DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1089/1986 - Modificazioni all'ordinamento dell'istituto nazionale per le conserve alimentari.

Modificazioni all'ordinamento dell'istituto nazionale per le conserve alimentari.

Numero 1089 Anno 1986 GU 18.04.1987 Codice 086U1089

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-12;1089

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

L'art. 2 del regio decreto 15 ottobre 1931 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - Sono organi dell'Istituto:
il presidente;
il consiglio di amministrazione;
il comitato esecutivo;
il collegio dei revisori".


Art. 2

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Art. 3

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Comma 1

L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - Il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari e' nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed e' composto da:
1) un funzionario di ciascuno dei seguenti Ministeri:
industria, commercio e artigianato, agricoltura e foreste, sanita', commercio con l'estero;
2) un funzionario dell'Istituto nazionale per il commercio estero;
3) tre produttori di conserve alimentari animali;
4) otto produttori di conserve alimentari vegetali;
5) tre rappresentanti delle societa' cooperative produttrici di conserve alimentari, di cui uno in rappresentanza del settore delle conserve animali.
Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.
La nomina dei componenti di cui ai numeri 3), 4) e 5) e' fatta, su designazione delle associazioni dei produttori a carattere nazionale, tra titolari di imprese produttrici individuali, presidenti, amministratori delegati o consiglieri di amministrazione di societa' di capitali o soci delle altre societa' o direttori di stabilimento di produzione".


Art. 4

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Comma 1

L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260, e' sostituito dal seguente:
"Art. 8. - Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed e' composto da tre membri, di cui due funzionari rappresentanti rispettivamente il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del tesoro, ed il terzo designato dalle associazioni nazionali dei produttori di conserve alimentari.
I revisori durano in carica cinque anni e possono essere confermati.
Il collegio dei revisori effettua il riscontro amministrativo-contabile della gestione finanziaria; redige apposite relazioni sul bilancio di previsione, sulle relative variazioni e sul conto consuntivo; effettua verifiche di cassa almeno ogni trimestre e puo' assistere alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo".


Art. 5

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Comma 1

Il primo comma dell'art. 11 del regio decreto 15 ottobre 1931 e' sostituito dal seguente:
"Il bilancio di previsione, formulato in termini finanziari di competenza e di cassa, autorizza l'accertamento e la riscossione delle entrate e l'impegno e l'erogazione delle spese ed e' approvato, previo esame da parte del collegio dei revisori, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce".


Nel quarto e nel quinto comma dello stesso articolo la locuzione "collegio dei sindaci" e' sostituita dall'altra "collegio dei revisori".