DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento per il recepimento dell'accordo del 19 maggio 1988 per la disciplina del trattamento del personale dirigente dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale relativo al triennio 1988-90.

Numero 447 Anno 1990 GU 02.02.1991 Codice 091G0056

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-12-05;447

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Contratto

Comma 2

Il presente regolamento disciplina i rapporti fra l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e il personale con qualifica dirigenziale: direttori centrali e di dipartimento, dirigenti.


Il personale dirigente ricopre nell'Azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalita' e di autonomia decisionale ed esplica le sue funzioni ed attribuzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire, sulla base delle decisioni e degli indirizzi assunti dagli organi aziendali, la piena e completa realizzazione degli obiettivi prefissati.


Tutte le materie riservate a contrattazione sindacale in base all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, sono disciplinate dal presente regolamento restando quindi esclusa ogni ulteriore articolazione, anche territoriale.


Art. 2

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Comma 1

Efficacia e validita' del contratto

Comma 2

Il presente regolamento si applica a tutto il personale dirigente di cui all'art. 1, ha efficacia nazionale e validita' su tutto il territorio della Repubblica italiana e in sede estera per i dirigenti che siano cittadini italiani nel quadro delle disposizioni specifiche vigenti.


I trattamenti economici e normativi stabiliti sostituiscono integralmente quelli in vigore alla data del 31 dicembre 1987 ed ogni altro trattamento comunque denominato e qualunque ne sia la fonte e il titolo dalla data di attribuzione della qualifica, fatta eccezione per le anzianita' pregresse gia' individualmente riconosciute dall'Azienda a ciascun dirigente in servizio alla data del 1› gennaio 1988, salvo la quota parte conglobata nello stipendio ai sensi dell'art. 12.


Art. 3

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Comma 1

Decorrenza e durata

Comma 2

Il presente regolamento ha decorrenza dal 1› gennaio 1988 e durata fino al 31 dicembre 1990.


Art. 4

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Comma 1

Diritti di informazione

Comma 2

Ferma restando l'autonomia delle parti l'Azienda e l'ASDA-CIDA firmatari dell'accordo recepito con il presente regolamento, consapevoli dell'importanza del ruolo delle reciproche relazioni per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialita' del settore, esprimono la comune volonta' di garantire l'efficienza e l'efficacia delle attivita' aziendali sotto l'aspetto economico-produttivo. A tal fine si dichiarano disponibili a perseguire anche le necessarie modifiche di ordine organizzativo capaci di garantire la migliore tutela dell'interesse pubblico attraverso l'offerta all'utenza di servizi quantitativamente e qualitativamente correlati alla domanda nel tempo e nello spazio in condizioni di economicita' e convengono di realizzare un sistema di relazioni e di informazioni coerente con tali esigenze.


A questo ultimo fine le parti convengono di dar luogo, con cadenza semestrale ad appositi incontri per un'analisi della situazione.


Art. 5

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Comma 1

Aggiornamento professionale

Comma 2

In considerazione delle peculiari esigenze del settore dell'assistenza al volo e del loro particolare riflesso sulle posizioni dirigenziali viene chiarito che l'organizzazione delle attivita' presuppone il ricorso alla interscambiabilita' delle mansioni e funzioni in aree professionali compatibili.


L'Azienda promuove e favorisce forme organiche di intervento per l'aggiornamento professionale del personale dirigente al fine di favorirne lo sviluppo professionale nel senso indicato.


In questo contesto l'Azienda predisporra', di intesa con l'organizzazionesindacale dei dirigenti, un programma annuale di aggiornamento specifico per i diversi settori di attivita' dirigenziale prevedendo la partecipazione a corsi specializzati anche in sede estera, per un periodo non inferiore a quindici giorni nel triennio per ciascun dirigente; al termine di ciascun seminario o corso ogni partecipante presentera' al consiglio di amministrazione, attraverso il direttore generale, una breve relazione sulla specifica attivita' di aggiornamento, corredata di eventuali osservazioni, suggerimenti e valutazioni.


Art. 6

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Comma 1

Livelli funzionali e retributivi

Comma 2

Il personale dirigente e' articolato su due livelli funzionali cui corrispondono tre livelli di stipendio secondo il seguente schema:

dirigente . . . . . . dirigente fino a 3 anni di anzianita'
dirigente oltre i 3 anni di anzianita'
direttore centrale e direttore
direttore DAV


Art. 7

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Comma 1

Prestazioni di lavoro e loro durata

Comma 2

In relazione alla particolare natura delle funzioni attribuite al personale dirigente il regime e la durata della prestazione settimanale risultano strettamente correlati alle esigenze delle diverse attivita' e/o unita' organizzative alle quali i dirigenti sono preposti.


La durata delle prestazioni, articolata su cinque giorni dal lunedi' al venerdi', e' fissata di norma in 40 ore settimanali senza vincolo di orario in entrata e in uscita.


Le prestazioni rese in eccedenza all'orario di lavoro di cui sopra si intendono comunque compensate con l'indennita' prevista dall'art. 18.


Art. 9

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Comma 1

Ferie

Comma 2

A partire dal 1› gennaio 1988, il personale dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito in relazione all'anzianita' di servizio complessivamente considerata: giorni 26 lavorativi fino al compimento del 14› anno di servizio; giorni 32 lavorativi oltre il 14› anno di servizio.


La competenza a concedere le ferie e' attribuita al direttore generale per i direttori centrali e dei DAV, ai direttori centrali e ai direttori dei DAV per i dirigenti preposti alle unita' organiche dei servizi e dei dipartimenti.


La malattia superiore a 5 giorni, debitamente certificata, intervenuta durante il periodo di godimento delle ferie, interrompe le ferie stesse.


In caso di rientro anticipato o di richiamo dalle ferie per esigenze aziendali, oltre alle spese di viaggio, le spese sostenute e documentate dal dirigente per vitto ed alloggio nei limiti giornalieri fissati dal trattamento di trasferta, sono a carico dell'Azienda.


La risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate.


In caso di risoluzione del rapporto di lavoro in corso d'anno il dirigente ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestati.


Fermo restando il principio della irrinunciabilita' delle ferie, qualora per comprovate esigenze di servizio queste ultime non risultino in tutto o in parte fruite entro l'anno di competenza, le ferie residue dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.


Art. 10

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Comma 1

Congedi, aspettativa e permessi retribuiti

Comma 2

Al personale dirigente possono essere concessi permessi ed aspettative nei modi e nelle forme previste dal regolamento del personale.


In occasione del matrimonio il personale dirigente ha diritto ad un congedo di quindici giorni consecutivi retribuiti, non computabili come ferie.


Il personale dirigente ha altresi' diritto a permessi giornalieri retribuiti, fino a un massimo di dieci giorni per ogni anno solare, in occasione di eventi di carattere personale e familiare di particolare importanza.


La competenza a concedere congedi, aspettative, il congedo per matrimonio e i permessi retribuiti e' attribuita al direttore generale.


Art. 11

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Comma 1

Elementi della retribuzione lorda globale

Comma 2

La retribuzione mensile base, a ogni effetto contrattuale, e' costituita dallo stipendio tabellare e dall'indennita' di adeguamento al costo della vita.


La retribuzione globale e' costituita dalla retribuzione base piu' tutti gli altri elementi retributivi a carattere continuativo che sono corrisposti con cadenza mensile o annuale.


Art. 13

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Comma 1

Retribuzione oraria e giornaliera

Comma 2

La retribuzione oraria si calcola dividendo i minimi retributivi piu' l'indennita' di adeguamento al costo della vita in vigore alle singole scadenze per il coefficiente 173.


La retribuzione giornaliera si determina dividendo la retribuzione mensile base per 26.


Art. 14

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Comma 1

Indennita' di adeguamento della retribuzione al costo della vita

Comma 2

Fino all'eventuale modifica con provvedimento di legge o avente forza di legge o comunque avente effetto ed efficacia nei confronti dei dirigenti dell'Azienda, al personale dirigente disciplinato dal presente regolamento compete l'indennita' integrativa speciale nella misura e con le modalita' di calcolo previste per i pubblici dipendenti, decurtata dalla somma di L. 90.152 conglobata nei minimi retributivi mensili.


Art. 15

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Comma 1

Aumenti periodici di anzianita'

Comma 2

A partire dal 1› gennaio 1988, il personale dirigente ha diritto, per ciascun biennio di servizio, ad aumenti retributivi corrispondenti ai seguenti valori:
dirigente: L. 120.000;
direttore centrale e direttore DAV: L. 160.000.


Per i dirigenti in servizio alla data del 1› gennaio 1988, dalla stessa data sono ricalcolate, sulla base degli importi di cui sopra, le anzianita' nelle qualifiche dirigenziali aziendali maturate e possedute dai singoli interessati.


Gli aumenti conseguiti in applicazione del presente articolo non sono ulteriormente assorbibili e conguagliabili con alcun altro eventuale trattamento percepito dal dirigente, salvo che quest'ultimo sia attribuito, in forma espressa, a tale titolo.


In caso di nomina a direttore centrale o di DAV il dirigente manterra' in cifra l'importo degli aumenti maturati e avra' quindi diritto agli ulteriori aumenti periodici nella misura stabilita per la nuova qualifica.


La frazione di biennio in corso alla data della nomina e' considerata utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.


Art. 16

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Comma 1

Tredicesima mensilita'

Comma 2

Per ciascun anno di servizio il personale dirigente ha diritto ad una tredicesima mensilita' costituita dal minimo retributivo in vigore alla data di corresponsione, dagli aumenti periodici di anzianita' in godimento e dall'indennita' di adeguamento al costo della vita vigente al momento dell'erogazione.


Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di impiego in corso d'anno il dirigente ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilita' quanti sono i mesi di anzianita' maturata.


La frazione di mese pari o superiore a quindici giorni viene considerata mese intero, la frazione inferiore si trascura.


Art. 17

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Comma 1

Indennita' professionale

Comma 2

A partire dal 1› gennaio 1988, e' istituita una indennita' professionale che viene corrisposta per dodici mensilita' all'anno nelle seguenti misure mensili:
dirigente: L. 300.000;
direttore centrale e direttore DAV: L. 420.000.


L'indennita' non viene corrisposta in ragione di 1/26 per ciascun giorno di assenza dal servizio, con esclusione delle assenze per ferie o infortunio sul lavoro.


Art. 18

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Comma 1

Indennita' di esercizio

Comma 2

A partire dal 1› gennaio 1988, e' istituita una indennita' di esercizio che viene corrisposta per dodici mensilita' nell'anno nelle misure mensili corrispondenti alle seguenti fasce nelle quali il personale dirigente sara' inserito:
dirigente:
fascia A: L. 300.000;
fascia B: L. 450.000;
direttore centrale e direttore DAV:
fascia A: L. 400.000;
fascia B: L. 560.000;
v. direttore generale:
L. 800.000.


Tale indennita' non viene corrisposta in ragione di 1/26 per ciascun giorno di assenza dal servizio.


L'indennita' e' attribuita con provvedimento del direttore generale, sentita l'organizzazione sindacale dei dirigenti, con riferimento agli impegni ed ai carichi di lavoro programmati per ciascun anno, o per piu' brevi periodi, per ciascuna unita' organica.
In ogni caso la preventiva attribuzione dell'indennita' per ciascuna unita' dirigenziale non puo' avere durata inferiore a sei mesi.


In fase di prima applicazione l'indennita' stessa verra' corrisposta a tutto il personale dirigente nella misura prevista per la fascia A anche sotto forma di una tantum.


Art. 19

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Comma 1

Incentivo di rendimento

Comma 2

A partire dal 1› gennaio 1988, e' istituito un incentivo di rendimento individuale che sara' corrisposto annualmente e di norma entro il 30 ottobre di ciascun anno.


L'ammontare complessivo dell'incentivo annuale e' commisurato al 5% del monte annuo degli stipendi tabellari di tutte le qualifiche dirigenziali previste in organico.


Art. 20

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Comma 1

Corresponsione della retribuzione

Comma 2

La retribuzione deve essere corrisposta al personale dirigente entro e non oltre il 25 di ogni mese. In caso di ritardo superiore a dieci giorni decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura in vigore fissata per il tasso ufficiale di sconto dalle autorita' monetarie nazionali.


Art. 21

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Comma 1

Trasferte e missioni

Comma 2

Oltre al rimborso delle spese documentate di viaggio per le classi previste (1a classe per mezzo marittimo o ferroviario, classe economica, salvo quanto diversamente disposto dal consiglio di amministrazione, per il mezzo aereo, con polizza assicurativa) corrispondenti ai normali mezzi di trasporto aereo, marittimo, ferroviario e su strada, nonche' di vitto e alloggio, al dirigente in trasferta e' dovuto un importo giornaliero aggiuntivo per il rimborso delle spese non documentabili pari a L. 75.000 per i dirigenti e a L. 90.000 per i direttori centrali e i direttori di DAV.


In sostituzione, a scelta dell'interessato e fermo restando il rimborso delle spese di viaggio, sara' dovuta una indennita' giornaliera pari a L. 250.000 per i dirigenti e a L. 290.000 per i direttori centrali e i direttori di DAV.


Per le missioni all'estero oltre alle spese di viaggio, assicurazione e alloggio di cui ai commi 1 e 2, si fara' riferimento al piu' elevato trattamento stabilito per gli altri dipendenti dell'Azienda, con indennita' maggiorata del 25% ed assicurando in ogni caso un trattamento minimo non inferiore a quello previsto per le missioni interne.


In caso di uso del mezzo proprio al dirigente viene corrisposto un rimborso spese di viaggio pari al costo di 1/5 di litro di benzina super per ogni km percorso, oltre al rimborso degli eventuali pedaggi autostradali e marittimi.


Art. 22

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Comma 1

Mobilita' funzionale del personale dirigente

Comma 2

Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, con proprio provvedimento motivato da esigenze organizzative, tecniche e di servizio puo' disporre il trasferimento del personale dirigente ad altra unita' organica della stessa sede o destinarlo ad altra funzione, sempre nella stessa sede, comunque corrispondente alla qualifica dirigenziale posseduta.


Art. 23

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Comma 1

Trasferimento e relativo trattamento economico

Comma 2

La commissione decide a maggioranza dei presenti; in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.


Il trasferimento dovra' essere comunicato per iscritto al dirigente con un preavviso non inferiore a trenta giorni di calendario.


Art. 24

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Comma 1

Effetti sul trattamento di quiescenza

Comma 2

Per il personale dirigente che cessa dal servizio a qualsiasi titolo nel corso del periodo di applicazione del presente regolamento e cioe' fra il 1› gennaio 1988 e il 31 dicembre 1990, il nuovo trattamento economico ha effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale o privilegiato, nelle misure corrispondenti alla data di cessazione dal servizio e negli importi in vigore alla data del 1› gennaio 1989 e 1› gennaio 1990 con decorrenza dalle date medesime.


In relazione alla data del collocamento in quiescenza, con un unico provvedimento saranno determinati gli importi di pensione dovuti per i periodi successivi.


Art. 25

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Comma 1

Conflitti e controversie

Comma 2

Sono confermati, in tema di controversia, gli orientamenti noti alle due parti e finalizzati ad evitare che le azioni di lotta possano essere strumentalmente utilizzate per creare disagi all'utenza sia interna che esterna al di fuori degli obiettivi che ogni singola azione si propone di ottenere, impegnandosi le parti stesse ad operare per prevenire e risolvere momenti di conflittualita' attraverso le procedure di seguito indicate.


Le controversie individuali e quelle collettive non riguardanti il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro saranno affrontate e di regola risolte attraverso incontri tra rappresentanze del consiglio di amministrazione e l'ASDA-CIDA e comunque ogni eventuale agitazione sara' preceduta da un preavviso minimo di dieci giorni.


A tal fine le controversie individuali, almeno venti giorni prima della scadenza dei termini previsti dalla vigente normativa per i termini dell'azione giurisdizionale, saranno sottoposte ad un collegio paritetico composto di sei membri, di cui tre designati dal consiglio di amministrazione e scelti al suo interno e tre designati dalla organizzazione dei dirigenti firmataria del contratto collettivo nazionale di lavoro; il collegio rende il suo giudizio di composizione della vertenza nel termine massimo di quindici giorni da quello in cui e' stato investito della controversia stessa.


Per le controversie collettive, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 23 maggio 1980, n. 242, sara' esperito un previo tentativo di composizione del conflitto, entro cinque giorni dalla data di applicazione dell'Azienda del preavviso dovuto ai sensi del comma 2, a cura del medesimo collegio paritetico, che rendera' il suo giudizio nei successivi quindici giorni.


Art. 26

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Comma 1

Riunioni sindacali

Comma 2

L'ASDA-CIDA puo' procedere ad elezioni per la scelta dei propri rappresentanti e tenere nei locali disponibili dell'Azienda riunioni per problemi di carattere sindacale.


Le riunioni debbono essere limitate per ciascun dirigente a complessive massimo venti ore per anno solare, oltre alle ore necessarie per le riunioni degli organi statutari.


Ai membri della segreteria dell'ASDA-CIDA, ufficialmente accreditati al 1› gennaio di ogni anno, possono essere concessi permessi sindacali per un massimo di cinque giornate nell'anno, oltre quanto espressamente previsto dall'art. 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300.


Art. 27

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Comma 1

Trattenute sindacali e assicurative

Comma 2

L'Azienda provvedera' alla trattenuta delle quote sindacali, previa delega dei dirigenti interessati, con validita' sino a revoca.
Le trattenute verranno effettuate sulle competenze mensili lorde per dodici mensilita' nell'anno. La revoca ha decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello di riferimento della comunicazione scritta dall'interessato, ove inoltrata entro il quindici di ciascun mese; in caso contrario operera' dal mese successivo.


L'Azienda provvedera' altresi' alla trattenuta di premi assicurativi a carico dei dirigenti che in base a convenzioni stipulate dalla ASDA-CIDA, rilascino tramite la stessa organizzazione sindacale apposita delega.


Art. 28

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

L'onere derivante dall'applicazione del presente regolamento ammonta complessivamente a lire 10.717.500.000 e trova copertura nella disponibilita' di bilancio dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.