DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 75/1990 - Concessione di amnistia.

Concessione di amnistia.

Numero 75 Anno 1990 GU 12.04.1990 Codice 090G0114

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-04-12;75

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

(Amnistia)

Comma 2

A seguito dell'applicazione dell'amnistia ad uno dei delitti previsti dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, l'imputato o il condannato e' esonerato dalla prestazione del servizio di leva.


Non si applica l'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.

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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte costituzionale, con sentenza 18-25 luglio 1997, n. 272 (in G.U. 1a s.s. 30/7/1997, n.31) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del presente art. 1, comma 1, lettera c), n. 4 "nella parte in cui non prevede l'applicazione dell'amnistia per il delitto di truffa militare aggravata, previsto e punito dall'art. 234, secondo comma, del codice penale militare di pace, sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, n. 7, del codice penale".


Art. 2

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Comma 1

(Amnistia per i reati minori in materia tributaria concernenti enti non commerciali e condizioni per la concessione dell'amnistia per taluni reati tributari)

Comma 2

E' concessa amnistia per i reati di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, commessi fino a tutto il giorno 28 luglio 1989 in relazione ad attivita' commerciali svolte da enti pubblici e privati diversi dalle societa' che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali di cui alle lettere c) e d) dell'aticolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. ((1))


E' concessa altresi' amnistia per i reati previsti dal secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, se il versamento delle ritenute e' stato effettuato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto di imposta.


In conseguenza della errata indicazione del termine del 31 novembre 1989 per la presentazione dell'istanza di definizione ad ogni effetto amministrativo e penale contenuto nel comma 1 dell'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, si considerano regolarmente adempiuti gli adempimenti eseguiti entro il 31 dicembre 1989.

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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 24 luglio 1990, n. 203 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ad integrazione della concessione di amnistia di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1990, n. 75, e' concessa amnistia, alle condizioni ivi previste, per i medesimi reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989."


Art. 3

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Comma 1

(Esclusioni oggettive dall'amnistia)

Comma 2

Quando vi e' stata condanna ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, ove necessario, il giudice dell'esecuzione applica l'amnistia secondo le disposizioni del decreto, determinando le pene corrispondenti ai reati estinti.


Art. 5

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Comma 1

(Rinunciabilita' dell'amnistia)

Comma 2

L'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.


Art. 6

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Comma 1

(Termine di efficacia dell'amnistia)

Comma 2

L'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989.


Art. 7

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Comma 1

(Entrata in vigore)

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.