E' istituito un Comitato interministeriale dei prezzi per il coordinamento e la disciplina dei prezzi.
Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o da un Ministro da lui delegato, ed e' composto del Ministro per le finanze, del Ministro per il tesoro, del Ministro per l'agricoltura e le foreste, del Ministro per le comunicazioni, del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro e di due esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dello Stato di grado non inferiore al 6°, nominato dal presidente del Comitato interministeriale.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Per assolvere ai compiti ad esso demandati, il Comitato si vale di una Commissione centrale dei prezzi presieduta da un membro del Comitato interministeriale dei prezzi, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e composta di un rappresentante, designato di volta in volta, del Ministero dell'interno, del Ministero delle finanze, del Ministero del tesoro, del Ministero dell'agricoltura e foreste, del Ministero delle comunicazioni, del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, dell'Istituto nazionale del commercio estero, dell'Istituto centrale di statistica, dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera dell'industria, del commercio e dell'agricoltura. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373, ha disposto (con l'art. 5, comma 5) che "La Commissione centrale prezzi di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, e' soppressa".
Art. 3
#Comma 1
In ogni provincia e' istituito un Comitato provinciale dei prezzi presieduto dal prefetto e composto di rappresentanti designati come segue:
uno per l'industria, uno per il commercio, uno per l'agricoltura, su indicazione della locale Camera di commercio, industria e agricoltura;
un rappresentante dei prestatori di opera ;
un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro ;
un funzionario dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio;
un funzionario della Sezione provinciale dell'alimentazione;
un funzionario dell'Ente nazionale autotrasporti cose.
Per la trattazione di particolari questioni, il Comitato provinciale potra' valersi della collaborazione di esperti.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373, ha disposto (con l'art. 5, comma 5) che "I comitati provinciali dei prezzi di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, sono soppressi e le residue funzioni sono attribuite agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
Art. 4
#Comma 1
Il Comitato interministeriale, intesi, se del caso, gli altri Ministri competenti, puo' determinare i prezzi di qualsiasi merce, in ogni fase di scambio, anche all'importazione ed all'esportazione, nonche' i prezzi dei servizi e delle prestazioni, e modificare, se del caso, quelli gia' fissati dalle competenti autorita' alla data di entrata in vigore del presente decreto.
I provvedimenti relativi sono emanati dai Ministeri competenti.
Il Comitato ha inoltre facolta' di impartire ai Comitati provinciali dei prezzi direttive per il coordinamento e la disciplina dei prezzi provinciali e locali.
Art. 5
#Comma 1
Il Comitato interministeriale ha facolta' di promuovere i provvedimenti intesi a regolare l'approvvigionamento e la distribuzione delle merci di maggior consumo, nazionali o importate, favorendo con criteri preferenziali lo sviluppo e la creazione di cooperative di consumo, di spacci e mense aziendali e di altre organizzazioni che assolvano analoghe funzioni.
Art. 6
#Comma 1
E' fatto divieto ai prefetti e alle autorita' locali di limitare, in modo diretto o indiretto, gli scambi di merci fra provincia e provincia, senza la preventiva autorizzazione del Comitato interministeriale dei prezzi.
Art. 7
#Comma 1
I Comitati provinciali dei prezzi hanno nell'ambito provinciale, nei riguardi degli organi locali che presiedono alla disciplina dei prezzi, gli stessi poteri e le stesse facolta' che sono conferiti al Comitato interministeriale dei prezzi nei confronti delle Amministrazioni centrali.
Art. 8
#Comma 1
L'Istituto centrale di statistica provvede, d'intesa coi Ministeri competenti, alla rilevazione continuativa, all'elaborazione e alla pubblicazione dei prezzi delle merci, in ogni fase di scambio, e dei prezzi dei servizi praticati nelle diverse provincie, nonche' di quelli fissati dalle Amministrazioni civili e militari dello Stato o dalle altre pubbliche Amministrazioni per forniture ed appalti.
Art. 9
#Comma 1
Sono abrogate le disposizioni in contrasto con le norme contenute nel presente decreto.
Art. 10
#Comma 1
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 19 ottobre 1944
UMBERTO DI SAVOIA
BONOMI - SIGLIENTI SOLERI -
CERABONA - GRONCHI
Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1 foglio n. 329. - EMANUEL