Gli articoli 205, 206, 207, 208, relativi alla scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, n. 979, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia
Art. 205. - La durata del corso di studi e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni.
Art. 206. - Il numero massimo degli allievi e' di dieci per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 207. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) anatomia e istologia normale della cute;
2) fisiologia della cute e degli annessi;
3) anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;
4) microbiologia e parassitologia applicate;
5) tecniche di laboratorio applicate alla disciplina;
6) semeiotica dermatologica e venereologica.
2° Anno:
1) patologia delle malattie cutanee;
2) patologia delle infezioni veneree;
3) istopatologia e citologia dermatologica e venereologica;
4) immunopatologia cutanea;
5) dermatologia allergologica e professionale;
6) angiologia;
7) sessuologia.
3° Anno:
1) clinica delle malattie cutanee;
2) clinica delle infezioni veneree;
3) dermatologia pediatrica;
4) farmacologia e terapia;
5) fisioterapia dermatologica;
6) cosmetologia;
7) chirurgia plastica riparatrice;
8) igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.
Art. 208. - Il corso di lezioni deve essere impartito mediante almeno cinquanta lezioni annuali, comprensive delle varie materie e la frequenza giornaliera degli iscritti non deve essere inferiore alle quattro ore effettive per tutta la durata dell'anno accademico.
Gli specializzandi avranno percio' obblighi di frequenza obbligatoria ai fini di apprendimento onde seguire i corsi di lezioni e svolgere contemporaneamente frequenza obbligatoria ai fini di apprendimento nelle corsie, negli ambulatori e nei laboratori.
Gli esami di profitto verranno sostenuti in due sessioni.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1