delle amministrazioni ed enti della pubblica amministrazione collaborano con l'ISTAT per il censimento delle istituzioni facenti capo alle amministrazioni ed enti stessi.


Art. 29

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Comma 1

Controlli e riepilogo dei dati

Comma 2

Gli uffici comunali di censimento provvedono al controllo preliminare, quantitativo e qualitativo, dei modelli di rilevazione, allo scopo di accertare che non vi siano state omissioni o duplicazioni nella rilevazione. Le incompletezze e gli errori riscontrati devono essere eliminati mediante informazioni assunte direttamente presso gli interessati o mediante opportuni accertamenti.


Gli uffici comunali di censimento provvedono alla compilazione dei computi giornalieri di sezione e dei relativi riepiloghi, secondo le modalita' indicate dall'ISTAT.


Nei comuni ove sia prevista la figura del coordinatore, le operazioni di cui ai commi 1 e 2, sono affidate dagli uffici comunali di censimento ai coordinatori stessi.


Gli uffici comunali di censimento, terminate le operazioni di cui al presente articolo, provvedono a trasmettere all'ISTAT i dati risultanti dai citati riepiloghi entro i termini e con le modalita' fissati dall'ISTAT stesso.


Art. 30

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Comma 1

Revisione e codifica dei questionari

Comma 2

Gli uffici comunali di censimento provvedono alla revisione definitiva e codifica dei questionari di rilevazione dei censimenti, secondo le norme che saranno impartite dall'ISTAT. Qualora, per carenza di personale dipendente ed ai fini del rispetto dei termini prefissati dall'ISTAT, l'amministrazione comunale ritenga di dover affidare le operazioni di cui sopra a personale non dipendente dall'amministrazione stessa, l'incarico e' affidato, preferibilmente, alle persone che hanno svolto l'incarico di coordinatore di cui all'art. 22.


Qualora le operazioni di cui al comma 1 siano svolte da persone non appartenenti all'ufficio comunale di censimento, ad esse e' corrisposto un compenso per ciascun modello, correttamente revisionato e codificato.


Per lo svolgimento delle operazioni di cui al comma 1, i comuni, se necessario, possono fare ricorso anche ad assunzione di personale a tempo determinato, con qualifica non inferiore al quinto livello, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127.


Tutte le persone incaricate delle operazioni di revisione definitiva e codifica dei questionari dei censimenti partecipano ad apposito corso di istruzione da svolgersi secondo le modalita' stabilite dall'ISTAT.


Gli oneri finanziari derivanti dal presente articolo sono a carico dei comuni che li assolvono mediante l'utilizzazione del rimborso forfettario di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 11.


Art. 31

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Comma 1

Trasmissione dei questionari dei censimenti

Comma 2

Per il censimento della popolazione, ultimate le operazioni di cui all'art. 30, gli uffici comunali di censimento compilano gli stati di sezione definitivi e i relativi riepiloghi. Successivamente provvedono a separare i lembi staccabili (modelli ISTAT CP.1bis e CP.2bis) rispettivamente dal foglio della popolazione residente secondo le istruzioni impartite dall'ISTAT d'intesa con il Ministero dell'interno. I questionari di rilevazione (modelli ISTAT CP.1 e CP.2) devono essere inoltrati al centro di registrazione secondo le modalita' e le date stabilite dall'ISTAT. I fogli relativi agli stranieri non residenti in Italia (mod. CP.3), devono in ogni caso essere inoltrate, tramite il competente ufficio provinciale di censimento, direttamente all'ISTAT entro la data stabilita dall'ISTAT stesso.


Per il censimento dell'industria e dei servizi, successivamente alle operazioni di cui all'art. 30, gli uffici comunali di censimento devono staccare i fogli contenenti le notizie indicative dell'impresa o istituzione, dai questionari generali (mod. ISTAT CIS.1) e inoltrarli, tramite il competente ufficio provinciale di censimento, direttamente all'ISTAT entro la data stabilita dall'ISTAT stesso.
Tale adempimento deve essere effettuato anche nel caso in cui il comune sia autorizzato alla registrazione dei questionari. I questionari generali e quelli del commercio ambulante dei comuni non capoluoghi devono essere inoltrati anch'essi agli uffici provinciali di censimento per l'invio ai centri di registrazione, secondo le modalita' e le date stabilite dall'ISTAT; il comune capoluogo li inoltra direttamente al centro di registrazione indicato dall'ISTAT stesso. I questionari settoriali (modelli CIS.3 e CIS.4), invece, devono essere inoltrati direttamente all'ISTAT.


Gli uffici di statistica degli enti autorizzati a provvedere direttamente alla registrazione dei modelli devono inoltrare gli stessi, al termine delle operazioni di registrazione, secondo le norme impartite dall'ISTAT.


Comma 3

Capo V - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 32

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Comma 1

Divieto di indagini aggiuntive

Comma 2

E' fatto divieto di abbinare alla rivelazione censuaria altre indagini di qualsiasi natura da chiunque disposte.


Art. 33

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Comma 1

Obbligo di utilizzazione degli stampati ISTAT

Comma 2

I modelli di rilevazione e gli altri stampati occorrenti per i censimenti sono forniti dall'ISTAT.


E' fatto espresso divieto di utilizzare per la raccolta dei dati modelli diversi da quelli forniti dall'ISTAT.


Art. 34

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Comma 1

Tutela del segreto statistico

Comma 2

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 11, sulle notizie raccolte in occasione dei censimenti, si applicano le disposizioni recate dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, fatto salvo quanto disposto dall'art. 38 del presente regolamento.


I rilevatori e i coordinatori sono soggetti al segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'art. 326 del codice penale.


Gli organi di censimento adottano tutte le misure e gl accorgimenti idonei ad assicurare la tutela del segreto statistico al fine, in particolare, di impedire l'accesso da parte di terzi alle notizie e ai dati individuali censuari, sia pure in modo casuale.


Art. 35

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Comma 1

Rimborso spese ed incremento del fondo di incentivazione per gli organi di censimento

Comma 2

L'ISTAT e' autorizzato ad erogare, sulla base dei criteri di distribuzione stabiliti ai sensi dell'art. 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 11, agli organi censuari anticipazioni sul rimborso forfettario previsto ai commi 1 e 3 dell'art. 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 11, in relazione allo stato di avanzamento degli adempimenti di rispettiva competenza. Il saldo verra' corrisposto non appena detti organi avranno ultimato le operazioni censuarie di propria pertinenza.


Gli importi di cui agli articoli 6 e 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 11, sono destinati ad incrementare il fondo per il miglioramento dell'efficienza degli organi censuari e sono erogati ai dipendenti degli organi stessi interessati alle operazioni di censimento, anche in deroga delle norme vigenti relative ai destinatari del fondo ed ai limiti massimi individuali di prestazioni di lavoro straodinario.


Art. 36

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Comma 1

Gestione dei fondi

Comma 2

I comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero gli uffici che per legge ne hanno assunto le funzioni, tengono separata gestione, secondo le norme vigenti, delle somme loro accreditate per le operazioni di censimento, conservandone la relativa documentazione e ne dispongono in relazione alle esigenze operative.


I responsabili dei competenti uffici di censimento si attengono, nella formulazione delle richieste, nel controllo e nel rendiconto dei fondi, alle istruzioni che saranno appositamente emanate dall'ISTAT.


Art. 37

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Comma 1

Autorizzazione agli organi di censimento per la registrazione dei dati

Comma 2

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 11, le operazioni relative alla registrazione dei dati possono essere affidate dall'ISTAT ad enti locali o a loro consorzi che ne abbiano fatto specifica richiesta e puo' riguardare solo i dati relativi alle unita' censite direttamente dagli enti richiedenti.


Gli enti richiedenti devono essere dotati di proprie strutture ritenute idonee dall'ISTAT e devono impegnarsi ad effettuare la registrazione rispettando i criteri e i termini fissati dall'Istituto nelle convenzioni da stipularsi con le amministrazioni interessate.


I dati registrati non possono oggetto di utilizzazione da parte degli enti locali, per elaborazioni di proprio interesse. A tal fine gli enti faranno riferimento ai dati definitivi forniti dall'ISTAT secondo quanto previsto dall'art. 38 del presente regolamento.


Art. 38

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Comma 1

Fornitura dati individuali resi anonimi

Comma 2

Ai sensi dell'art. 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 11, l'ISTAT, una volta ultimate le necessarie operazioni di controllo, fornisce i dati definitivi resi anonimi, relativi alle singole unita' di rilevazione agli uffici di statistica indicati nel predetto articolo che ne facciano richiesta in relazione ai compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza ed al territorio di rispettiva competenza. I dati potranno essere utilizzati esclusivamente per elaborazioni statistiche.


La fornitura dei dati mediante supporti informatici od altri che saranno concordati tra gli uffici richiedenti e l'ISTAT e, dietro rimborso, salvo che per le province autonome, delle spese sostenute per la loro riproduzione e la loro spedizione.


All'atto della richiesta dei dati, il responsabile dell'ufficio di statistica compilera' moduli informativi predisposti dall'ISTAT.


L'ufficio di statistica e' responsabile della conservazione dei dati forniti dall'ISTAT e adotta gli accorgimenti necessari per impedirne alterazioni o cancellazioni. Allo stesso ufficio e' fatto divieto di fornire gli stessi dati elementari ad altro ufficio pubblico o privato, ivi compresi gli uffici dell'amministrazione di appartenenza, fatte salve le deroghe previste dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.


Art. 39

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Comma 1

Assicurazione

Comma 2

Sono coperti da una assicurazione contro gli infortuni connessi con la loro attivita', dai quali derivi la morte o una invalidita' permanente i responsabili degli uffici provinciali di censimento ed i loro collaboratori, che svolgano attivita' ispettiva, i rilevatori ed i coordinatori. Tale assicurazione e' stipulata a cura dell'ISTAT alle condizioni stabilite dai competenti organi dell'Istituto. Per il personale dipendente da pubbliche amministrazioni il massimale individuale non puo' superare la misura massima dell'equo indennizzo spettante per le infermita' dipendenti da causa di servizio ai dipendenti civili dello Stato con qualifica equivalente a quella rivestita dal personale anzidetto. Per i rilevatori non dipendenti dalla pubblica amministrazione il massimale individuale non puo' superare la misura massima dell'equo indennizzo spettante per le infermita' dipendenti da causa di servizio ai dipendenti civili dello Stato appartenenti alla sesta qualifica funzionale.


Per i pubblici dipendenti, quanto percepito per effetto della suddetta assicurazione viene dedotto dall'indennizzo eventualmente ad essi spettante in base alle norme che regolano i rispettivi rapporti di impiego.


La spesa relativa alla stipulazione dell'assicurazione prevista dal comma 1 grava sui fondi di cui all'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 11.


Art. 40

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.