DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Riordinamento degli enti per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 6 della legge 1 marzo 1986, n. 64.

Numero 58 Anno 1987 GU 03.03.1987 Codice 087U0058

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-28;58

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 10:47:07

Art. 1

#

Comma 1

Obiettivi del riordinamento

Comma 2

Il riordinamento degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno, di cui al presente decreto, sottoposti alle direttive e alla vigilanza del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, e' finalizzato al conseguimento della massima efficienza ed economicita' dell'attivita' degli enti volta allo sviluppo economico e sociale dei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
In particolare l'attivita' dei predetti enti che concorrono all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 della legge 1 marzo 1986, n. 64, e' diretta a facilitare la formazione di nuove iniziative economiche nei vari settori produttivi; a potenziare le strutture imprenditoriali esistenti sulla base dei programmi aziendali di sviluppo o di ristrutturazione; ad assicurare alle amministrazioni pubbliche regionali e locali e agli operatori privati, assistenza tecnica qualificata al fine di accrescere la produttivita', introdurre nuove tecnologie e favorire la diffusione e il trasferimento dei risultati della ricerca applicata.
L'attivita' dei predetti enti viene svolta, in conformita' del programma triennale, dei piani annuali e delle direttive impartite per la relativa attuazione, con le modalita' ed i criteri indicati nel presente decreto.


Art. 2

#

Comma 1

Costituzione di una societa' per la progettazione di investimenti

Comma 2

Entro il termine fissato con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, costituisce, con uno o piu' soggetti indicati dall'art. 6, comma 3, della legge 1 marzo 1986, n. 64, la societa' finanziaria per azioni prevista dal comma 2, lettera q), dello stesso art. 6, per investimenti e progettazioni nel Mezzogiorno.
Tale societa' - denominata SPINSUD (Societa' per la progettazione e l'innovazione nel Mezzogiorno S.p.a.) - con un capitale iniziale di 25 miliardi, ha il compito di predisporre progetti di investimento, specie ad alto contenuto tecnologico, per la loro conseguente realizzazione da parte di imprese pubbliche e private anche di natura cooperativa, promuovendo e favorendo nel contempo l'innovazione tecnologica.
La SPINSUD promuove ed organizza direttamente l'assistenza tecnica e la consulenza finalizzate al potenziamento delle capacita' tecniche, organizzative, progettuali e di programmazione delle amministrazioni regionali, degli enti locali e dei relativi enti operativi. Essa concorre altresi', indirettamente, ad incrementare il patrimonio dei progetti per le opere pubbliche finanziando la realizzazione di studi di fattibilita' e di progettazione di massima ed esecutiva.


Art. 3

#

Comma 1

Modificazione della natura giuridica dello IASM

Comma 2

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con proprio decreto fissa il termine entro il quale vengono avviate dall'Agenzia le procedure per lo scioglimento e per la contestuale costituzione, sotto forma di societa' per azioni, anche con i soggetti indicati all'art. 6, comma 3, della legge n. 64 del 1986, dell'Istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM), con un capitale sociale di dieci miliardi.
L'Agenzia e' autorizzata a cedere ai soggetti che erano associati allo IASM e in misura proporzionale al loro apporto, quota parte delle azioni della nuova societa' mantenendo comunque per se' la maggioranza. Le cessioni verranno effettuate al valore nominale.
Il personale e il patrimonio dello IASM confluiscono
nella nuova societa', nell'ambito della quale continua il rapporto di lavoro del personale senza soluzione di continuita'.


Art. 4

#

Comma 1

Attivita' degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno

Comma 2

Gli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno, ivi compresa la societa' di cui al precedente art. 2, svolgono la loro attivita' esclusivamente a favore dello sviluppo economico e sociale dei territori meridionali.
Nell'ambito delle rispettive competenze, i predetti enti promuovono la piu' ampia diffusione, nei territori meridionali, di servizi reali alle imprese di piccole e medie dimensioni operanti nei vari settori produttivi, anche attraverso la costituzione di apposite societa' con competenza territoriale a base regionale, alle quali possono partecipare istituti ed aziende di credito, societa' finanziarie nonche' imprenditori singoli ed associati.
Gli enti inoltre promuovono e sostengono il potenziamento e lo sviluppo della cooperazione, anche al fine di favorire l'occupazione giovanile.
Per gli adempimenti previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 1 marzo 1986, n. 64, gli enti di promozione stipulano apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati secondo criteri e modalita' fissati dal programma triennale di sviluppo e dai piani annuali di attuazione.
Gli enti di promozione hanno per oggetto le attivita' di seguito indicate.

Societa' finanziaria agricola meridionale S.p.a. (FINAM)
Ha per oggetto l'attivita' di valorizzazione della produzione agricola e zootecnica, ivi comprese la prima trasformazione dei prodotti agricoli e la sperimentazione, nonche' le attivita' concernenti la forestazione produttiva.
Allo scopo di assicurare dimensioni aziendali efficienti, l'ammodernamento delle attrezzature e delle tecniche di gestione e le trasformazioni colturali collegate allo sviluppo dell'irrigazione ed alle esigenze del mercato interno comunitario, europeo ed internazionale, la FINAM partecipa al capitale di rischio delle imprese agricole, in particolare delle cooperative e loro consorzi e delle societa' di piccoli e medi imprenditori agricoli, comprese quelle di prima trasformazione dei prodotti agricolo-alimentari.
La FINAM fornisce alle imprese, alle cooperative e in particolare alle societa' partecipate assistenza tecnica e servizi reali.
La FINAM puo' inoltre:
a) partecipare a societa' di locazione finanziaria di macchine, apparecchiature ed attrezzature da utilizzare nell'ambito delle aziende agricole e negli impianti di raccolta, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
b) promuovere e favorire, anche mediante la partecipazione alla costituzione di appositi organismi, l'assistenza tecnica ed i servizi reali alle imprese agricole, la sperimentazione e l'esecuzione di programmi di ricerca in materia di economia agraria;
c) partecipare alla realizzazione di programmi e di iniziative finanziate dalla Comunita' economica europea nel quadro della politica agricola comune e finalizzate allo sviluppo dell'agricoltura del Mezzogiorno, fornendo al riguardo ogni utile collaborazione ed assistenza alle regioni meridionali.

Societa' finanziaria meridionale S.p.a. (FIME)
La FIME ha per oggetto l'attivita' per la promozione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali, ivi comprese quelle atte a favorire la locazione finanziaria.
La FIME, inoltre, allo scopo di favorire ed espandere l'industrializzazione e l'occupazione nel Mezzogiorno, partecipa al capitale di rischio delle piccole e medie imprese operanti nei settori dell'industria e dei servizi connessi alle moderne forme di progettazione industriale e di gestione dell'impresa.
La partecipazione di cui al precedente comma e finalizzata alla creazione di nuovi impianti o all'ammodernamento, alla ristrutturazione ed alla riconversione di impianti esistenti, nonche' allo sviluppo tecnologico o commerciale di imprese.
La FIME puo', altresi', svolgere attivita' di assistenza tecnica ed assicurare servizi reali a favore delle imprese e in particolare delle societa' partecipate.

Societa' finanziaria nuove iniziative per il Sud S.p.a. (INSUD)
La INSUD ha per oggetto l'attivita' per la promozione e lo sviluppo delle imprese turistiche e termali.
La INSUD, allo scopo di favorire un equilibrato e moderno sviluppo del turismo nelle regioni meridionali, partecipa al capitale di rischio di imprese e societa' che agiscono nei settori della ricettivita', sia tradizionale che di nuova tipologia, dei servizi, della infrastrutturazione e della utilizzazione delle risorse termali.
In particolare, la INSUD partecipa alla realizzazione di:
complessi ricettivi nelle zone caratterizzate da vocazioni turistiche o termali non sufficientemente valorizzate;
parchi naturali di interesse paesaggistico, faunistico ed archeologico e loro inserimento in circuiti regionali ed interregionali.
La INSUD fornisce alle imprese e in particolare alle societa' partecipate assistenza tecnica e servizi reali e partecipa alla costituzione di societa' per i servizi di commercializzazione, anche a livello internazionale, e di assistenza tecnica alle aziende operanti nei settori del turismo e del termalismo.
La INSUD cura l'attuazione, nelle forme e secondo le modalita' indicate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del progetto per gli itinerari turistico-culturali predisposto dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro per i beni culturali e con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentite le regioni interessate.
La INSUD fornisce alle regioni meridionali assistenza e collaborazione in materia di turismo, termalismo e agriturismo, anche in riferimento agli interventi della Comunita' economica europea in tali settori.

Societa' finanziaria di commercializzazione per il Mezzogiorno S.p.a. (ITALTRADE)
La ITALTRADE ha per oggetto l'attivita' per la commercializzazione delle produzioni meridionali.
La ITALTRADE, allo scopo di incrementare e qualificare la commercializzazione delle produzioni meridionali in Italia e all'estero, partecipa al capitale di rischio di imprese e societa', anche di natura cooperativa, che agiscono nei settori della distribuzione dei prodotti dell'agricoltura, dell'industria e dell'artigianato.
Essa, pertanto, partecipa alla promozione ed alla realizzazione di reti di penetrazione e di distribuzione commerciale in Italia e all'estero, nonche' di strutture di stoccaggio.
La ITALTRADE partecipa, inoltre, alla costituzione di societa' di servizi commerciali a favore delle imprese produttrici, in particolare in materia di ricerca di mercato, di promozione e penetrazione sui mercati e di quant'altro puo' risultare utile alla collocazione delle produzioni meridionali.
Le iniziative a sostegno della commercializzazione delle produzioni meridionali all'estero devono essere assunte dall'ITALTRADE in coordinamento con l'istituto del commercio estero.

Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno (FORMEZ)
Il FORMEZ ha per oggetto l'attivita' per la formazione e l'aggiornamento degli operatori pubblici e privati.
Il FORMEZ, allo scopo di contribuire alla qualificazione del fattore umano, predispone, anche per la formulazione dei piani annuali di attuazione, progetti di interventi formativi in armonia con gli obiettivi fissati dal programma triennale e ne cura la realizzazione secondo i criteri e le modalita' fissati dai piani medesimi.
Nel quadro dell'azione volta alla valorizzazione del sistema formativo, il FORMEZ partecipa a consorzi, societa' consortili ed organismi associativi, esistenti o da costituire nelle regioni meridionali, cui concorrono universita' ed altri soggetti sia pubblici che privati, al fine di realizzare la formazione di ricercatori, tecnici, formatori ed operatori socio-culturali, in connessione con progetti di ricerca di interesse per lo sviluppo della economia e la crescita della societa' civile.
Il FORMEZ promuove e realizza studi e ricerche, anche in collegamento con le universita' meridionali, sui problemi della formazione finalizzata allo sviluppo economico, all'innovazione tecnologica, all'organizzazione e alla prestazione dei servizi reali alle imprese ed assicura il potenziamento di tale formazione e l'adeguamento delle strutture formative regionali e locali in funzione delle esigenze delle attivita' produttive. Il FORMEZ promuove - inoltre - programmi ed azioni a favore delle istituzioni culturali del Mezzogiorno e delle strutture formative regionali per un loro rafforzamento ed adeguamento alle esigenze di crescita e modernizzazione delle strutture produttive e di sistemi sociali locali.
Il FORMEZ puo' allestire, su richiesta delle amministrazioni regionali e locali, progetti e servizi in materia di formazione e qualificazione dei quadri direttivi e intermedi, avvalendosi, allo scopo, anche degli aiuti previsti dalla vigente normativa comunitaria.
Il FORMEZ, infine, puo' predisporre e realizzare, eventualmente anche utilizzando sussidi audiovisivi, progetti per la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche locali, di intesa con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e con il Ministero della pubblica istruzione, nel quadro degli interventi previsti dal programma triennale, dai relativi aggiornamenti e dai piani annuali di attuazione.

Istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno S.p.a. (IASM)
Lo IASM ha per oggetto l'attivita' di assistenza tecnica e la promozione per la localizzazione nel Mezzogiorno di nuove imprese.
Lo IASM, allo scopo di contribuire allo sviluppo industriale, predispone progetti di assistenza e di promozione per l'attuazione di obiettivi fissati dal programma triennale e ne cura la realizzazione secondo le modalita' ed i criteri fissati dai piani annuali di attuazione.
A tali fini lo IASM:
a) fornisce servizi informativi per gli operatori italiani ed esteri interessati ad avviare, ampliare o ristrutturare attivita' produttive nel Mezzogiorno, con particolare riferimento a quelli riguardanti l'accesso alle agevolazioni ed agli incentivi nazionali e comunitari, ed a quelli necessari per facilitare le scelte ubicazionali;
b) fornisce servizi di consulenza ed assistenza tecnica alle imprese interessate, prevalentemente di piccola e media dimensione, curando in particolare, per conto delle stesse, la documentazione occorrente per fruire delle agevolazioni, anche attraverso la esecuzione di analisi e studi finalizzati alla valutazione di fattibilita' e di redditivita' delle iniziative;
c) elabora piani e programmi finalizzati alla localizzazione ed allo sviluppo economico-produttivo ed alla salvaguardia delle condizioni ambientali.


Art. 5

#

Comma 1

Coordinamento delle attivita'

Comma 2

Per il coordinamento delle attivita' promozionali e dei servizi reali e finanziari svolti dagli enti di cui all'art. 1 del presente decreto il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno si avvale delle conferenze periodiche dei presidenti e dei direttori generali degli organismi dell'intervento straordinario previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1987, n. 12, relativo all'ordinamento del Dipartimento per il Mezzogiorno.
Nell'ambito di tali conferenze vengono determinate le azioni di promozione e sostegno per una piu' efficiente manutenzione e gestione delle opere gia' realizzate e di quelle finanziate ai sensi della legge 1 marzo 1986, n. 64, anche attraverso la costituzione sia di consorzi fra enti locali, con la partecipazione di enti pubblici, nazionali e regionali, sia di societa' a partecipazione pubblica avvalendosi anche delle strutture tecniche e del personale della cessata Cassa per il Mezzogiorno.
Nello stesso ambito sono definite adeguate iniziative per favorire con la partecipazione dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, l'allestimento di aree attrezzate per lo sviluppo industriale. Tale obiettivo e' perseguito sia mediante la realizzazione e la gestione di infrastrutture, di rustici industriali, di centri e servizi commerciali e di servizi sociali essenziali, sia attraverso l'acquisizione di infrastrutture di interesse collettivo e di terreni occorrenti per gli insediamenti, avvalendosi delle agevolazioni finanziarie e sulla base di criteri, modalita' e procedure indicati dal piano annuale di attuazione del programma triennale.


Art. 6

#

Comma 1

Organizzazione e funzionamento degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno

Comma 2

Gli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno adottano il relativo statuto sulla base di uno statuto tipo, predisposto dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
Tale statuto tipo deve, tra l'altro, prevedere che:
il consiglio di amministrazione sia composto da 7 a 11 membri, la maggioranza dei quali, fra cui sara' scelto il presidente, nominati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ai sensi dell'art. 2459 del codice civile; di tale nomina viene data comunicazione alla commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno;
il presidente del collegio sindacale ed un sindaco supplente siano nominati dal Ministro del tesoro ai sensi degli articoli 2459 e 2460, del codice civile;
i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle societa' non possono assumere cariche negli organi di amministrazione e di controllo delle societa' partecipate.
Sulla base delle direttive del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sono definiti i compensi per i componenti degli organi sociali degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno con criteri di armonizzazione, in sede delle assemblee di approvazione dei singoli bilanci, assicurando anche il coordinamento del trattamento giuridico ed economico del personale degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno, tenendo conto anche della professionalita' dei dipendenti e della produttivita' relativa agli enti medesimi.
Gli enti di promozione presentano al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno relazioni semestrali sulla attivita' svolta; le societa' finanziarie trasmettono le relazioni semestrali presentate alla CONSOB ai sensi della normativa vigente.


Art. 7

#

Comma 1

Attribuzione dei mezzi finanziari agli enti

Comma 2

Agli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno vengono assegnate dall'Agenzia, con i criteri fissati dal CIPE su proposta MISM e in conformita' del piano annuale di attuazione del programma triennale per il Mezzogiorno, le necessarie risorse finanziarie attraverso dotazioni di capitale sociale, contributi in conto capitale, costituzione di fondi di rotazione di cui al successivo art. 8.
Gli enti, per il perseguimento delle loro finalita', possono altresi' avvalersi dei mezzi finanziari provenienti dalle istituzioni comunitarie ed internazionali.
Per l'acquisizione di mezzi finanziari all'estero e per le attivita' di finanziamento le societa' finanziarie possono avvalersi degli istituti meridionali di credito speciale nonche' degli organismi creditizi a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno.
I bilanci delle societa' finanziarie, da redigere nella forma di consolidato, debbono essere certificati da una societa' di revisione da scegliersi tra quelle iscritte nell'albo speciale tenuto dalla CONSOB.


Art. 8

#

Comma 1

Partecipazioni delle societa' finanziarie

Comma 2

La partecipazione delle societa' finanziarie, previste nel presente decreto, al capitale di rischio delle imprese produttrici di beni e di servizi, deve assumere posizione di minoranza, avere una durata limitata nel tempo ed essere fondata sulla validita' economica delle iniziative.
La partecipazione delle societa' finanziarie non puo' superare il 5% del proprio capitale sociale, elevabile al 10% previa autorizzazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in relazione ad iniziative di particolare rilievo sotto il profilo territoriale e settoriale.
Le partecipazioni della FIME nelle iniziative di ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riconversione degli impianti non possono assorbire piu' del 30% del capitale sociale della stessa.
Le partecipazioni della FINAM a societa' di locazione finanziaria non possono complessivamente superare il 10% del capitale sociale della stessa.
Lo smobilizzo ed il ridimensionamento delle attuali partecipazioni di maggioranza devono essere conclusi, al piu' tardi, entro due anni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
Le societa' finanziarie possono assumere partecipazioni negli enti e nelle societa' finanziarie regionali operanti nel Mezzogiorno, limitatamente alle attivita' corrispondenti alle attribuzioni di propria competenza.
Sulla base delle direttive del Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno si procede alla verifica dell'attuale assetto delle partecipazioni delle societa' finanziarie, con formulazione di proposte per armonizzarlo con gli obiettivi del riordinamento, anche suggerendo eventuali cessioni, da effettuarsi in base al netto patrimoniale, di partecipazioni non coerenti con l'attivita' di ciascuna societa'. Per il raggiungimento delle stesse finalita', le eventuali proposte di costituzione di nuove societa' da parte degli enti finanziari devono essere approvate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
La partecipazione eccezionalmente di maggioranza in particolari societa' che svolgono attivita' di carattere strategico per le finalita' perseguite dagli enti di promozione deve essere autorizzata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.


Art. 9

#

Comma 1

Costituzione di fondi di rotazione

Comma 2

L'assistenza finanziaria alle societa' partecipate - per specifiche finalita' riferite alle attivita' svolte nelle aree piu' svantaggiate e socialmente piu' arretrate, per settori di particolare rilevanza strategica, per il sostegno della cooperazione, specie nel settore agricolo, per favorire l'occupazione giovanile, o per facilitare l'introduzione di tecnologia avanzata - puo' essere attuata attraverso la costituzione, presso le societa' finanziarie previste nel presente decreto, di appositi fondi di rotazione con gestione e rendicontazione separate, previsti nei piani annuali di attuazione.
L'assistenza finanziaria deve essere sempre correlata per singole iniziative ad un corretto rapporto tra i mezzi propri dell'iniziativa stessa e quelli forniti da terzi ed essere disciplinata con modalita' e criteri che le societa' devono prefissare tenendo conto delle particolari esigenze dei settori di competenza.
Con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sono definiti, d'intesa con il Ministro del tesoro, i criteri per l'utilizzazione di tali fondi nonche' i tassi di interesse e le modalita' della relativa applicazione.


Art. 10

#

Comma 1

Trasferimenti delle quote azionarie

Comma 2

Sulla base di criteri e modalita' fissati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno devono essere avviate iniziative per la cessione da parte dell'Agenzia - che manterra' comunque, in tutti gli enti di promozione, la maggioranza assoluta - di quote di partecipazione nelle societa', di cui al precedente art. 4 a favore degli enti di gestione e delle societa', a partecipazione statale per i settori di rispettiva competenza, nel limite massimo del 30%, nonche' a favore, per le rimanenti quote, di aziende ed istituti di credito speciali ed ordinari, di enti pubblici economici e, ove partecipino all'attuazione dell'intervento straordinario, di societa' finanziarie regionali, di cooperative e di altri soggetti privati.
Con le stesse procedure di cui al precedente comma devono essere eliminate le eventuali reciproche partecipazioni degli enti di promozione.
Il trasferimento delle quote azionarie ad altri soggetti nonche' tra una societa' e l'altra, con riferimento alle iniziative per le quali non risultino ancora avviate azioni di smobilizzo, secondo le attribuzioni e le competenze previste dalla legge e dal presente decreto, avviene sulla base delle direttive del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
Nelle medesime direttive viene indicato, altresi', il personale delle societa' stesse che, in aderenza alla redistribuzione delle attivita', viene trasferito tra le singole societa' con il complessivo trattamento economico e di quiescenza in godimento all'atto del trasferimento, con l'anzianita' di servizio maturata e con le funzioni corrispondenti a quelle svolte.


Art. 11

#

Comma 1

Relazione annuale alla commissione parlamentare per il Mezzogiorno

Comma 2

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presenta annualmente alla commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno una relazione sull'attivita' svolta dagli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno in attuazione del programma triennale, avvalendosi delle relazioni trasmessegli dagli enti stessi ed allegando i relativi bilanci d'esercizio opportunamente riepilogati.