DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 306/1987 - Regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente.

Regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente.

Numero 306 Anno 1987 GU 29.07.1987 Codice 087U0306

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-19;306

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Testo vigente

Preambolo

TITOLO PRIMO - ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO Capo I NORME GENERALI

Art. 1

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Comma 1

Strutture organizzative

Comma 2

L'organizzazione del Ministero dell'ambiente consta dei seguenti servizi:

Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale;
Servizio conservazione della natura;
Servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai
cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente;
Servizio geologico;
Servizio di collaborazione al funzionamento degli organi di alta
consulenza del Ministero e per l'organizzazione e il coordinamento dei loro uffici ausiliari;
Servizio affari generali e del personale.


Presso il Ministero sono costituiti il Consiglio nazionale dell'ambiente e il Comitato Scientifico, come organi permanenti di alta consulenza. Il Ministro puo' costituire comitati tecnico-scientifici come organi di alta consulenza per determinati settori.


Il Ministro e i Sottosegretari dispongono, rispettivamente, di un gabinetto e di segreterie particolari.


Comma 3

Capo II - GABINETTO DEL MINISTRO

Art. 4

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Comma 1

Gabinetto del Ministro

Comma 2

Il gabinetto del Ministro dell'ambiente ha la composizione ed attende alle funzioni indicate dal decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni e integrazioni.


Il gabinetto, con decreto del Ministro, puo' essere articolato in altri uffici, oltre quelli previsti nei successivi articoli 5, 6 e 7, ugualmente coordinati, secondo esigenze di funzionalita'.


Art. 5

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Comma 1

Ufficio legislativo

Comma 2

L'ufficio legislativo:
coordina e definisce gli schemi dei provvedimenti normativi promossi dal Ministro;
segue l'attivita' legislativa delle Camere informandone gli uffici competenti e vagliandone le osservazioni, che sottopone al Ministro;
studia gli schemi di disegni di legge diramati dagli altri Ministri e, sentiti gli uffici competenti, sottopone al Ministro le eventuali osservazioni;
esprime parere sui problemi giuridici, sull'attivita' amministrativa di particolare rilevanza per il Ministero e su ogni altro affare che il Ministro ritenga di affidargli;
prende immediata conoscenza delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni parlamentari, richiede ed acquisisce gli elementi necessari e, sentiti gli uffici competenti, predispone le risposte da sottoporre al Ministro per l'approvazione;
cura i rapporti con il Parlamento e con le regioni secondo le direttive impartite dal Ministro.


Responsabile dell'ufficio e' il capo dell'ufficio legislativo.


Art. 6

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Comma 1

Ufficio studi

Comma 2

L'ufficio studi svolge attivita' di indagine, di studio e di documentazione che il Ministro ritenga di affidargli e che comunque non siano di competenza dei singoli servizi.


L'ufficio studi individua, d'intesa con i servizi, i problemi da analizzare, studiare e risolvere con la propria assistenza organizzativa e tecnica, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione dei funzionari appartenenti all'amministrazione ed esperti nelle particolari questioni da trattare.


Responsabile dell'ufficio e' il capo dell'ufficio studi.


Art. 7

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Comma 1

Ufficio stampa

Comma 2

L'ufficio stampa:
informa il Ministro di ogni notizia che comunque interessi l'attivita' del Ministero;
cura i rapporti con la stampa e con la radiotelevisione, divulgando le informazioni di interesse pubblico relative alla vita e all'attivita' del Ministero;
attende alla diffusione di dichiarazioni del Ministro e di comunicati ufficiali;
attende alla diramazione delle informazioni agli uffici del Ministero;
attende ad ogni altra attivita' concernente la stampa e la radiotelevisione di competenza del Ministero.


Responsabile dell'ufficio e' il capo dell'ufficio stampa.


Comma 3

Capo III - SEGRETERIE PARTICOLARI

Art. 8

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Comma 1

Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato

Comma 3

Capo IV - SERVIZI

Art. 9

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Comma 1

Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale

Comma 2

Il Servizio esercita le funzioni generali di competenza del Ministero concernenti tutte le forme di inquinamento e il risanamento dell'ambiente, e quindi la prevenzione, la rilevazione e lo studio dei fenomeni inquinanti, la promozione ed il coordinamento dell'attivita' di ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica in materia di prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale, l'individuazione e il risanamento delle aree inquinate. Promuove e cura i relativi adempimenti tecnici ed amministrativi, anche in riferimento a convenzioni internazionali, direttive, decisioni e regolamenti comunitari, nonche' i rapporti con le regioni per le materie di competenza. Predispone gli atti e le attivita' di competenza del Ministro riguardanti le stesse materie, anche ai fini dell'adozione degli atti per i quali e' previsto il suo concerto.


Il Servizio partecipa inoltre, per la parte di sua competenza e in collaborazione con il Servizio per la conservazione della natura, all'esercizio delle funzioni attribuite al Ministro dell'ambiente, a norma dell'art. 2, comma 8, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per la concertazione dei provvedimenti relativi al piano generale di difesa del mare e delle coste marine di cui all'art. 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.


Il Servizio si articola nelle seguenti divisioni:
divisione 1ª - Inquinamento del suolo;
divisione 2ª - Inquinamento atmosferico, acustico e radioattivo; divisione 3ª - Inquinamento delle acque;
divisione 4ª - Affari generali - Aree ad elevato rischio di crisi ambientale.


I piani settoriali di prevenzione degli inquinamenti e di risanamento sono elaborati dalle singole divisioni secondo le rispettive competenze.


Al Servizio e' preposto un dirigente generale del ruolo tecnico, con funzioni di direttore, coadiuvato da un dirigente superiore del ruolo amministrativo, con funzioni di vicedirettore addetto al coordinamento degli affari amministrativi, e da un dirigente superiore del ruolo tecnico, con funzioni di vicedirettore addetto al coordinamento degli affari di carattere tecnico. A ciascuna delle prime tre divisioni e' preposto un primo dirigente del ruolo tecnico; alla quarta divisione e' preposto un primo dirigente del ruolo amministrativo.


Nell'ambito del Servizio e' costituito un ufficio del direttore, con compiti di diretta collaborazione con il direttore del Servizio.
All'ufficio e' preposto un impiegato di livello funzionale non inferiore al settimo.


Art. 10

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Comma 1

Servizio conservazione della natura

Comma 2

Il Servizio esercita le funzioni generali di competenza del Ministero per la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e del patrimonio faunistico e vegetazionale, e quindi la promozione e il coordinamento dell'attivita' di ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica interessante gli aspetti conservativi dell'ambiente e delle specie naturali, le iniziative di educazione ambientale nel settore delle aree protette ed ogni altra funzione di competenza del Ministero in materia di parchi naturali, riserve marine, zone umide ed altre zone protette e di tutela della flora e della fauna. Promuove e cura i relativi adempimenti tecnici ed amministrativi, anche in riferimento a convenzioni internazionali, direttive, decisioni e regolamenti comunitari, nonche' i rapporti con le regioni per le materie di competenza. Predispone gli atti e le attivita' di competenza del Ministro riguardanti le stesse materie, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti per i quali e' previsto il suo concerto.


Il Servizio partecipa inoltre, per la parte di sua competenza e in collaborazione con il Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale, all'esercizio delle funzioni attribuite al Ministero dell'ambiente, a norma dell'art. 2, comma 8, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per la concertazione dei provvedimenti relativi al piano generale di difesa del mare e delle coste marine di cui all'art. 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.


Nel rispetto delle competenze e delle procedure di cui all'art. 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Servizio puo' anche avvalersi, per l'espletamento delle sue funzioni, della collaborazione del Corpo forestale dello Stato e delle Capitanerie di porto.


Il Servizio si articola nelle seguenti divisioni:
divisione 1ª - aree protette terrestri e marine;
divisione 2ª - tutela del patrimonio faunistico e vegetazionale; divisione 3ª - affari amministrativi.


Al Servizio e' preposto un dirigente generale del ruolo tecnico, con funzioni di direttore, coadiuvato da un dirigente superiore del ruolo tecnico, con funzioni di vicedirettore. A ciascuna delle prime due divisioni e' preposto un primo dirigente del ruolo tecnico, alla divisione 3ª e' preposto un primo dirigente del ruolo amministrativo.


Nell'ambito del Servizio e' costituito un ufficio del direttore, con compiti di diretta collaborazione con il direttore del Servizio.
All'ufficio e' preposto un impiegato di livello funzionale non inferiore al settimo.


Art. 11

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Comma 1

Servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente

Comma 2

Il Servizio esercita le funzioni generali di competenza del Ministero concernenti tutte le opere, gli interventi e i piani che abbiano rilevanza d'impatto ambientale, l'informazione e i rapporti con i cittadini in materia ambientale, la raccolta e la gestione dei dati e la redazione della relazione al Parlamento sullo stato dell'ambiente, nonche' l'attivita' di studio, ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica in materia di impatto ambientale, di trasformazione dell'ambiente e di uso delle risorse. Promuove e cura i relativi adempimenti tecnici e amministrativi, anche in riferimento a convenzioni internazionali, direttive, decisioni e regolamenti comunitari, nonche' i rapporti con le regioni per le materie di competenza, predispone gli atti e le attivita' di competenza del Ministro riguardanti le stesse materie, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti per i quali e' previsto il suo concerto.


Il Servizio cura, per l'attivita' tutta del Ministero e d'intesa con gli altri Servizi ed uffici, la costituzione e la gestione della banca dati del Ministero, nonche' i relativi collegamenti con centri di elaborazione dati di altre amministrazioni od enti, ai fini della razionale utilizzazione dei dati disponibili presso il Ministero, dell'informazione ai cittadini e per la predisposizione della relazione sullo stato dell'ambiente.


Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera a), e di quelle di cui al comma 3 il Servizio si avvale di strutture specializzate; puo' anche avvalersi della collaborazione delle strutture di cui al precedente art. 2, comma 1. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettere g) e h), il Servizio si avvale di una apposita struttura, sulla base di un regolamento approvato con decreto del Ministro, anche al fine di assicurare le risposte e gli interventi derivanti dai rapporti con l'opinione pubblica.


Il Servizio si articola nelle seguenti divisioni:
divisione 1ª - valutazione dell'impatto ambientale e piani di settore;
divisione 2ª - affari generali - informazione ai cittadini - educazione ambientale;
divisione 3ª - banca dati e relazione sullo stato dell'ambiente.


Al Servizio e' preposto un dirigente generale del ruolo tecnico, con funzioni di direttore, coadiuvato da un dirigente superiore del ruolo amministrativo, con funzioni di vicedirettore addetto al coordinamento degli affari amministrativi, e da un dirigente superiore del ruolo tecnico, con funzioni di vicedirettore addetto al coordinamento degli affari di carattere tecnico. Alle divisioni 1ª e 3ª e' preposto un primo dirigente del ruolo tecnico; alla divisione 2ª e' preposto un primo dirigente del ruolo amministrativo.


Nell'ambito del Servizio e' costituito un ufficio del direttore, con compiti di diretta collaborazione con il direttore del Servizio.
All'ufficio e' preposto un impiegato di livello funzionale non inferiore al settimo.


Art. 12

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Comma 1

Servizio geologico

Comma 2

Il Servizio e' organo operativo e di consulenza nel settore delle scienze della terra.


Il Servizio opera nell'ambito del Ministero dell'ambiente, con autonomia funzionale e scientifica. Di esso possono avvalersi direttamente le amministrazioni dello Stato con competenza sul territorio nonche', sulla base di una convenzione-tipo, le regioni. A sua volta il Servizio puo' avvalersi dell'attivita', della consulenza e di prestazioni di organismi tecnico-scientifici anche privati.


Al Servizio e' preposto un dirigente generale del ruolo tecnico, che fa parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con funzioni di direttore. E' coadiuvato da due dirigenti superiori del ruolo tecnico, con funzioni di vicedirettori.


Nell'ambito del Servizio e' costituito un ufficio del direttore, con compiti di diretta collaborazione con il direttore del Servizio.
All'ufficio e' preposto un impiegato di livello funzionale non inferiore al settimo.


Art. 13

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Comma 1

Servizio di collaborazione al funzionamento degli organi di alta consulenza del Ministero e per l'organizzazione e il coordinamento dei loro uffici ausiliari

Comma 2

Il Servizio provvede a quanto necessario per assicurare la costituzione e il funzionamento del Consiglio nazionale dell'ambiente di cui all'art. 12 della legge 8 luglio 1986, n. 349, del comitato scientifico di cui all'art. 11 della stessa legge e dei comitati tecnico-scientifici di settore di cui al comma 7 dell'articolo teste' richiamato. In particolare, il Servizio organizza e coordina gli uffici di segreteria ed altri eventuali uffici ausiliari dei predetti organi.


Il servizio provvede altresi', avvalendosi di una apposita struttura, alle funzioni di competenza del Ministero per la predisposizione e la gestione dei piani di ricerca in materia ambientale e per il coordinamento della partecipazione italiana ai programmi di ricerca ambientale definiti dalla Comunita' europea, ai sensi dell'art. 2, comma 20, della legge 8 luglio 1986, n. 349.


Al Servizio e' preposto un dirigente generale del ruolo amministrativo, con funzioni di direttore, coadiuvato da un dirigente superiore, con funzioni di vicedirettore, e da un primo dirigente, entrambi del ruolo amministrativo.


Art. 14

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Comma 1

Servizio affari generali e del personale

Comma 2

Il Servizio cura gli affari generali e riservati del Ministero e in particolare la formazione e la gestione dei bilanci, i procedimenti di spesa, l'economato, i contratti, il cerimoniale e le onorificenze, la biblioteca, la pubblicazione del Bollettino ufficiale" del Ministero.
2. Il Servizio provvede all'amministrazione del personale in servizio presso il Ministero, ai relativi concorsi di ammissione e promozione, alle assunzioni obbligatorie, ai passaggi di carriera, al trattamento del personale in quiescenza, alle attivita' di formazione e aggiornamento professionale e ai rapporti con la Scuola superiore della pubblica amministrazione in ordine al reclutamento e alla riqualificazione del personale inquadrato.
3. Il Servizio cura la segreteria del consiglio di amministrazione e delle commissioni di disciplina del Ministero.
4. Il Servizio si articola nelle seguenti divisioni:
divisione 1ª - affari generali e riservati, avente competenza anche per l'economato, per il cerimoniale e le onorificenze, per la biblioteca e per la pubblicazione del "Bollettino ufficiale" del Ministero;
divisione 2ª - bilancio e gestione dei capitoli di spesa di competenza del Servizio;
divisione 3ª - contratti e convenzioni, avente anche compiti di collaborazione in materia con gli altri Servizi;
divisione 4ª - personale, avente competenza per la gestione del personale in servizio e in quiescenza e per la segreteria del consiglio d'amministrazione e della commissione di disciplina del Ministero.
5. Al Servizio e' preposto un dirigente generale del ruolo amministrativo, con funzioni di direttore, coadiuvato da un dirigente superiore del ruolo amministrativo con funzioni di vicedirettore. A ciascuna delle quattro divisioni e' preposto un primo dirigente del ruolo amministrativo.
6. Nell'ambito del Servizio e' costituito un ufficio del direttore, con compiti di diretta collaborazione con il direttore del Servizio.
All'ufficio e' preposto un impiegato di livello funzionale non inferiore al settimo.


Art. 15

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Comma 1

Gestione dei capitoli di spesa

Comma 2

Ciascun Servizio attende alla gestione dei capitoli di spesa attinenti alle proprie competenze e alla predisposizione dei relativi atti amministrativi.


Art. 16

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Comma 1

Archivi dei servizi e degli uffici centrali del Ministero

Comma 2

Presso ciascun Servizio e presso ciascuno degli uffici di cui al titolo I, capo II, del presente regolamento e' costituito un archivio.


I dirigenti dei servizi e i capi degli uffici curano il flusso delle informazioni tra le varie strutture del Ministero ed adottano disposizioni atte a consentire la reciproca consultazione degli archivi.


Art. 17

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Comma 1

Conferenza dei direttori dei Servizi

Comma 2

La conferenza dei direttori dei Servizi e' composta dai direttori dei Servizi del Ministero. E' convocata e presieduta dal Ministro.


La conferenza assicura il coordinato esercizio delle funzioni del Ministero che non siano di esclusiva competenza di un singolo Servizio. Esprime il suo parere su specifici problemi quando ne sia richiesta dal Ministro.


Art. 18

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Comma 1

Consiglio di amministrazione e commissioni di disciplina

Comma 2

Il consiglio di amministrazione e le commissioni di disciplina del Ministero sono costituiti secondo le norme vigenti ed esercitano le funzioni da esse previste.


Comma 3

Capo V - ORGANI DI ALTA CONSULENZA

Art. 19

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Comma 1

Comitato scientifico

Comma 2

Il Comitato scientifico del Ministero dell'ambiente e' presieduto dal Ministro. Esso ha la composizione ed esercita le funzioni di cui all'art. 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349.


Le norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente.


Il Comitato si avvale di un apposito ufficio di segreteria, costituito nell'ambito del Servizio di cui al precedente art. 13.


Art. 20

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Comma 1

Consiglio nazionale dell'ambiente

Comma 2

Il Consiglio nazionale dell'ambiente e' presieduto dal Ministro.
Esso ha la composizione ed esercita le funzioni di cui all'art. 12 della legge 8 luglio 1986, n. 349.


Il Consiglio stabilisce, con apposito regolamento emanato con decreto del Ministro dell'ambiente, le norme per il proprio funzionamento.


Il Consiglio si avvale di un apposito ufficio di segreteria, costituito nell'ambito del Servizio di cui al precedente art. 13.


Art. 21

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Comma 1

Comitati tecnico-scientifici di settore

Comma 2

Il Ministro dell'ambiente puo' costituire, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio nazionale dell'ambiente, comitati tecnico-scientifici aventi competenza su specifici settori di intervento del Ministero dell'ambiente, e nel settore delle aree protette, ai sensi dell'art. 11, comma 7, della legge 8 luglio 1986, n. 349.


Il consiglio nazionale dell'ambiente deve pronunciarsi entro trenta giorni sulla richiesta di parere avanzata dal Ministro dell'ambiente per la costituzione di un comitato tecnico-scientifico di settore. Trascorso detto termine, il Ministro puo' comunque procedere all'emanazione del decreto istitutivo. Qualora il Ministro provveda in assenza o in contrasto con il parare del Consiglio nazionale dell'ambiente, il provvedimento deve essere motivato.


Di ciascun comitato tecnico-scientifico di settore sono chiamati a far parte esperti qualificati nel settore considerato, indicati nel decreto istitutivo. Uno di essi, indicato nel decreto istitutivo, ha funzioni di presidente.


Comma 3

TITOLO SECONDO - PERSONALE Capo I NORME GENERALI

Art. 22

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Comma 1

Ruolo e dotazioni organiche del Ministero

Comma 2

E' istituito il ruolo del personale del Ministero dell'ambiente, ai sensi e per gli effetti della legislazione vigente per il personale civile dello Stato.


Le dotazioni organiche del Ministero dell'ambiente comprendono le unita' di personale di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni e integrazioni.


Art. 23

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Comma 1

Copertura dei posti di organico

Comma 2

Alla copertura dei posti di organico il Ministro dell'ambiente puo' provvedere, in prima applicazione, mediante inquadramento a domanda del personale di cui all'art. 15, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349.


L'accoglimento delle domande di cui al precedente comma e' disposto dal Ministro dell'ambiente secondo le modalita' previste dall'art. 15, comma 7, della citata legge 8 luglio 1986, n. 349, e per il personale di cui alla lettera C della norma stessa dall'art. 1 della legge 3 marzo 1987, n. 59.


In sede di prima applicazione, il 30 per cento dei posti di primo dirigente e' conferito con le modalita' di cui all'art. 16 della legge sopra citata.


Alla normale provvista del personale per la copertura dei posti di organico si provvede mediante pubblici concorsi, in base alle norme per il personale civile dello Stato.


Art. 24

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Comma 1

Utilizzazione di personale esterno

Comma 2

Il Ministero puo' avvalersi, per le sue esigenze funzionali e per attivita' di consulenza, e con l'osservanza delle norme vigenti, di personale appartenente ad altre amministrazioni, comprese quelle di enti pubblici anche economici, in posizione di comando o in analoga posizione consentita dagli ordinamenti degli enti di appartenenza. Il relativo trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di provenienza, salvo diversa disposizione di legge o di regolamento.


Per sopperire alle prime esigenze organizzative e funzionali del Ministero dell'ambiente, il Ministero puo' altresi' avvalersi del personale di cui all'art. 15, comma 8, della legge 8 luglio 1986, n. 349.


Il trattamento economico del personale di cui al comma 2 del presente articolo e' stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, con l'osservanza delle norme vigenti.


Art. 25

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Comma 1

Scuola superiore della pubblica amministrazione

Comma 2

Ai fini del reclutamento, della formazione e della riqualificazione tecnica del personale il Ministero puo' inoltre avvalersi della Scuola superiore della pubblica amministrazione, nelle forme e nei modi previsti dalle norme vigenti.


Comma 3

Capo II - DOTAZIONI ORGANICHE

Art. 32

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Comma 1

Assegnazioni di personale disposte dal Ministro

Comma 2

Con decreto del Ministro dell'ambiente sono fissati i contingenti di personale da destinare agli uffici di cui al titolo I, capi II e III, del presente regolamento.


Con la procedura di cui al comma precedente si provvede alla revisione dei, contingenti, in relazione ad intervenuti mutamenti delle esigenze funzionali.


Con la stessa procedura si puo' provvedere all'assegnazione temporanea di unita' di personale a servizi diversi da quelli in cui sono organicamente incardinati, in relazione a speciali esigenze funzionali.


Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di personale del Gabinetto e delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, agli uffici di cui al titolo I, capi II e III, del presente regolamento possono essere destinate unita' di personale ai sensi del precedente art. 24, comma 1, anche con funzioni di direzione.


Art. 33

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Comma 1

Ripartizione del personale all'interno dei servizi e degli uffici

Comma 2

La ripartizione del personale all'interno dei Servizi e degli uffici e' disposta, secondo criteri funzionali, dai direttori dei servizi e dai capi degli uffici, in ogni caso in cui non sia vincolata ai sensi delle disposizioni del presente regolamento.