DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 49/1990 - Regolamento riguardante lo statuto dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Regolamento riguardante lo statuto dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Numero 49 Anno 1990 GU 19.03.1990 Codice 090G0082

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-01-18;49

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

Natura giuridica

Comma 2

L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) ha personalita' giuridica di diritto pubblico. Nei limiti stabiliti dalla legge di riordinamento 18 marzo 1989, n. 106, e dal presente statuto, l'ICE ha autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del commercio con l'estero.


L'ICE svolge la propria attivita', improntata a criteri di efficienza ed economicita', sulla base di programmi approvati dal Ministro del commercio con l'estero e di sue direttive. Il Ministro del commercio con l'estero vigila, anche attraverso controlli ispettivi su singole iniziative del programma promozionale, che l'attivita' dell'Istituto sia volta, nel rispetto delle direttive impartite, al raggiungimento degli obiettivi programmati.


Entro quattro mesi dal termine di ciascun esercizio, l'ICE trasmette al Ministro del commercio con l'estero, con le modalita' di cui all'art. 3, comma 5, corredata dagli elementi di cui all'art. 5, comma 6, una relazione sull'attivita' svolta nell'esercizio scaduto, con particolare riferimento ai risultati conseguiti, in rapporto ai costi sostenuti, e allo stato di attuazione dei programmi.


Restano ferme le competenze del Ministero degli affari esteri.


Art. 2

#

Comma 1

Compiti dell'Istituto

Comma 2

L'ICE e' l'ente che, con particolare riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese e dei consorzi e raggruppamenti tra le stesse costituiti, ha il compito di promuovere, facilitare e sviluppare il commercio italiano con l'estero, assumendo le necessarie iniziative e curandone autonomamente la realizzazione.


L'Istituto, sulla base anche di eventuali direttive del Ministro del commercio con l'estero, riferisce a quest'ultimo e, per quanto di sua competenza, al Ministero degli affari esteri, nonche' alle altre amministrazioni interessate, informazioni ed elementi utili alla elaborazione delle linee di politica promozionale e commerciale con l'estero.


Art. 3

#

Comma 1

Funzioni dell'Istituto

Comma 2

Nell'esercizio della propria attivita' istituzionale, l'ICE puo' avvalersi dei centri regionali per il commercio estero delle unioni regionali delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed agire, sulla base di eventuali apposite convenzioni, per il tramite delle camere stesse, ovvero, per attivita' da svolgersi all'estero, per il tramite delle camere di commercio italiane all'estero riconosciute ai sensi delle leggi vigenti.


Previa autorizzazione del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con quello del tesoro, l'ICE puo' partecipare a societa' con prevalente partecipazione pubblica gia' costitute o appositamente promosse per lo svolgimento di attivita' connesse in via strumentale all'espletamento dei compiti istituzionali dell'Istituto. La partecipazione non puo' essere tale da determinare distorsioni nella concorrenzialita' dell'offerta di servizi da parte dell'Istituto e deve assicurare una significativa presenza dell'ICE negli organi di amministrazione della societa' partecipata. Quest'ultima non potra' comunque svolgere attivita' concorrenziali con quelle dell'Istituto.
Dell'acquisizione l'ICE dara' comunicazione al Ministero delle partecipazioni statali ove la partecipazione sia assunta in societa' con prevalente partecipazione dello Stato. L'ammontare destinato all'acquisizione di partecipazioni sara' stabilito annualmente nel bilancio preventivo.


Con delibere del consiglio di amministrazione, approvate dal Ministro del commercio con l'estero ovvero adottate su sua richiesta, sono determinati i servizi che l'Istituto presta dietro corrispettivo e, per fasce di utenze, settori o mercati, il rapporto tra i relativi costi e corrispettivi.


Ai fini del programma promozionale di cui all'art. 2, comma 2, lettera d), il Ministro del commercio con l'estero indica, tenuto conto dei concreti obiettivi della politica degli scambi con l'estero, le linee direttrici promozionali e le previsioni di massima circa la finalizzazione dell'intervento per settori produttivi ed aree geografiche. In coerenza con tali indicazioni, l'Istituto redige l'articolazione del programma per iniziative e ne informa il Ministro del commercio con l'estero entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello cui il programma si riferisce. Nei quarantacinque giorni successivi alla ricezione degli atti il Ministro vigilante puo' impartire ulteriori direttive. Al trasferimento all'Istituto della corrispondente assegnazione di bilancio a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero si provvede all'inizio di ciascun anno finanziario in unica soluzione.
L'Istituto stabilisce autonomamente le modalita' di attuazione delle singole iniziative, dandone tempestiva comunicazione al Ministero.
Sull'attuazione del programma e sui risultati conseguiti, l'ICE riferisce annualmente al Ministero stesso con apposita e dettagliata relazione, sottoposta preventivamente alle valutazioni del comitato consultivo dell'Istituto. La relazione e' allegata a quella di cui al comma 3 dell'art. 1.


I fondi destinati nel bilancio dell'Istituto alla realizzazione del programma promozionale e non impegnati o comunque non utilizzati dall'ICE nell'esercizio di riferimento possono essere allo stesso fine utilizzati nell'esercizio successivo, ovvero essere portati ad integrazione delle disponibilita' per il programma promozionale successivo.


Art. 4

#

Comma 1

Attivita' all'estero

Comma 2

L'attivita' dell'Istituto all'estero e' svolta nel quadro del coordinamento effettuato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, dalle missioni diplomatiche accreditate presso gli Stati nel cui territorio operano i singoli uffici.


Gli uffici ICE operanti all'estero sono notificati dalle missioni diplomatiche alle autorita' governative del Paese di sede quali uffici di ente pubblico italiano (agenzie governative).


Lo status degli uffici ICE operanti all'estero e del relativo personale, nell'ambito dell'ordinamento locale, e' regolato, ove possibile, mediante intese con le competenti autorita' dello Stato di sede.


Nel quadro del coordinamento di cui al comma 1, possono essere convocate, presso le missioni diplomatiche accreditate negli Stati in cui operano gli uffici ICE, anche su iniziativa del Ministro del commercio con l'estero, riunioni dei funzionari preposti a tali uffici, cui partecipano rappresentanti del Ministero del commercio con l'estero ed alle quali possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle camere di commercio italiane all'estero e dell'ENIT.


Art. 5

#

Comma 1

Gestione finanziaria e patrimoniale

Comma 2

L'esercizio finanziario dell'ICE inizia il 1› gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.


Affluiscono altresi' all'entrata dell'ICE, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 18 marzo 1989, n. 106, i contributi annuali alle spese di funzionamento in Italia e all'estero erogati dal Ministero del commercio con l'estero, in unica soluzione all'inizio di ciascun anno finanziario, a fronte delle spese generali dell'Istituto non coperte dalle entrate di cui al comma 2.


La gestione finanziaria e patrimoniale dell'ICE e' disciplinata da norme ispirate alle disposizioni del codice civile in materia di imprese, nonche' alle specifiche esigenze di operativita' dell'Istituto, in relazione anche all'attivita' da svolgersi all'estero. In ogni caso deve essere tenuta contabilita' separata per ciascuna delle entrate derivanti da attivita' proprie dell'Istituto.


Le norme di cui al comma 4 prevedono, in particolare, che i bilanci dell'Istituto siano redatti sulla base delle disposizioni del codice civile e delle normative contabili in materia di bilancio delle societa' per azioni e recano particolari disposizioni e schemi di sintesi che consentono il raccordo dei bilanci e delle contabilita' dell'Istituto con le norme di contabilita' generale dello Stato. Le norme stesse prevedono l'obbligo di certificazione dei bilanci e stabiliscono i limiti entro i quali l'Istituto puo' avvalersi di istituti di credito per il servizio di tesoreria relativamente alle entrate proprie non provenienti da assegnazioni o contributi a carico del bilancio dello Stato.


Il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto e' esclusivamente esercitato, anche per la gestione dei fondi di cui ai commi 2 e 3, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, e con le modalita' di cui all'art. 12 della legge stessa.


Art. 6

#

Comma 1

Sede e struttura

Comma 2

L'ICE ha sede legale in Roma, dove sono situati gli uffici centrali. La struttura decentrata si articola in uffici in Italia e uffici all'estero.


E' istituita, nell'ambito degli uffici centrali, una sezione speciale agricola con compiti specifici in materia di controlli qualitativi e di valorizzazione all'estero dei prodotti del settore agro-alimentare, con particolare riferimento alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti regionali di qualita'. In conformita' alle direttive del consiglio di amministrazione dell'Istituto, la sezione e' dotata di un'adeguata struttura amministrativa ed operativa. Il consiglio di amministrazione ne definisce i rapporti di preposizione funzionale all'attivita' di eventuali appositi uffici periferici e stabilisce procedure e sedi di armonizzazione dell'attivita' della sezione con quelle di altri organismi nazionali e territoriali operanti nel settore e con le associazioni di categoria.


Gli uffici in Italia dell'ICE sono costituiti da uffici regionali, con sede nel capoluogo di regione, ed altri uffici o sezioni o unita' operative, istituibili in relazione a specifiche esigenze connesse all'attuazione dei compiti istituzionali.


La sede ed il numero degli uffici all'estero sono stabiliti in rapporto alle esigenze dei mercati esteri e delle potenzialita' in termini di esportazione di beni e servizi italiani o di cooperazione industriale ed allo sviluppo. Gli uffici all'estero possono essere strutturati anche in sezioni ed unita' sussidiarie, permanenti o provvisorie, in funzione delle prospettive di evoluzione dei mercati e possono essere raggruppati per aree geoeconomiche omogenee.


In attuazione dell'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed ai fini della armonizzazione delle iniziative regionali e locali in materia di promozione e sviluppo degli scambi con l'estero, e' istituito presso ogni ufficio regionale dell'ICE un comitato di coordinamento presieduto da un rappresentante della regione e composto dal dirigente regionale responsabile dell'attivita' promozionale all'estero, da quattro membri in rappresentanza degli operatori economici dell'industria, commercio, artigianato e agricoltura, designati da associazioni regionali di rappresentative organizzazioni di categoria, da due membri designati dall'unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, dal direttore centro estero delle camere stesse e dal direttore dell'ufficio regionale dell'ICE. I componenti i comitati di coordinamento sono nominati dal Ministro del commercio con l'estero e durano in carica quattro anni. La segreteria del comitato e' assicurata da funzionari degli uffici regionali dell'ICE. Alle riunioni dei comitati partecipano rappresentanti del Ministero del commercio con l'estero.


I comitati di coordinamento formulano proposte e forniscono all'ICE indicazioni per il coordinamento tra programmi promozionali regionali e delle camere di commercio e loro centri regionali e l'articolazione del programma promozionale. Essi altresi' verificano la coerenza tra obiettivi del programma promozionale e le iniziative e i progetti relativi alla promozione sui mercati esteri di specifiche e tipiche produzioni regionali o locali, in quanto tali suscettibili di tradursi in interventi integrativi di quelli programmati sul piano nazionale, ovvero di dar luogo ad iniziative settoriali e specifiche, da realizzarsi ad opera dell'Istituto sulla base di apposita convenzione con gli enti interessati.


Le proposte dei comitati di coordinamento in ordine ai progetti relativi a produzioni regionali o locali sono formulate al Ministero del commercio con l'estero e contemporaneamente comunicate al Ministero degli affari esteri - Ufficio coordinamento regionale e ai Ministeri interessati, per il parere prescritto ai fini del nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri.


I comitati di coordinamento esprimono altresi' al Ministero del commercio con l'estero indicazioni in ordine ai programmi promozionali dei centri regionali delle camere di commercio e delle camere stesse, ai fini del benestare da rendere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.


Per esigenze di coordinamento tra progetti ed iniziative di promozione all'estero, sono convocate dal Ministro del commercio con l'estero apposite conferenze dei presidenti dei comitati di coordinamento, con la partecipazione di rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, degli enti e delle organizzazioni di categoria maggiormente interessate.


Art. 8

#

Comma 1

Il presidente

Comma 2

Il presidente dell'ICE, scelto tra persone di comprovata competenza, e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro del commercio con l'estero. Il presidente dura in carica cinque anni e puo' essere confermato una sola volta.


Il presidente dell'ICE ha la rappresentanza dell'Istituto e sovraintende al suo andamento generale; convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo e predispone l'ordine del giorno delle sedute; adotta, in casi di straordinaria necessita' ed urgenza, i provvedimenti di competenza del comitato esecutivo indispensabili a garantire la continuita' della gestione, sottoponendoli alla ratifica del comitato nella prima riunione utile; esercita le altre funzioni demandategli dal presente statuto, dal regolamento del personale e dalle norme che disciplinano la gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto.


Il presidente ha facolta' di invitare alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo i dirigenti dell'Istituto ed altri esperti per chiarimenti su argomenti tecnici di rispettiva competenza.


Il consiglio di amministrazione dell'Istituto designa, su proposta del presidente, il componente del consiglio che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.


Il presidente, sentito il consiglio di amministrazione, puo' delegare a membri del consiglio stesso specifiche funzioni inerenti alla rappresentanza dell'Istituto.


Art. 9

#

Comma 1

Il consiglio di amministrazione

Comma 2

I consiglieri di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. Le nomine effettuate in caso di vacanza, nel corso del quinquennio, hanno validita' sino alla scadenza del quinquennio stesso.


Decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta di designazione, il Ministro del commercio con l'estero puo' procedere alle nomine sino al raggiungimento dei due terzi dei componenti del consiglio di amminitrazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 6. In tal caso e sino alla integrazione del collegio, le deliberazioni di quest'ultimo si intendono approvate ove ricevano il voto favorevole di diciannove membri, ovvero del presidente e di diciasette ulteriori membri.


I consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti dal Ministro del commercio con l'estero, su proposta del presidente dell'Istituto.


Il consiglio e' convocato tutte le volte che il presidente ne ravvisi l'opportunita' e, di norma, una volta a trimestre. Il presidente procede altresi' alla convocazione su richiesta formulata da almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione, dalla maggioranza dei componenti il comitato esecutivo, ovvero dal collegio dei revisori.


Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le delibere sono approvate quando ottengano il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.


Il consiglio di amministrazione stabilisce le procedure per la convocazione ed il funzionamento del consiglio stesso e nomina tra i dirigenti dell'Istituto, su proposta del presidente, il segretario del consiglio d'amministrazione e del comitato esecutivo ed il segretario supplente.


Art. 10

#

Comma 1

Attribuzioni del consiglio di amministrazione

Comma 2

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, corredati della relazione del consiglio di amministrazione e della relazione del collegio dei revisori, sono deliberati il primo entro il mese di ottobre dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce ed il secondo entro il mese di aprile dell'anno successivo all'esercizio scaduto. Le relative delibere sono sottoposte all'approvazione del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, entro dieci giorni dalla loro assunzione. Sono altresi' sottoposte all'approvazione del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, entro dieci giorni dalla loro deliberazione le variazioni al bilancio di previsione.


Le delibere di cui alle lettere a) e c) del comma 1 sono soggette all'approvazione del Ministro del comercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro. Le delibere di cui alla lettera b) sono approvate dal Ministro del commercio con l'estero che ne verifica la compatibilita' finanziaria, tenuto conto dell'entita del contributo di funzionamento dell'ICE a carico del bilancio dello Stato e della evoluzione delle entrate proprie dell'Istituto. Le delibere di cui alla lettera f) sono approvate dal Ministro del commercio con l'estero o adottate su sua richiesta. Le delibere di cui alla lettera g) sono approvate, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, dal Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro.


Il Ministro del commercio con l'estero approva le delibere di cui ai commi 2 e 3 con le modalita' ivi previste, o le restituisce all'Istituto con motivati rilievi per il riesame del consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di ricezione.
Trascorso tale termine, le delibere non restituite diventano esecutive. Ove occorre il concerto con altro Ministero, le delibere devono essere inviate ad entrambi i Ministeri e il suddetto termine e' di novanta giorni dalla data di ricezione da parte del Ministero del commercio con l'estero.


Il consiglio di amminitrazione ha facolta' di affidare lo studio di particolari e rilevanti problemi ad appositi comitati consultivi consiliari e puo' affidare ad esperti esterni lo studio di specifiche problematiche non comprese nell'ambito di professionalita' assicurato dal personale dell'Istituto.


Art. 11

#

Comma 1

Il comitato esecutivo

Comma 2

Al comitato esecutivo, fatte salve le competenze espressamente riservate al consiglio di amministrazione e salva altresi' la possibilita' di sottoporre al consiglio di amministrazione delibere di particolare importanza, compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Istituto. Il regolamento del personale e le norme che disciplinano la gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto possono demandare singole attribuzioni al presidente e al direttore generale, ferma restando la possibilita' di avocazione da parte del comitato esecutivo.


Le delibere del comitato che istituiscono o sopprimono servizi centrali o uffici periferici sono soggette, con le modalita' di cui all'art. 10, comma 4, all'approvazione del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri ove si tratti della istituzione o soppressione di uffici all'estero, nonche' loro sezioni o unita' sussidiarie.


Il comitato esecutivo viene convocato tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario e, di norma, ogni dieci giorni. Il presidente procede altresi' alla convocazione su richiesta formulata da almeno tre componenti del comitato esecutivo o dal collegio dei revisori.


Per la validita' delle adunanze del comitato occorre l'intervento di almeno cinque dei componenti. Le delibere sono approvate quando ottengano il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente.


Nel caso di cui al comma 4 dell'art. 9 e' in facolta' del Ministro del commercio con l'estero garantire la integrale composizione del comitato chiamandone temporaneamente a far parte non piu' di due consiglieri di amministrazione in sostituzione di membri non tempestivamente designati, quando non sia possibile ritenere prorogata la nomina precedente.


In caso di assenza del presidente, il comitato e' presieduto dal componente di volta in volta designato dal presidente stesso, ovvero, se la designazione non sia stata fatta, dal membro del consiglio di amministrazione di cui al comma 4 dell'art. 8.


Il comitato esecutivo stabilisce le procedure per la convocazione e il funzionamento del collegio.


Il presidente dell'Istituto informa il consiglio di amministrazione delle delibere adottate dal comitato esecutivo e riferisce sull'attuazione delle direttive.


Art. 12

#

Comma 1

Il collegio dei revisori

Comma 2

Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero ed e' composto da un funzionario del Ministero del tesoro, da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero, da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da un componente iscritto all'albo dei revisori dei conti, nonche' da un magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti con qualifica non inferiore a quella di presidente di sezione. Quest'ultimo ne assume la presidenza.


I membri del collegio restano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.


I revisori dei conti esercitano il loro mandato anche individualmente e possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.


Il collegio dei revisori esercita il riscontro degli atti di gestione e ne riferisce almeno semestralmente al Ministro del commercio con l'estero; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle disposizioni di legge; esamina i bilanci dell'Istituto redigendo apposite relazioni; effettua periodiche verifiche di cassa; puo' procedere in ogni momento, anche su richiesta del Ministro del commercio con l'estero, ad atti di ispezione e di controllo, riferendone in ogni caso al Ministro stesso.


Art. 13

#

Comma 1

Emolumenti degli organi statutari

Comma 2

Al presidente dell'ICE spetta una indennita' di carica stabilita con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.


Gli emolumenti dei componenti il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo ed il collegio dei revisori sono fissati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro.


Art. 14

#

Comma 1

Il direttore generale

Comma 2

Il direttore generale dell'Istituto, scelto sulla base di criteri di comprovata competenza dirigenziale, e' nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, con delibera approvata dal Ministro del commercio con l'estero.


Il direttore generale e' assunto con contratto a tempo determinato, della durata di cinque anni, rinnovabile.


Il direttore generale e' preposto ai servizi ed agli uffici dell'Istituto; partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo; risponde al comitato esecutivo della esecuzione delle deliberazioni, dell'attuazione delle direttive e della realizzazione dei programmi di attivita'; esercita tutte le altre funzioni demandategli dal regolamento del personale o dalle norme che disciplinano la gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto, nonche' quelle affidategli dal comitato esecutivo.


Qualora il direttore generale provenga dai ruoli dirigenziali dell'ente o dell'amministrazione dello Stato, al termine dell'incarico gli e' riconosciuto il reingresso nella qualifica corrispondente a quella rivestita al momento della sua nomina a direttore generale. Il dirigente dello Stato nominato direttore generale dell'Istituto e' collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico.


Il direttore generale puo' essere coadiuvato da non piu' di tre dirigenti con funzioni di vice direttore generale, nominati su sua proposta dal consiglio di amministrazione, ai quali puo' affidare, mediante delega, funzioni inerenti alla sua carica. All'atto della nomina, uno dei vice direttori generali e' designato dal consiglio di amministrazione a sostituire il direttore generale in caso di sua assenza o impedimento.


Art. 15

#

Comma 1

Cause di incompatibilita'

Comma 2

Non possono, inoltre, appartenere contemporaneamente al consiglio di amministrazione i parenti o gli affini sino al terzo grado, i coniugi, l'affiliante o l'affiliato; la incompatibilita' colpisce il componente meno anziano di eta'. I membri del consiglio di amministrazione non possono far parte dei comitati consultivi di cui all'art. 17.


Si decade dalle cariche di presidente, di componente del consiglio di amministrazione e di direttore generale quando si verifica una delle cause di incompatibilita' espressamente indicate del presente statuto e sempreche' l'incaricato non provveda a rimuoverla entro il termine appositamente fissatogli. E' fatta salva l'applicazione della legge 24 gennaio 1978, n. 14.


Gli organi competenti alla nomina provvedono a contestare l'eventuale causa di incompatibilita', nonche' alla dichiarazione di decadenza o all'accettazione delle dimissioni del presidente, degli altri componenti del consiglio di amministrazione, dei membri del collegio dei revisori, del direttore generale. E' fatto a questi ultimi obbligo di segnalare tempestivamente al Ministero del commercio con l'estero gli incarichi ricoperti e le attivita' svolte e le situazioni per le quali in astratto possa verificarsi una causa di incompatibilita'.


Art. 16

#

Comma 1

Scioglimento degli organi collegiali

Comma 2

In caso di accertate deficienze, tali da compromettere il normale funzionamento dell'Ente, oppure di ripetute inosservanze delle direttive del Ministro vigilante, il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo dell'Istituto possono essere sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del commercio con l'estero e sentito il Consiglio dei Ministri.


In tal caso, i poteri di amministrazione dell'Ente sono esercitati da un commissario nominato con lo stesso decreto di scioglimento degli organi ordinari di amministrazione. Entro sei mesi dalla nomina del commissario deve procedersi alla ricostituzione degli organi stessi.


Art. 17

#

Comma 1

Comitati consultivi

Comma 2

E' costituito presso l'ICE un comitato consultivo con il compito di esprimere pareri e formulare proposte in ordine alle strategie promozionali dell'Istituto, con particolare riferimento ai programmi promozionali, ai criteri di graduazione dei corrispettivi per servizi prestati all'utenza, ai criteri di organizzazione del sistema informativo. Compete altresi' al comitato consultivo esprimere valutazioni sulla relazione concernente l'attuazione del programma promozionale di cui al comma 5 dell'art. 3.


Il comitato consultivo e' nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero ed e' composto da dieci membri, dei quali sette scelti tra i presidenti e i vice-presidenti di organizzazioni degli operatori economici dei settori industria, commercio, artigianato, agricoltura e trasporti marittimi particolarmente rappresentative sul piano nazionale, di cui una per il sistema delle partecipazioni statali; due scelti dal Ministro del commercio con l'estero tra persone particolarmente esperte in materia di scambi con l'estero e promozione; uno designato dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria ed artigianato. Il comitato e' presieduto dal rappresentante dell'organizzazione maggiormente rappresentantiva del settore industriale.


I membri del comitato consultivo durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Il presidente del comitato riunisce il collegio, anche su richiesta del presidente dell'Istituto, almeno due volte l'anno, in relazione ai compiti di cui al comma 1. Il comitato esecutivo dell'Istituto emana le disposizioni riguardanti il servizio di segreteria del comitato consultivo.


Il comitato consultivo stabilisce le procedure per la convocazione e il funzionamento del collegio. Il presidente ed il direttore generale dell'Istituto partecipano alle sedute del comitato.


Per le specifiche esigenze della sezione speciale agricola di cui all'art. 6, comma 2, e' costituito presso l'Istituto un apposito comitato cui compete esprimere pareri e formulare proposte in ordine ai programmi di attivita' della sezione stessa. Il comitato, nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' composto dai presidenti, o loro delegati, delle tre organizzazioni degli operatori economici del settore agricolo maggiormente rappresentative, dal presidente, o suo delegato, dell'organizzazione maggiormente rappresentativa sul piano nazionale del settore alimentare, dal presidente, o suo delegato, di una organizzazione particolarmente rappresentativa del settore della cooperazione e da due membri scelti tra persone particolarmente esperte del settore, uno dei quali indicato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il decreto di nomina indica il presidente del comitato. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.


Art. 18

#

Comma 1

Personale dell'Istituto

Comma 2

Il rapporto di lavoro dei dirigenti dell'Istituto, ivi compreso quello del direttore generale, e' regolato dai princi'pi del codice civile. Per gli aspetti di cui al comma 2, il regolamento del personale estende ai dirigenti dell'Istituto, tenuto conto delle specificita' connesse all'attivita' dell'Istituto stesso, il trattamento dei dirigenti del settore assicurativo.


Il regolamento del personale stabilisce i ruoli organici, le procedure di costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto di impiego o di lavoro presso l'Istituto, le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle liberta' e dei diritti fondamentali ed alle istanze e livelli di rappresentativita', le responsabilita' dei dipendenti, comprese quelle disciplinari, il regime di incompatibilita' del rapporto d'impiego o di lavoro con qualsiasi impiego pubblico o privato e con l'esercizio continuativo di qualunque professione, commercio o industria. Il regolamento stesso reca specifiche norme in materia di formazione professionale dei dipendenti e di mobilita' professionale e territoriale.


Il trattamento economico dei dipendenti dell'Istituto e gli aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego di cui all'art. 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ivi compresi quelli affidati alla contrattazione con le organizzazioni sindacali in materia di profili professionali, sono stabiliti dal consiglio di amministrazione sulla base di accordi stipulati su base triennale con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e con riferimento ai trattamenti economici e normativi dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore assicurativo. Le relative delibere del consiglio di amministrazione integrano il regolamento del personale una volta intervenuta l'approvazione del Ministero vigilante, che ha luogo previa verifica di compatibilita' a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 18 marzo 1989, n. 106. Resta fermo, per quanto riguarda il trattamento economico accessorio per i servizi svolti all'estero, quanto previsto dall'art. 5, comma 3, della legge 18 marzo 1989, n. 106.


Sono in ogni caso fatti salvi i trattamenti economici di attivita', previdenza e quiescenza eventualmente di maggior favore fruiti dal personale dell'Istituto alla data di entrata in vigore della nuova disciplina. Si applicano in particolare al personale dell'Istituto le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26.


Art. 19

#

Comma 1

Rappresentanza in giudizio

Comma 2

Salvo che per le cause in corso alla data di entrata in vigore del presente statuto, la difesa e la rappresentanza dell'Istituto davanti a qualsiasi giurisdizione, cosi' come la relativa consulenza legale, sono assicurate dall'ufficio legale dello stesso Istituto, salvo diverso avviso del comitato esecutivo che puo' deliberare di avvalersi del patrocinio esterno.


Art. 20

#

Comma 1

Disposizioni transitorie e finali

Comma 2

Fino all'emanazione del regolamento del personale e sino alla data dalla quale avranno decorrenza gli effetti delle deliberazioni di cui all'art. 5, comma 1, della legge 18 marzo 1989, n. 106, deliberazioni i cui effetti non potranno avere decorrenza retroattiva in sede di prima applicazione, lo stato giuridico del personale dell'Istituto e, rispettivamente, il trattamento economico dello stesso e gli aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego di cui all'art. 18, comma 3, restano disciplinati dalle disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dalle altre disposizioni legislative applicabili al personale dell'Istituto.


I dipendenti in servizio presso l'Istituto alla data di entrata in vigore della legge 18 marzo 1989, n. 106, che intendono avvalersi della facolta' prevista dall'art. 5, comma 5, della legge stessa, conservano, all'atto del trasferimento ad altra amministrazione pubblica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attivita', quiescenza e previdenza disciplinato dalle disposizioni di cui al comma 1. Il trasferimento e' effettuato con le modalita' e i criteri di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70, tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, come integrato dall'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554.


In sede di prima applicazione dell'art. 18, comma 3, l'accordo da stipularsi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative puo' avere durata inferiore al triennio onde consentire il coordinamento temporale con le scadenze della contrattazione collettiva nazionale del settore assicurativo.


La disposizione di cui all'art. 3, comma 6, si applica anche ai fondi destinati nel bilancio dell'Istituto alla realizzazione del programma promozionale per il 1989.


Il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1978, n. 818, e' abrogato.