DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Norme di esecuzione dell'art. 58 delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Numero 571 Anno 1958 GU 12.06.1958 Codice 058U0571

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Il collocamento fuori ruolo previsto dall'art. 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, puo' essere disposto nei limiti numerici e di qualifica di cui alle annesse tabelle, nonche' nei casi indicati negli articoli seguenti.
Il disimpegno delle funzioni di componente del Consiglio di amministrazione o del Collegio sindacale di ente pubblico non comporta collocamento fuori ruolo.


Art. 2

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Comma 1

L'impiegato dello Stato, nominato segretario generale della Presidenza della Repubblica, e collocato fuori ruolo.
Possono altresi' essere collocati fuori ruolo gli impiegati della carriera direttiva delle altre Amministrazioni dello Stato, utilizzati a tempo indeterminato per le esigenze degli uffici del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.


Art. 3

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Comma 1

E' collocato fuori ruolo e posto a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'impiegato incaricato di esercitare le funzioni di:
1) Commissario dello Stato per la Regione siciliana;
2) Rappresentante del Governo per la Regione sarda;
3) Commissario del Governo per la provincia di Trento e commissario del Governo per la provincia di Bolzano;
4) Presidente della Commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta;
5) Componente il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.
((Sono altresi' collocati fuori ruolo e messi a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri gli impiegati delle amministrazioni dello Stato addetti, a tempo indeterminato, agli uffici del commissario dello Stato per la regione siciliana, del rappresentante del Governo per la regione sarda, del commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia e del presidente della commissione di coordinamento per la regione della Valle d'Aosta, entro il limite del contingente del personale stabilito per ciascun ufficio dalle disposizioni vigenti)).


Art. 4

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Comma 1

Gli impiegati delle Amministrazioni dello Stato, esclusa quella degli affari esteri, destinati in servizio presso delegazioni italiane in seno ad enti od organismi internazionali sono collocati fuori ruolo e posti a disposizione del Ministero degli affari esteri con le modalita' di cui all'art. 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.


Art. 5

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Art. 6

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Comma 1

Prima che venga disposto il collocamento fuori ruolo, il competente ufficio del personale da' comunicazione scritta all'impiegato designato, assegnando un termine non inferiore a tre giorni per le eventuali osservazioni.
Deve essere altresi' sentito l'ente pubblico presso il quale venga disposto il collocamento fuori ruolo.
Il Consiglio di amministrazione esprime il proprio parere valutate le esigenze dell'Amministrazione nonche' le eventuali osservazioni dell'interessato.


Art. 7

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Comma 1

I posti che si rendono vacanti in seguito al collocamento fuori ruolo possono essere utilizzati ai fini delle promozioni soltanto se nella qualifica da conferire non esistano impiegati in soprannumero.
L'impiegato che cessa dalla posizione di fuori ruolo rientra in ruolo occupando, ove occorra, anche in soprannumero, il posto spettantegli secondo il precedente ordine di posizione nella qualifica.


Art. 8

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Comma 1

Fino a quando non sara' provveduto all'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli impiegati dello Stato addetti alla Presidenza stessa possono essere collocati fuori ruolo entro i limiti previsti dall'art. 1, comma secondo, del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni.


Art. 9

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Comma 1

Fino alla istituzione della pianta organica di cui all'art. 14 della legge 11 marzo 1953, n. 87, gli impiegati dello Stato addetti agli uffici della Corte Costituzionale, appartenenti alla carriera direttiva ed a quella di concetto, possono essere collocati fuori ruolo.


Art. 10

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