DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 396/1988 - Norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato.

Norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato.

Numero 396 Anno 1988 GU 09.09.1988 Codice 088G0280

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-06-13;396

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

Presso la Ragioneria generale dello Stato e' istituito l'Ispettorato generale per la finanza del settore pubblico allargato, al quale e' preposto un dirigente generale di livello C del ruolo dei servizi centrali della stessa Ragioneria generale con funzioni di ispettore generale capo.


Il predetto Ispettorato, oltre ai compiti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1985, n. 427, provvede, anche ai sensi e per gli effetti delle norme di contabilita' generale dello Stato, al coordinamento ed alla valutazione dei flussi finanziari degli enti del settore pubblico allargato la cui attivita' ha riflesso sul bilancio dello Stato.


Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, l'Ispettorato e' articolato in uno o piu' servizi e in apposite divisioni da determinarsi con decreti del Ministro del tesoro, in relazione anche ad esigenze di accorpamento di funzioni omogenee attualmente svolte dagli ispettorati generali della Ragioneria generale dello Stato.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Art. 2

#

Comma 1

Il fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, assume la configurazione di "Ispettorato generale per l'amministrazione del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie". Esso svolge le funzioni di cui agli articoli 5 e seguenti della legge 16 aprile 1987, n. 183.


Al predetto Ispettorato generale, anche in relazione a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 8 della predetta legge n. 183, e' preposto un dirigente generale di livello C del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato con funzioni di ispettore generale capo. Al dirigente superiore e ai due primi dirigenti di cui allo stesso art. 8 della legge n. 183 sono attribuite, rispettivamente, le funzioni di capo servizio e di direttore di divisione.


Con decreto del Ministro del tesoro potranno essere apportate integrazioni alla struttura organizzativa del fondo di rotazione, come determinata con il regolamento di cui all'art. 8 della stessa legge n. 183, in relazione ad esigenze di accorpamento di funzioni omogenee attualmente svolte dagli ispettorati generali della Ragioneria generale dello Stato.


Art. 3

#

Comma 1

L'Ufficio speciale liquidazione degli enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, assume la denominazione di "Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti".


Art. 4

#

Comma 1

In rapporto all'attivita' svolta, le ragionerie centrali presso i seguenti Ministeri sono definite di maggiore importanza: Ministero della difesa - Ministero delle finanze - Ministero dell'interno - Ministero della pubblica istruzione - Ministero del tesoro.


Ai predetti uffici sono preposti dirigenti generali di livello C del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato con funzioni di direttore di ragioneria centrale di maggiore importanza, scelti fra i dirigenti superiori del ruolo stesso con almeno tre anni complessivi di direzione di ragionerie centrali, e/o di ragionerie regionali od uffici equiparati.


Art. 5

#

Comma 1

Il primo comma dell'art. 16 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, e' sostituito dal seguente:
"I direttori capi delle singole ragionerie delle amministrazioni centrali, ad eccezione di quelli di cui al precedente art. 4, sono nominati dal Ministro del tesoro, sulla proposta del ragioniere generale dello Stato".


Le lettere b) e c) del primo comma dell'art. 20 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, sono sostituite dalla seguente:
" b) dei dirigenti generali con funzioni di ispettore generale capo e di due funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, designati questi ultimi, di anno in anno, con decreto del Ministro del tesoro.
Con lo stesso decreto sono altresi' designati, quali membri supplenti, altri due funzionari con qualifica di dirigente superiore degli stessi ruoli".


Art. 6

#

Comma 1

Il posto di fuori ruolo presso il Ministero dei trasporti con qualifica di ispettore generale capo di cui alla tabella G relativa alla Ragioneria generale dello Stato, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, nonche' quello presso il fondo di rotazione con qualifica di dirigente generale di cui al primo periodo del comma 2 dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono soppressi con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


In corrispondenza dell'incremento dei posti di dirigente generale di cui all'art. 4, i posti di funzione di direttore di ragioneria centrale di cui al quadro I della tabella VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, sono ridotti di cinque unita'.


I posti di qualifica dirigenziale previsti dal comma 2 dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 427, sono ridotti di due unita'. I rimanenti posti sono utilizzati per le esigenze di riordinamento degli ispettorati generali della Ragioneria generale dello Stato e delle ragionerie centrali di maggiore importanza.


Art. 7

#

Comma 1

In relazione alle modifiche apportate con il presente decreto, i quadri H e I della tabella VII, relativi al personale dirigente della Ragioneria generale dello Stato, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successivamente modificati e integrati, sono sostituiti con i seguenti:

Livello Posti Posti
di funzione Qualifica da qualifica Funzione di funzione
__ __ __ __ __

Quadro H - DIRIGENTI GENERALI

B Ragioniere generale 1 Ragioniere genera- 1
dello Stato le dello Stato

Ispettore generale 9
capo
C Dirigente generale 14 Direttore di ragio- 5
-- neria centrale di
15 maggiore importanza

Quadro I - DIRIGENTI AMMINISTRATIVI

Consigliere mini- 29
steriale aggiunto
Ispettore generale 12
Capo servizio 15
Direttore di ragio- 22
D Dirigente superiore 99 neria centrale
Direttore di ragio- 20
neria generale
Direttore segrete- 1
ria Ragioneria ge
nerale dello Stato

Direttore divisione 232
presso la Ragio
neria generale
dello Stato e le
ragionerie centra
E Primo dirigente 235 li e ragionerie
regionali
Vice consigliere 3
ministeriale pres
so consiglio ragio
nieri


Art. 8

#

Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.