DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 567/1987 - Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale riguardante il comparto del personale delle Universita', di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-87.

Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale riguardante il comparto del personale delle Universita', di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-87.

Numero 567 Anno 1987 GU 11.02.1988 Codice 087G0625

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;567

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Testo vigente

Preambolo

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

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Comma 1

Campo di applicazione e durata

Comma 2

Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, ivi compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano ed il personale non docente dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma e si riferiscono al periodo 1› gennaio 1985-31 dicembre 1987.


Gli effetti giuridici decorrono dal 1› gennaio 1985 e quelli economici dal 1› gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.


Nei confronti del personale di cui al decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, le norme contenute nel presente decreto si applicano fino al 31 ottobre 1987.


Comma 3

Capo II - NEGOZIAZIONE DECENTRATA

Art. 2

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Comma 1

Accordi decentrati

Comma 2

Con la negoziazione decentrata a livello nazionale sulle materie indicate nel comma 1, possono essere definiti criteri e direttive intesi a conseguire uniformita' di conduzione e di risultati fra le diverse universita'.


Art. 3

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Comma 1

Titolari del potere di negoziazione decentrata

Comma 2

Per la negoziazione decentrata a livello nazionale la delegazione di parte pubblica e' presieduta dal Ministro o da un suo delegato.


Art. 4

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Comma 1

Tempi di inizio e termini della negoziazione decentrata

Comma 2

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere definite le delegazioni di parte pubblica trattanti per le materie demandate alla negoziazione decentrata a livello di singole universita' o istituzione di cui all'art. 2.


Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno essere avviate le trattative per la definizione delle materie, o di parte di esse, oggetto di negoziazione decentrata.


Le trattative devono, comunque, essere concluse entro trenta giorni dal loro inizio.


Qualora, entro il predetto termine, non fosse concluso l'accordo a livello di singola sede, su richiesta del rettore o della delegazione sindacale, la relativa negoziazione si effettua a livello decentrato nazionale e deve essere espletata entro i successivi sessanta giorni.


Art. 5

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Comma 1

Procedure

Comma 2

Gli accordi vanno redatti per iscritto e devono essere sottoscritti dalla parte sindacale e dalla parte pubblica.


Le organizzazioni sindacali dissenzienti o che non abbiano partecipato alla trattativa possono esprimere le proprie osservazioni nel merito prima che gli accordi vengano tradotti in provvedimenti amministrativi e comunque entro il termine di dieci giorni dalla sua conclusione.


Gli accordi sono recepiti con decreto o provvedimento amministrativo formale entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2.


Comma 3

Capo III - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Art. 6

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Comma 1

Orario di lavoro

Comma 2

Pertanto l'orario settimanale di lavoro, distribuito su sei o cinque giornate lavorative, puo' essere articolato, in termini di flessibilita', turnazione, frazionamento, tempo parziale in modo da assicurare il funzionamento delle strutture anche in ore pomeridiane ed, ove necessario, anche notturne.


Il rispetto degli orari di lavoro, come stabiliti dall'accordo, deve essere accertato mediante controlli obiettivi, anche di tipo automatico.


Fatta salva la possibilita' di una migliore specificazione dei criteri indicati nei precedenti commi, in sede di accordi decentrati per singole Universita', saranno individuate le modalita' di attuazione in concreto di detta articolazione, tenendo conto delle realta' locali e per meglio corrispondere alle esigenze delle strutture.


Gli istituti riguardanti la flessibilita' dell'orario dei servizi, la turnazione e il tempo parziale possono anche coesistere al fine di rendere concreta la gestione flessibile e mirata dell'organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro.


Ove necessario, qualora con le predette modalita' di articolazione dell'orario di lavoro non siano perseguibili le finalita' connesse alla piu' proficua efficienza, e' consentita la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro, di norma, entro i limiti di ventiquattro ore e quarantotto massime settimanali.


Art. 7

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Comma 1

Orario flessibile

Comma 2

In sede di negoziazione decentrata saranno determinate le articolazioni dell'orario flessibile, tenendo conto delle caratteristiche dell'attivita' svolta nelle strutture interessate e dei riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o puo' provocare anche sui rapporti con altre strutture funzionalmente ad esse collegate e con gli utenti.


L'orario flessibile consiste nell'anticipare o posticipare l'orario di inizio del lavoro, ovvero nell'anticipare o posticipare l'orario di uscita, nel rispetto dell'orario di lavoro stabilito per legge.


L'introduzione dell'orario flessibile e' consentita a condizione che negli uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo automatico, sulle presenze in servizio del personale.


Le ore di servizio pomeridiano prestate a completamento dell'orario, in caso di orario frazionato, non danno luogo ad alcun emolumento aggiuntivo.


In sede di negoziazione decentrata, tenendo presenti i criteri indicati nel comma 6, dell'art. 6, saranno definite le aliquote di personale addetto ai servizi strumentali e di base collegate funzionalmente, con carattere di indispensabilita', con l'attivita' complessiva della o delle unita' organiche interessate all'orario flessibile o frazionato.


Qualora per esigenze di servizio si debba prestare attivita', anche al di fuori del posto di lavoro secondo orari imposti dalla tipologia lavorativa oltre l'orario ordinario giornaliero, il lavoratore puo' chiedere il recupero delle ore eccedenti.


Tale recupero puo' avvenire anche con la concessione di giorni di riposo compensativo corrispondente al numero delle ore eccedenti.


Art. 8

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Comma 1

Turnazioni

Comma 2

Laddove l'orario ordinario e l'orario flessibile o frazionato non riescano ad assicurare l'effettuazione di determinati servizi, ovvero lo svolgimento di attivita' particolarmente articolate o diluite nel tempo o che per essere concluse devono attenersi a tempi tecnici non comprimibili o modificabili, l'organizzazione del lavoro puo' essere articolata su due o piu' turni, secondo quanto stabilito dall'art. 2 della legge 29 gennaio 1986, n. 23.


Art. 9

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Comma 1

Permessi e ritardi - Recuperi

Comma 2

Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla meta' dell'orario giornaliero.


Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo.


I permessi complessivamente non possono eccedere trentasei ore nel corso dell'anno.


Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o piu' soluzioni, in relazione alle esigenze di servizio.


Nei casi in cui, per eccezionali motivi, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.


Le ore di recupero devono essere effettuate in maniera da essere perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di ritorni per completamento di servizio, ovvero per turni.


Art. 10

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Comma 1

Visite mediche di controllo

Comma 2

Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle unita' sanitarie locali, alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento, con gli oneri a carico dei bilanci delle singole universita'. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione sara' portata a conoscenza dell'amministrazione di appartenenza nella parte in cui e' contenuta la sola prognosi.


Art. 11

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Comma 1

Profili professionali

Comma 2

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sara' istituita una commissione nazionale paritetica composta da rappresentanti del Ministero competente, del Ministero del tesoro, del Dipartimento della funzione pubblica e delle autonomie universitarie e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, per lo studio delle questioni generali e metodologiche relative all'organizzazione del lavoro e per l'individuazione e descrizione dei profili professionali, al fine dell'omogeneizzazione e della trasparenza delle posizioni giuridico-funzionali e per quelle emergenti anche a seguito delle innovazioni tecnologiche.


I lavori della predetta commissione dovranno concludersi con apposita articolata proposizione da prendere in esame in sede di trattative per il rinnovo contrattuale per il prossimo triennio, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93.


Nell'ottava qualifica funzionale dell'area amministrativa-contabile e' istituito il seguente profilo professionale: segretario amministrativo del Dipartimento.


In sede di prima applicazione del presente decreto sono inquadrati nei suddetti profilo professionale e qualifica funzionale il personale che, alla data di entrata in vigore del menzionato decreto, espletino le funzioni di segretario del Dipartimento ed appartengono all'ottava qualifica funzionale.


Sono altresi' inquadrati nei suddetti profilo professionale e qualifica funzionale gli appartenenti alla settima qualifica funzionale che alla data del 1› settembre 1987 espletino le funzioni e superino apposito concorso per esami ad essi riservato.


Possono partecipare al concorso di cui al comma 6, anche gli appartenenti alla sesta qualifica funzionale che alla predetta data espletino, per incarico formale, le funzioni di segretario del Dipartimento e siano in possesso del diploma di laurea.


Art. 12

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Comma 1

Santo Patrono

Comma 2

La ricorrenza del Santo Patrono viene riconosciuta giornata festiva.


Comma 3

Capo IV - RELAZIONI SINDACALI

Art. 13

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Comma 1

Informazione

Comma 2

Saranno altresi' attuati incontri periodici per la verifica delle modalita' e dei tempi di applicazione delle intese contrattuali e degli accordi decentrati. Negli accordi decentrati potranno essere definiti ulteriori articolazioni in materia di informazione.


I dati necessari saranno consegnati alle organizzazioni sindacali su materiale cartaceo, ovvero su supporti magnetici.


Le informazioni di cui ai precedenti commi saranno fornite secondo modalita' tali da non pregiudicare, in ogni caso, la continuita' dell'azione amministrativa.


Art. 14

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Comma 1

Attivita' culturali ricreative ed assistenziali

Comma 2

Le attivita' culturali, ricreative ed assistenziali, promosse nelle singole Universita' o istituzioni per il personale di cui all'art. 1, sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavori.


Art. 15

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Comma 1

Assemblea

Comma 2

Il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per dieci ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.


Le modalita' necessarie per assicurare, durante lo svolgimento delle assemblee, il funzionamento dei servizi essenziali sono stabilite dall'amministrazione di intesa con le organizzazioni sindacali.


Art. 16

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Comma 1

Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali

Comma 2

Il trasferimento di sede dei dirigenti sindacali, componenti di organi statutari delle organizzazioni sindacali, puo' essere disposto solo previo nulla osta delle organizzazioni sindacali di appartenenza.


Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione dell'incarico.


Art. 17

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Comma 1

Pari opportunita'

Comma 2

Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parita' tra uomini e donne all'interno del comparto delle Universita' saranno definiti, con la contrattazione decentrata di livello nazionale e locale, specifici interventi che si concretizzino in vere e proprie "azioni positive" a favore delle lavoratrici.


Pertanto, al fine di consentire una reale parita' uomini-donne, vengono istituiti, con la presenza delle organizzazioni sindacali, appositi comitati per le pari opportunita', sia a livello centrale che di singolo ateneo, che propongano misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunita' e relazionino, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, agli orari di servizio, alla partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento, ai nuovi ingressi.


Art. 18

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Comma 1

Aspettative e permessi sindacali

Comma 2

In attesa della nuova definizione della disciplina della aspettativa e permessi sindacali, ai sensi dell'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la determinazione delle aspettative sindacali, nonche' dei permessi retribuiti, resta disciplinata dalle disposizioni contenute nell'art. 96 della legge 11 luglio 1980, n. 312.


Sono confermate le aspettative e gli esoneri dal servizio derivanti dal cumulo annuale dei permessi sindacali di cui al comma 1, concessi rispettivamente ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ed in applicazione dell'art. 47 della stessa legge n. 249/1968 e dell'art. 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.


Art. 19

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Comma 1

Patronato sindacale

Comma 2

I lavoratori in attivita' o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'amministrazione di appartenenza.


Gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro attivita' nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro e alla medicina preventiva, come previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.


Comma 3

Capo V - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO

Art. 20

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Comma 1

Stipendio

Comma 2

Gli aumenti annui lordi derivanti dall'accordo recepito dal presente decreto, rispetto allo stipendio base spettante al 31 dicembre 1985, sono cosi' determinati:
Dal 1› gennaio Dal 1› gennaio Dal 1› gennaio
1986 1987 1988
Livello (compreso quello (compresi quelli dell'anno 1986) degli anni
1986 e 1987)
I . . . . . 150.000 325.000 500.000
II. . . . . 240.000 520.000 800.000
III . . . . 270.000 585.000 900.000
IV. . . . . 390.000 845.000 1.300.000
V . . . . . 420.000 910.000 1.400.000
VI. . . . . 450.000 975.000 1.500.000
VII . . . . 630.000 1.365.000 2.100.000
VIII. . . . 810.000 1.755.000 2.700.000


Pertanto, a decorrere dal 1› gennaio 1988, i valori stipendiali di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, sono cosi' modificati:
Livello I: L. 3.800.000;
Livello II: L. 4.400.000;
Livello III: L. 4.800.000;
Livello IV: L. 5.800.000;
Livello V: L. 6.500.000;
Livello VI: L. 7.200.000;
Livello VII: L. 8.500.000;
Livello VIII: L. 10.400.000.


Il valore stipendiale annuo del personale inquadrato nella nona qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile e' fissato in L. 13.900.000.


Il valore stipendiale annuo del personale inquadrato nella prima e seconda qualifica funzionale del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche e' fissato, rispettivamente, in L. 13.900.000 e L. 17.000.000. Tali importi hanno effetto dalla data del formale inquadramento e comunque da data non anteriore al 1› gennaio 1988. Al momento dell'inquadramento il relativo trattamento stipendiale e' determinato aggiungendo ai predetti importi la somma maturata per classi e/o scatti di anzianita' nella qualifica di provenienza.


Al personale di cui ai commi 3 e 4, in aggiunta allo stipendio come sopra determinato, e' attribuita, in ragione d'anno, una indennita' pari rispettivamente a lire ottocentomila, tremilioni e quattro milioni annue.


Il personale che riveste le qualifiche di capo sala, ostetrica capo, capo tecnico dei servizi diagnostici o capo tecnico di radiologia, dietista capo, fisioterapista capo, ortottico capo e capo dei servizi sanitari ausiliari e' inquadrato nella settima qualifica funzionale ed al medesimo personale compete lo stipendio stabilito per il settimo livello retributivo nelle misure, con le decorrenze e gli scaglionamenti previsti per il medesimo livello. Di conseguenza i suddetti profili professionali sono ascritti alla settima qualifica funzionale.


Ai professori incaricati esterni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270, compete, a decorrere dal 1› gennaio 1988, lo stipendio annuo di L. 12.300.000.
Gli aumenti annui lordi derivanti dal presente decreto, rispetto allo stipendio spettante al 31 dicembre 1985, di cui all'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, sono determinati in L. 943.500 dal 1› gennaio 1986, in L. 2.044.250 dal 1› gennaio 1987, compreso l'aumento relativo all'anno 1986, ed in L. 3.145.000 dal 1› gennaio 1988, ivi compresi gli aumenti relativi agli anni 1986 e 1987.


Per il periodo dal 1› gennaio 1986 al 31 ottobre 1987, ai ricercatori universitari confermati e ai ricercatori universitari non confermati (compresi i ricercatori astronomi e geofisici di cui all'art. 39, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163), e' attribuito, rispetto ai valori stipendiali annui di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, un aumento, in ragione di anno, pari, rispettivamente, a L. 3.210.000 e L. 2.700.000. Detti importi sono corrisposti in ragione del trenta per cento nel periodo dal 1› gennaio al 31 dicembre 1986 e del sessantacinque per cento dal 1› gennaio al 31 ottobre 1987, ivi compresi gli aumenti relativi all'anno 1986. Dal 1› novembre 1987 per il predetto personale si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, ed al medesimo personale compete il trattamento economico dalle medesime disposizioni stabilito.


Agli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento ed agli astronomi del ruolo ad esaurimento, di cui all'art. 45, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, e' attribuito l'aumento stipendiale previsto dal comma 8 per i ricercatori universitari confermati nelle misure, con le decorrenze e gli scaglionamenti nello stesso comma previsti.


I nuovi stipendi, compresi gli aumenti decorrenti dal 1› gennaio 1986 e dal 1› gennaio 1987, hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiata, sulla indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, nonche' sulla determinazione degli importi dovuti per indennita' integrativa speciale.


Art. 21

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Comma 1

Retribuzione individuale di anzianita'

Comma 2

Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianita'. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento ai valori delle classi e scatti in corso di maturazione previsti nel secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571. Costituisce, altresi', retribuzione individuale di anzianita' il beneficio convenzionale in godimento di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, ed il beneficio di cui al primo comma dell'art. 3 del medesimo decreto, limitatamente al personale paramedico non inquadrato in profilo professionale di settima qualifica funzionale. Di conseguenza, fino al 31 dicembre 1988, non opera la progressione per classi e scatti prevista dal decreto medesimo.


In assenza di rinnovo contrattuale entro il 30 giugno 1989, che dovra' provvedere in materia di salario di anzianita', ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianita' di cui al comma 1 verra' incrementata, con decorrenza dal 1› gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi e degli scatti secondo il sistema previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.


Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.


Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza ed in quella di nuovo inquadramento, con riferimento al 31 dicembre 1988.


Le classi o scatti maturati nel 1987, ed eventualmente corrisposti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, costituiscono retribuzione di anzianita' per la parte di biennio fino al 31 dicembre 1986; la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali relativi al 1986.


Art. 22

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Comma 1

Lavoro straordinario

Comma 2

Il lavoro straordinario non puo' essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro ed e' consentito solo per esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili.


Le ore di lavoro straordinario, a richiesta del dipendente, potranno essere compensate con ore libere o riposi giornalieri compensativi, da fruire nel mese successivo con modalita' che tengano conto delle organizzazione ed esigenze delle amministrazioni.


La maggiorazione di cui sopra e' pari al quindici per cento per lavoro straordinario diurno, al trenta per cento per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno ed al cinquanta per cento per quello prestato in orario notturno festivo.


In concomitanza con l'incremento della tariffa sara' proporzionalmente ridotto il numero delle ore di prestazione straordinarie al fine di contenerne la spesa complessiva ai livelli dell'anno precedente.


Compensi unitari in vigore piu' elevati rispetto a quelli derivanti dal meccanismo di cui sopra sono mantenuti sino al riassorbimento delle differenze.


Art. 23

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Comma 1

Indennita' di incentivazione e funzionalita'

Comma 2

E' istituita una indennita' annua lorda non pensionabile di incentivazione e funzionalita' da corrispondere entro il mese di ottobre per il 1987 e successivamente nel mese di luglio di ciascun anno.


L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta al personale non docente nelle seguenti misure:
Livelli 1987 1988 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240.000 450.000 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000 525.000 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360.000 600.000 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420.000 670.000 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480.000 750.000 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660.000 950.000 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840.000 1.200.000 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.080.000 1.500.000


Ai ricercatori, agli assistenti e astronomi del ruolo ad esaurimento, nonche' agli incaricati esterni, l'indennita' di cui sopra compete nella misura di L. 900.000 per il solo 1987.


Art. 24

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Comma 1

Indennita' di turno

Comma 2

A decorrere dal 1› novembre 1987, al personale, le cui prestazioni di lavoro per la loro natura o per le obiettive esigenze di servizio risultino formalmente ed in via continuativa articolate in turni, compete una indennita' di turno di lire duemilacinquecento e lire tremila rispettivamente per turni pomeridiani e per turni notturni e festivi.


Art. 25

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Comma 1

Indennita' di servizio meccanografico

Comma 2

Con decorrenza dal 1› novembre 1987 al personale che sia adibito, con provvedimento formale, prevalentemente all'uso di attrezzature meccanografiche ed elettroniche, ivi compresi i direttori dei centri meccanografici ed elettronici, gli analisti ed i programmatori, nei limiti del contingente stabilito con provvedimento dell'organo competente, spetta una indennita' giornaliera di lire milleduecento per le giornate di effettiva presenza.


Art. 26

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Comma 1

Indennita' di maneggio valori

Comma 2

Dal 1› novembre 1987 al personale, che in forza di legge o di provvedimento formale, e' addetto in via continuativa a servizi di cassa, che comportino maneggio di denaro o valori nelle forme ammesse a pagamento, compete una indennita' mensile di lire ventiquattromila.


Art. 27

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Comma 1

Indennita' di servizio notturno e festivo

Comma 2

Con decorrenza dal 1› novembre 1987 al dipendente le cui prestazioni di lavoro ordinario inerenti a servizi di istituto, siano effettuate, anche a turno, nelle ore comprese tra le ore ventidue e le ore sei del giorno feriale successivo o in giorno festivo, compete una indennita' oraria pari a lire millecinquecento.


Le predette indennita' competono in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate e non sono
cumulabili con i compensi per lavoro straordinario.


Art. 28

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Comma 1

Fondo di incentivazione

Comma 2

In attuazione dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, in ciascuna Universita' o istituzione universitaria e' costituito un fondo di incentivazione, da utilizzare quale incentivo alle attivita' di istituto, finanziato con lo 0,80% del monte retribuzioni del personale di ciascuna Universita' nonche', dal 1988, con il corrispettivo di 10 ore di lavoro straordinario annue pro-capite.


I piani, le metodologie ed i criteri mediante i quali si da' attuazione all'intervento incentivante, sono individuati dalle parti in sede di negoziazione decentrata.


Saranno predisposti progetti volti al recupero di ritardi operativi nonche' al conseguimento di piu' rapide risposte alle domande degli utenti.


I progetti indicano obiettivi, procedure, modalita' e tempi di esecuzione, personale utilizzato, compensi complessivi ed unitari da corrispondere a risultato conseguito, modalita' di determinazione individuale dei compensi.


Per la predisposizione di tali progetti sono costituiti nuclei tecnici anche con il compito di valutazione e verifica dei risultati dei progetti.


Il premio di produttivita' previsto e' corrisposto a risultato accertato, sulla base dei tempi impiegati per la realizzazione del progetto obiettivo, degli incrementi effettivamente realizzati, delle quantita' di recupero in termini di arretrato, nonche' dell'impegno individuale e collettivo, della partecipazione e della capacita' di iniziativa del dipendente che ha partecipato al progetto.


Oltre a tali progetti di produttivita' sono previste iniziative volte a favorire quelle modifiche alla organizzazione del lavoro che mirino ad una piu' razionale utilizzazione del lavoro, ad una maggiore efficienza, ad una maggiore fruibilita' dei servizi, mediante una maggiore apertura degli uffici.


Al termine della realizzazione del primo ciclo di progetti la parte pubblica, d'intesa con le organizzazioni sindacali e le confederazioni maggiormente rappresentative, unitamente ad associazioni di utenti concordemente individuate, effettueranno un bilancio di verifica delle attivita' incentivanti svolte per evidenziare i risultati positivi o negativi ottenuti e gli eventuali ostacoli incontrati al fine di migliorare le sperimentazioni future di incentivo alla produttivita' e dare cosi' piena attuazione allo spirito ed alla lettera delle intese intercompartimentali tendenti ad accrescere l'efficienza delle attivita' degli atenei.


Art. 29

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Comma 1

Passaggi di qualifica

Comma 2

Nei passaggi a qualifica di livello superiore, conseguiti con decorrenza successiva al 31 dicembre 1986, oltre al valore del livello di nuovo inquadramento, compete la retribuzione individuale di anzianita' in godimento alla predetta data.


Art. 30

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Comma 1

Trattamento di quiescenza

Comma 2

Al personale destinatario del presente decreto che cessa dal servizio per raggiunti limiti di eta' o di servizio, ovvero per decesso o per inabilita' permanente assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1› gennaio 1987 e 1› gennaio 1988, con decorrenza dalla date medesime.


Art. 31

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Comma 1

Conglobamento di quota dell'indennita' integrativa speciale

Comma 2

Con decorrenza dal 30 giugno 1988 verra' conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennita' integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.


Con la medesima decorrenza la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale in servizio e' ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.


Nei confronti del personale cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, e' ridotta a cura della competente direzione provinciale del tesoro, dell'importo lordo mensile di L. 72.067.
Detto importo, nel caso in cui l'indennita' integrativa speciale e' sospesa o non spetta, e' portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.


Ai titolari di pensione di riversibilita' aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attivita' di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di riversibilita' della pensione spettante, osservando le stesse modalita' di cui al comma 3. Se la pensione di riversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi, la stessa riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe.


Art. 32

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Comma 1

Acconti

Comma 2

Ai fini della corresponsione dei benefici economici derivanti dall'applicazione del presente decreto, ivi compresi i ratei di classe o scatti in maturazione al 31 dicembre 1986, si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.


Art. 33

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Comma 1

Mobilita' verticale

Comma 2

Il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili nelle varie qualifiche e profili professionali alla data del 31 dicembre di ciascun anno, sono coperti mediante concorsi riservati al personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore della stessa area funzionale, in possesso di una anzianita' di servizio di almeno tre anni se partecipa a concorsi fino alla sesta qualifica, ovvero di sei anni se partecipa a concorsi per posti di settima ed ottava qualifica.


Per la partecipazione ai concorsi riservati, il titolo di studio di cui i concorrenti dovranno essere in possesso e' quello previsto dalle disposizioni contenute nell'art. 84, penultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.


Il 60 per cento del punteggio e' attribuito alle prove di esame; il 40 per cento e' attribuito ai titoli.


Sono valutabili i titoli di studio rispettivamente previsti per l'accesso ai singoli profili professionali dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983, nonche' le anzianita' di servizio prestate presso le Universita' e le pubbliche amministrazioni, gli incarichi svolti nell'ambito di detti rapporti, le pubblicazioni scientifiche, gli attestati di qualificazione rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni.


Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai concorsi di accesso alla nona qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile ed alla I e II qualifica del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche.


Art. 34

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Comma 1

All'onere di lire 149 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno 1987, al netto delle somme dovute a titolo di anzianita' ed ivi compreso l'onere relativo al 1986, si provvede, quanto a lire 140 miliardi e lire 9 miliardi, mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, dello stanziamento iscritto ai capitoli 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.


All'onere di lire 96 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto per ciascuno degli anni 1988 e 1989, al netto delle somme dovute a titolo di anzianita', si provvede con utilizzo di quota parte della proiezione per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto sul capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.


Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 35

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.