DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Modificazioni alle tabelle numeri 2, 10, 11, 17, 18, 21 e 22 allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel

Numero 521 Anno 1987 GU 24.12.1987 Codice 087U0521

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-11-19;521

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

La delega conferita al commissario del Governo per la provincia di Bolzano con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571, deve intendersi riferita anche alle assunzioni fuori concorso e alle immissioni in ruolo di personale, nonche' all'adozione ed emanazione di tutti gli altri atti che sono o saranno attribuiti alla competenza delle amministrazioni centrali dello Stato e degli organi centrali delle amministrazioni e delle aziende dello Stato ad ordinamento autonomo, concernenti il personale di cui al primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.


Si intendono, altresi', attribuiti alla competenza del commissario del Governo i provvedimenti di assunzione fuori concorso od immissioni in ruolo demandati dalla legge statale agli organi delle amministrazioni periferiche dello Stato e delle amministrazioni e delle aziende dello Stato ad ordinamento autonomo.


Il commissario del Governo applica le norme sullo stato giuridico dei dipendenti dello Stato e le norme comunque concernenti l'assunzione di personale statale e, per il personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni ad ordinamento autonomo, le norme previste dai rispettivi stati giuridici, ferme restando le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive integrazioni e modifiche.


Restano salve le competenze, diverse da quelle conferite al commissario del Governo, attribuite o che potranno essere attribuite, con legge, alle amministrazioni periferiche dello Stato, ed agli organi periferici delle amministrazioni delle aziende dello Stato ad ordinamento autonomo.


Art. 2

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Comma 1

I provvedimenti adottati dal commissario del Governo, riguardanti il personale delle amministrazioni dello Stato, sono sottoposti al controllo degli organi locali, siti in Bolzano, della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti.


Agli stessi organi sono sottoposti gli atti riguardanti il personale dei ruoli locali dell'Azienda nazionale autonoma delle strade - A.N.A.S.


I provvedimenti adottati dal commissario del Governo, riguardanti il personale delle aziende e delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, sono sottoposti al controllo degli organi di dette aziende secondo le modalita' e le prescrizioni previste dai rispettivi ordinamenti.


Art. 3

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Art. 4

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Comma 1

L'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riprodotto al penultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, e' soppresso e non si applica, inoltre, nei confronti di coloro che hanno conseguito l'attestato di bilinguismo di cui al terzo comma del citato art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 7.52, precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto;


Art. 5

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