L'art. 68, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione, e' modificato nel senso che le scuole di specializzazione in cardiochirurgia - che muta la denominazione in quella di cardioangiochirurgia - e di psichiatria, afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia, sono contrassegnate con asterisco.
Lo stesso articolo e' integrato nel senso che sono aggiunte le seguenti scuole:
* scuola di specializzazione in anatomia patologica afferente alla facolta' di medicina e chirurgia;
* scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni afferente alla facolta' di medicina e chirurgia.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Gli articoli 70 e 89 del vigente statuto, relativi agli ordinamenti delle scuole di specializzazione in cardiochirurgia ed in psichiatria sono soppressi.
Art. 3
#Comma 1
Dopo l'art. 198, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articolo relativi al riordinamento delle scuole di specializzazione in cardioangiochirurgia ed in psichiatria.
Scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia
Art. 199. - E' istituita presso la seconda Universita' di Roma - Tor Vergata la scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia che conferisce il diploma di specialista in cardioangiochirurgia.
Art. 200. - La direzione della scuola ha sede presso la seconda Universita' di Roma - Tor Vergata, facolta' di medicina e chirurgia, "La Romanina".
Art. 201. - La scuola ha lo scopo di permettere il conseguimento, successivamente alla laurea, del diploma che legittimi l'assunzione della qualifica di specialista in cardioangiochirurgia.
Art. 202. - La durata del corso e' di cinque anni e non e' suscettibile di abbreviazione.
Art. 203. - Il numero degli studenti che possono essere iscritti e' di tre per ogni anno di corso e complessivamente quindici per l'intero corso di studi.
Art. 204. - Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.
Art. 205. - Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che potra' anche svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione dei seguenti titoli:
a) la tesi di laurea nella disciplina attinente alla specializzazione;
b) il voto di laurea;
c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie attinenti alla specializzazione;
d) le pubblicazioni nelle predette materie.
Il punteggio dei predetti titoli e' quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982).
Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.
Art. 206. - Le materie d'insegnamento tutte afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia sono le seguenti:
1° Anno:
embriologia e teratologia;
anatomia descrittiva e topografica generale con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio (biennale) I;
patologia chirurgica generale;
fisiologia dell'apparato cardiocircolatorio;
radiologia generale;
semeiotica clinica delle cardiopatie chirurgiche;
principi di informatica medica;
elementi di ingegneria medica.
2° Anno:
anatomia descrittiva e topografica generale in particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio (biennale) II;
clinica chirurgica generale;
anatomia e istologia patologica con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio (biennale) I;
cardioangioradiologia (biennale) I;
semeiotica strumentale delle cardiopatie chirurgiche;
elementi di anestesia e di rianimazione;
fisiopatologia respiratoria;
fisiopatologia cardiocircolatoria (biennale) I;
patologia e clinica delle angiopatie chirurgiche.
3° Anno:
anatomia ed istologia patologica con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio (biennale) II;
cardioangioradiologia (biennale) II;
semeiotica di laboratorio delle cardioangiopatie chirurgiche;
semeiotica angiologica;
cardiologia medica (biennale) I;
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi (triennale) I;
principi e tecniche della circolazione extra corporea;
fisiopatologia cardiocircolatoria (biennale) II;
patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche (biennale) I. 4° Anno:
cardiologia medica (biennale) II;
angiologia medica;
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi (triennale) II;
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle vasculopatie periferiche;
terapia intensiva (biennale) I;
patologia e clinica cardiologica pediatrica;
cardiochirurgia pediatrica (biennale) I;
patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche (biennale) II.
5° Anno:
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi (triennale) III;
terapia intensiva (biennale) II;
cardiochirurgia pediatrica (biennale) II;
assistenza meccanica cardiocircolatoria.
Art. 207. - La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola e i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attivita' pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.
Art. 208. - Le attivita' pratiche consistono nella frequenza di reparti e/o servizi e/o laboratori delle strutture afferenti alla scuola per un periodo di nove mesi all'anno con frequenza di 5 giorni alla settimana. Per sostenere gli esami e' richiesta una frequenza minima dell'80% delle lezioni e delle esercitazioni pratiche. Ai fini della frequenza delle corsie, degli ambulatori e dei laboratori per le attivita' pratiche, e' riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta dallo specializzando in strutture di servizio sociosanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
Art. 209. - Superato l'esame teorico pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o piu' materie del corso. La commissione per l'esame di diploma e' formata da sei docenti del consiglio della scuola piu' il direttore della scuola che la presiede. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in cardioangiochirurgia.
Art. 210. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.
Art. 211. - E' costituito un consiglio presieduto da un direttore.
Il consiglio e' composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate le attivita' didattiche nella scuola, nonche' da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalita' di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti. La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
Scuola di specializzazione in psichiatria
Art. 212. - E' istituita presso l'Universita' di Roma - Tor Vergata, la scuola di specializzazione in psichiatria che conferisce il diploma di specialista in psichiatria.
Art. 213. - La direzione della scuola ha sede presso l'Universita' di Roma - Tor Vergata, facolta' di medicina e chirurgia "La Romanina".
Art. 214. - La scuola ha lo scopo di permettere il conseguimento, successivamente alla laurea, del diploma che legittimi l'assunzione della qualifica di specialista in psichiatria.
Art. 215. - La durata del corso e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazioni.
Art. 216. - Il numero degli iscritti e' di dieci per ogni anno, e, complessivamente, di quaranta per l'intero corso di studi.
Art. 217. - Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente che rappresenta il titolo comunque indispensabile per essere ammessi all'esame di ammissione.
Art. 218. - Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta, che dovra' svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrate eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:
a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;
b) il voto di laurea;
c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea, nelle materie concernenti la specializzazione;
d) le pubblicazioni nelle materie predette.
Il punteggio dei predetti titoli e' quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982). Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.
Art. 219. - Le materie di insegnamento che afferiscono tutte alla facolta' di medicina e chirurgia della seconda Universita' di Roma - Tor Vergata sono le seguenti:
1° Anno:
metodologia del rapporto medico-paziente psicologia;
elementi di genetica e biochimica;
struttura e funzioni integrative del S.N.C.;
neurologia clinica;
clinica psichiatrica I.
2° Anno:
psicopatologia e psicodinamica;
psicoterapia I;
psicofarmacologia;
psicofarmacoterapia;
clinica psichiatrica II.
3° Anno:
psicodiagnostica ed informatica psichiatrica;
psichiatria sociale I;
psichiatria infantile;
psicoterapia II;
clinica psichiatrica III.
4° Anno:
psicosomatica;
psichiatria sociale II;
psichiatria forense;
psicoterapia III;
clinica psichiatrica IV.
Art. 220. - La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico pratico per il passaggio allo anno di corso successivo. La commissione di esame, di cui fanno parte il direttore della scuola e i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attivita' pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non supereranno detti esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.
Art. 221. - L'attivita' pratica consistera' in una frequenza obbligatoria ai fini dell'apprendimento durante tutti i quattro anni, sotto forma di permanenza non inferiore alle 30 ore settimanali presso il reparto e gli ambulatori di psichiatria. La frequenza necessaria per essere ammessi a sostenere gli esami dovra' essere almeno del 70% dei singoli insegnamenti sia per la parte teorica che per la parte pratica. Ai fini della frequenza e delle attivita' pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
Art. 222. - Superato l'esame teorico pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o piu' materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.
Art. 223. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.
Art. 224. - E' costituito un consiglio presieduto da un direttore.
Il consiglio e' composto da docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate le attivita' didattiche nella scuola, nonche' da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalita' di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il consiglio esercita le competenze spettanti ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti. La direzione della scuola e' affidata a un professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
Art. 4
#Comma 1
Dopo l'art. 224 sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in "anatomia patologica" ed in "medicina legale e delle assicurazioni".
Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni
Art. 225. - E' istituita presso la seconda Universita' degli studi di Roma - Tor Vergata la scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni che conferisce il diploma di specialista in medicina legale e delle assicurazioni.
Art. 226. - La direzione della scuola ha sede presso la cattedra di
medicina legale e delle assicurazioni nel dipartimento di sanita' pubblica.
Art. 227. - La scuola ha lo scopo di preparare i laureati in
medicina e chirurgia per un'ulteriore e piu' specifica qualificazione professionale diretta a soddisfare:
a) le esigenze di collaborazione tecnica con l'autorita'
giudiziaria e con gli operatori forensi per indagini che richiedano conoscenze medico-biologiche da considerare in rapporto a particolari previsioni di diritto;
b) le esigenze di natura medico-legale del Servizio sanitario
nazionale per quanto previsto dal terzo comma, lettera q), dell'art. 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
c) le esigenze di natura medico-legale di enti previdenziali, di enti pubblici, di societa' di assicurazione e di privati cittadini.
Art. 228. - La durata del corso e' di quattro anni e non e'
suscettibile di abbreviazioni.
Art. 229. - Il numero degli iscritti e' di quattro per ogni anno e complessivamente di sedici per l'intero corso di studi.
Art. 230. - Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e
chirurgia che siano abilitati all'esercizio professionale.
Art. 231. - Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il
superamento di un esame consistente in una prova scritta, che potra' svolgersi anche mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio.
La valutazione dei titoli, in misura non superiore al 30% del
punteggio complessivo a disposizione della commissione, viene effettuata secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982).
Sono ammessi alla scuola coloro che, in relazione al numero dei
posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.
Art. 232. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
medicina legale generale e metodologia;
elementi di diritto pubblico e privato;
tecnica e diagnostica anatomopatologica;
tanatologia medico-legale;
patologia medico-legale I.
2° Anno:
tecnica e diagnostica delle autopsie medico-legali;
patologia medico-legale II;
medicina legale penalistica I;
semeiotica e diagnostica medico-legale;
tossicologia forense.
3° Anno:
medicina legale penalistica II;
medicina legale civilistica e canonistica;
medicina legale delle assicurazioni I;
ematologia forense e tecniche di laboratorio;
identificazione personale e indagini di sopralluogo.
4° Anno:
medicina legale delle assicurazioni II;
deontologia medica e legislazione sanitaria;
psicopatologia forense;
elementi di criminologia;
medicina legale militare e pensionistica privilegiata;
medicina legale del Servizio sanitario nazionale e medicina
sociale.
Tutti gli insegnamenti afferiscono alla facolta' di medicina e
chirurgia.
Art. 233. - La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Alla fine di
ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione di esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno in corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attivita' pratiche prescritte per l'anno in corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.
Art. 236. - Gli iscritti hanno l'obbligo di esercitare, sotto la
guida ed il controllo del personale docente, le seguenti attivita' pratiche:
di ambulatorio, con relazione scritta od orale;
di sala settoria, con relazione scritta od orale;
di laboratorio medico-legale, ematologico e tossicologico.
L'impegno nelle attivita' pratiche e' obbligatorio per un periodo di frequenza, ai fini dell'apprendimento, non inferiore a sei mesi in turni tra i vari settori, predisposti dal consiglio della scuola.
Il direttore della scuola controlla frequenza e propone al
consiglio della scuola stessa i provvedimenti in ordine all'eventuale recupero delle assenze o alla non ammissione a sostenere l'esame.
Ai fini della frequenza e delle attivita' pratiche va riconosciuta utile, ma non sostitutiva, a giudizio del consiglio della scuola e sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche all'estero e nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979 n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
Art. 235. - Superato l'esame teorico pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o piu' materie del corso.
A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il
diploma di specialista.
Art. 236. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli
iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.
Art. 237. - E' costituito il consiglio della scuola che e'
presieduto da un direttore. Il consiglio e' composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art.
4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attivita' didattiche nella scuola, nonche' da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalita' di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento degli insegnamenti.
La direzione della scuola e' affidata ad un professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni nella scuola stessa. Il direttore della scuola e' nominato dal rettore su proposta del consiglio della scuola.
In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e'
affidata ad un professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Il direttore sovraintende e coordina le attivita' della scuola, convoca il consiglio, propone alla facolta' i nominativi dei docenti, per quelli a contratto previo parere del consiglio, e dura in carica tre anni.
Scuola di specializzazione in anatomia patologica
Art. 238. - E' istituita, presso la seconda Universita' di Roma - Tor Vergata, la scuola di specializzazione in anatomia patologica che conferisce il diploma di specialista in anatomia patologica.
Art. 239. - La direzione della scuola ha sede presso la cattedra di
anatomia ed istologia patologica della seconda Universita' di Roma - Tor Vergata.
Art. 240. - La scuola ha lo scopo di fornire le competenze
necessarie ai settori formativi professionali seguenti:
anatomia ed istologia patologica;
citodiagnostica.
La scuola ha, altresi', lo scopo di fornire le competenze di base necessarie per altre specializzazioni.
Art. 241. - La durata del corso e' di quattro anni e non e'
suscettibile di abbreviazioni.
Art. 242. - Il numero degli iscritti e' di cinque per ogni anno e complessivamente di venti per l'intero corso di studi.
Art. 243. - Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia ed e' richiesta l'abilitazione all'esercizio professionale.
Art. 244. - Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il
superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovra' svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:
a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;
b) il voto di laurea;
c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;
d) le pubblicazioni nelle predette materie.
Il punteggio dei predetti titoli e' quello stabilito dal decreto
ministeriale 16 settembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982).
Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in
relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.
Art. 245. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) anatomia patologica sistematica I (facolta' di medicina e
chirurgia);
2) tecnica delle autopsie (facolta' di medicina e chirurgia);
3) diagnostica anatomo-patologica macroscopica I (facolta' di medicina e chirurgia);
4) tecniche istologiche ed istochimiche (facolta' di medicina e
chirurgia).
2° Anno:
5) anatomia patologica sistematica II (facolta' di medicina e chirurgia);
6) diagnostica anatomo-patologica macroscopica II (facolta' di medicina e chirurgia);
7) diagnostica istopatologica I (facolta' di medicina e
chirurgia);
8) tecnica e diagnostica citopatologica I (facolta' di medicina
e chirurgia);
9) istituzioni di citogenetica (facolta' di medicina e
chirurgia).
3° Anno:
10) diagnostica istopatologica II (facolta' di medicina e
chirurgia);
11) tecniche di microscopia elettronica e biologia
ultrastrutturale (facolta' di medicina e chirurgia);
12) immunopatologia (facolta' di medicina e chirurgia);
13) tecnica e diagnostica citopatologica II (facolta' di
medicina e chirurgia);
14) anatomia patologica pediatrica (facolta' di medicina e
chirurgia).
4° Anno:
15) diagnostica istopatologica III (facolta' di medicina e
chirurgia);
16) diagnostica isto-citopatologica ultrastrutturale (facolta' di medicina e chirurgia);
17) diagnostica autoptica medico-legale ed elementi di
legislazione sanitaria (facolta' di medicina e chirurgia);
18) applicazioni statistiche ed epidemiologiche (facolta' di
medicina e chirurgia).
Art. 246. - La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Alla fine di
ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attivita' pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.
Art. 247. - Le attivita' pratiche della scuola consistono:
1) esecuzione di autopsie;
2) relazione dei verbali di autopsia;
3) allestimento di preparati istologici e citologici;
4) lettura ed interpretazione di reperti istologici e citologici.
Le lezioni di ciascun anno di corso verranno distribuite nell'arco dell'intero anno; la frequenza alle attivita' pratiche sara' giornaliera per la durata dell'intero anno accademico.
Lo specializzando dovra' esibire, alla fine del corso, le firme di presenza attestanti la frequenza ad almeno il 70% dei corsi teorici e dovra' effettuare almeno 20 esami autoptici, 300 esami istologici per ciascun anno di corso.
In caso di insufficiente frequenza lo specializzando non sara'
ammesso a sostenere gli esami.
Ai fini della frequenza e delle attivita' didattiche e pratiche
viene riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitarie attinenti alla specializzazione anche all'estero e nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
Art. 248. - Superato l'esame teorico pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o piu' materie del corso.
A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il
diploma di specialista.
Art. 249. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli
iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.
Art. 250. - Per ciascuna scuola di specializzazione, anche se
comprendente piu' indirizzi, e' costituito un unico consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio e' composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art.
4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attivita' didattiche nella scuola, nonche' da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalita' di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti. La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario e fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.