DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Modificazioni agli articoli 482, 483 e 484 del regolamento sulla contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Numero 171 Anno 1988 GU 28.05.1988 Codice 088G0236

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Gli articoli 482, 483 e 484 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 482. - Le contabilita' dei pagamenti del debito pubblico sono chiuse mensilmente.
I documenti comprovanti i pagamenti eseguiti sono descritti in appositi elenchi, distintamente per specie di titoli e categorie di debito, per competenza e per residui, secondo le disposizioni emanate dalla Direzione generale del debito pubblico.
Gli elenchi sono trasmessi alla Direzione generale del debito pubblico nei modi e nei termini stabiliti dalla medesima direzione generale, ai fini dell'emissione della nota di imputazione, di cui al precedente art. 479.
I titoli pagati devono essere ordinati e conservati progressivamente per ciascun debito, in modo da consentire alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato di inviare alla Direzione generale del debito pubblico i titoli oggetto di sequestro, impedimento od opposizione di qualsiasi specie, autorizzati od ordinati dalla competente autorita', fino alla comunicazione da parte della Direzione generale del debito pubblico dell'avvenuta parificazione da parte della Corte dei conti, a norma dell'art. 5 della legge 7 agosto 1985, n. 428.
Art. 483. - Sui titoli rimborsati, sui mandati, sui buoni interessi, sulle cedole, sui tagliandi e sulle formule di ricevuta pagati, il direttore provinciale del tesoro e il direttore della ragioneria provinciale dello Stato, o chi per essi, coll'assistenza del capo della sezione di tesoreria provinciale, o di chi per esso, accertano - secondo le istruzioni emanate dalla Direzione generale del debito pubblico, d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato - il regolare annullamento dei titoli e degli altri valori compresi in contabilita' e la regolarita' dei pagamenti effettuati.
Art. 484. - L'esito delle operazioni di revisione viene comunicato alla Direzione generale del debito pubblico entro la fine del secondo mese successivo a quello della chiusura della contabilita'.
La Direzione generale del debito pubblico attua i provvedimenti necessari ad assicurare il recupero delle somme indebitamente pagate ed a sanare le irregolarita' accertate direttamente o emerse in sede della revisione di cui al precedente art. 483.
La parificazione delle contabilita' da parte dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti viene eseguita a norma dell'art. 5 della legge 7 agosto 1985, n. 428".