Ad integrazione della concessione di amnistia di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1990, n. 75, e' concessa amnistia, alle condizioni ivi previste, per i medesimi reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.