DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante definizione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina.

Numero 373 Anno 1994 GU 15.06.1994 Codice 094G0350

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-20;373

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Testo vigente

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Preambolo

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

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Comma 1

Ambito ed efficacia della disciplina

Comma 2

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 1, commi 21 e 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il riordino, anche mediante soppressione, e la devoluzione ad altri organi o enti delle funzioni dei soppressi comitati interministeriali.


Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le norme che disciplinano l'attribuzione delle funzioni ai soppressi comitati interministeriali.


Comma 3

CAPO II - DEVOLUZIONE DELLE FUNZIONI DEI SOPPRESSI COMITATI INTERMINISTERIALI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E DI POLITICA ECONOMICA

Art. 2

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Comma 1

Devoluzione delle funzioni del soppresso CIPI

Art. 3

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Comma 1

Devoluzione delle funzioni del soppresso CIPET

Comma 2

Per lo svolgimento delle funzioni trasferite, il CIPE si avvale degli uffici, del personale e dei mezzi della segreteria del soppresso CIPET.


Art. 5

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Comma 1

Devoluzione delle funzioni del soppresso CIP

Comma 2

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita le competenze di cui al comma precedente avvalendosi, in via transitoria, degli uffici di segreteria e di supporto gia' del CIP.


Le banche dati sui prezzi di specifici prodotti o categorie di prodotti sono collocate presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed utilizzate anche ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.


I comitati provinciali dei prezzi di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, sono soppressi e le residue funzioni sono attribuite agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La Commissione centrale prezzi di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, e' soppressa.


Sono attribuite al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali le funzioni concernenti la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1962, n. 1527.


E' attribuita al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni la determinazione delle tariffe postali e telegrafiche.



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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 14 novembre 1995, n. 481 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 14, della presente legge, sono trasferite all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas le funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che le esercita, a norma del predetto articolo 5, sino alla emanazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorita' di cui all'articolo 2, comma 28, della presente legge".


Art. 6

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Comma 1

Devoluzione delle funzioni dei soppressi CISD CIEM e CICS

Comma 2

Sono attribuite al CIPE, che le esercita su proposta del Ministro degli affari esteri, le funzioni di indirizzo spettanti al soppresso Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), di cui all'art. 6 della legge 9 luglio 1990, n. 185 e di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2, lettera a), della legge 27 febbraio 1992, n. 222. Sono altresi' attribuite al CIPE, che le esercita su proposta del Ministro per il commercio con l'estero, le funzioni di indirizzo spettanti al soppresso CISD, di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), della legge 27 febbraio 1992, n. 222.


Sono attribuite al Ministero del commercio con l'estero le funzioni, spettanti al soppresso CISD, di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), della legge 27 febbraio 1992, n. 222.


Sono attribuite al CIPE le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per l'emigrazione (CIEM) di cui all'art. 1 della legge 18 marzo 1976, n. 64, nonche' quelle di cui all'art. 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1987, n. 540.


Sono attribuite al CIPE, che le esercita su proposta del Ministro per gli affari esteri, le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) di cui agli articoli 3 e 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49. Per il 1994, in via transitoria e sino alla applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, spetta al Ministro degli affari esteri la ripartizione di massima delle disponibilita' finanziarie di cui all'art. 3, comma 6, lettera a), della legge 26 febbraio 1987, n. 49.


Comma 3

CAPO III - DEVOLUZIONE A SINGOLI MINISTRI DELLE FUNZIONI DEGLI ALTRI COMITATI INTERMINISTERIALI SOPPRESSI.

Art. 7

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Comma 1

Funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la protezione civile

Comma 2

Sono attribuite al Dipartimento per il coordinamento della protezione civile le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la protezione civile di cui all'art. 3 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.


Art. 8

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Comma 1

Funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS

Art. 9

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Comma 1

Funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la cinematografia

Comma 2

Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la cinematografia.


Art. 10

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Comma 1

Funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la gestione del fondo interventi educazione e informazione sanitaria.

Comma 2

Sono attribuite al Ministro della sanita' le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la gestione del fondo interventi per l'educazione e l'informazione sanitaria di cui all'art. 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67.


Art. 11

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Comma 1

Funzioni del soppresso Comitato di Ministri per la vigilanza sulle operazioni di alienazione dei beni patrimoniali dello Stato.

Art. 12

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Comma 1

Funzioni del soppresso Comitato nazionale per le politiche dell'handicap

Comma 2

Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali le funzioni del soppresso Comitato nazionale per le politiche dell'handicap di cui all'art. 41 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.


Comma 3

CAPO IV - NORME FINALI

Art. 13

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Comma 1

Norma finale

Comma 2

Ferme restando le attribuzioni di competenza del CIPE come disciplinate dalle leggi vigenti, spettano in ogni caso al medesimo Comitato tutte le funzioni in materia di programmazione, di politica economica nazionale e di coordinamento di quest'ultima con le politiche economiche comunitarie, gia' attribuite ai comitati interministeriali soppressi e concernenti direttive, indirizzi, criteri generali, piani e programmi e ripartizioni di fondi a carattere intersettoriale, nonche' i criteri per la ripartizione di fondi a carattere interregionale.


Sono, altresi, devolute al Ministro con competenza prevalente, che le esercita anche mediante il ricorso a conferenze di servizi con le altre amministrazioni interessate e nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, tutte le funzioni di settore.


Spettano alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano le funzioni dei soppressi comitati interministeriali concernenti la ripartizione di fondi a carattere interregionale, ferme restando le funzioni attribuite alla Conferenza dal decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418. Il presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano riferisce periodicamente al CIPE sullo stato di attuazione da parte delle regioni degli obiettivi previsti da disposizioni statali.


A norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e secondo quanto disposto dall'art. 1, commi 21 e 24 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'allegato elenco A, che forma parte integrante del presente regolamento.


Con successivo regolamento si provvede al riordino organico della normativa nelle relative materie, ai sensi dell'art. 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.