Gli allegati VI e VII al regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, modificata dalla legge 20 aprile 1976, n. 195, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato con decreti del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1981, n. 809, e 18 gennaio 1984, n. 27, sono modificati, alle lettere e numeri sottoindicati, come segue:
ALLEGATO VI - Lettera C - Foraggere.
I Sementi certificate:
1) Le sementi devono presentare identita' e purezza varietali in grado sufficiente. Le sementi delle specie sottoelencate devono rispondere alle seguenti norme e altre condizioni.
La purezza minima varietale deve essere pari a: Poa pratensis 98%;
Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napa var. Napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala: sementi certificate di prima riproduzione: 99%,sementi certificate di seconda riproduzione: 98%.
La purezza minima varietale e controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato VII B - foraggere.
II Sementi di base:
Fatte salve le disposizioni qui di seguito indicate, le condizioni di cui alla sezione I del presente allegato si applicano alle sementi di base:
1) Le sementi di Pisum sativum, Brassica napus var.
Napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala, Vicia faba e delle varieta' di Poa pratensis devono rispondere alle seguenti norme e altre condizioni: la purezza minima varietale deve essere del 99,7%.
La purezza minima varietale e' controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato VII B - foraggere.
ALLEGATO VI - III Tavola E - Condizioni cui devono sottostare le sementi di colture erbacee di pieno campo B cereali A/Tavola:
Contenuto
massimo
di grani rossi
-
Oryza sativa:
sementi di base. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 1 sementi di I riproduzione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 3 sementi di II riproduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 5
ALLEGATO VI - Tavola F B - Foraggere.
1) I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varieta' coltivata ed il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente.
2) La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alla distanza da fonti vicine di polline che possono determinare una impollinazione estranea indesiderabile:
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Coltura | Distanza
minima
Brassica spp:
per la produzione di sementi di base
m 400
per la produzione di sementi certificate
m 200
Specie o varieta' diverse da:
Brassica spp, Pisuin sativum, Poa pratensis:
per la produzione di sementi destinate alla riproduzione, campi fino a 2 Ha
m 200
per la produzione di sementi destinate alla riproduzione, campi fino a 2 Ha
m 100
per la produzione di sementi destinate alla produzione di piante foraggere, campi fino a 2 Ha
m 100
Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione indesiderabile.
4) La coltura deve presentare identita' e purezza varietale in grado sufficiente.
In particolare le colture diverse da quelle della specie Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. Napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala devono rispondere alle seguenti norme:
Il numero delle piante della coltura manifestamente riconoscibile come non conforme alla varieta' non deve superare:
1 per m 30 per la produzione di sementi di base;
1 per m 10 per la produzione di sementi certificate.
Nel caso delle specie Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. Napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala viene applicata la prescrizione di cui alla prima frase del presente n. 4).
Nel caso di Poa pratensis il numero delle piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varieta' non deve superare:
1 per m 20 per la produzione di sementi di base;
4 per m 10 per la produzione di sementi certificate, tuttavia, nel caso di varieta' classificate ufficialmente come "varieta' apomittiche monoclonali" secondo procedure approvate un numero di piante riconoscibili come non conformi alla varieta' che non sia superiore a 6 per m 10 puo' essere considerato corrispondente alle norme suindicate per la produzione di sementi certificate.