DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 534/1984 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina.

Numero 534 Anno 1984 GU 03.09.1984 Codice 084U0534

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-06-07;534

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

Dopo l'art. 186, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in immunoematologia e trasfusione.

Scuola di specializzazione in immunoematologia e trasfusione

Art. 187. - E' istituita presso l'Universita' di Messina la scuola di specializzazione in immunoematologia e trasfusione che conferisce il diploma di specialista in immunoematologia e trasfusione.
Art. 188. - La direzione della scuola ha sede presso l'istituto pluridisciplinare di anestesiologia, rianimazione e terapia intensiva e si avvale anche dell'organizzazione della cattedra di genetica medica, del servizio di anestesia e rianimazione, del servizio trasfusionale e del centro di microcitemia del policlinico universitario.
Art. 189. - La scuola ha per scopo il conseguimento del diploma di specialista.
Art. 190. - La durata del corso e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni.
Art. 191. - Il numero degli iscritti e' di cinque per ogni anno e complessivamente di quindici per l'intero corso di studi.
Art. 192. - Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesta l'abilitazione allo esercizio professionale.
Art. 193. - Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovra' svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:
a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;
b) il voto di laurea;
c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;
d) le pubblicazioni nelle predette materie.
Il punteggio dei predetti titoli e' quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982.
Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizioni utili nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.
Art. 194. - Le materie di insegnamento sono le seguenti e afferiscono alla facolta' di medicina e chirurgia:
1° Anno:
1) morfogenesi e morfologia normale e patologica
del sangue;
2) biochimica ematologica;
3) fisiopatologia generale del sangue;
4) fisiopatologia della coagulazione e dell'emostasi;
5) immunologia generale;
6) immunopatologia;
7) immunoematologia I.
2° Anno:
1) immunoematologia II;
2) immunogenetica;
3) sistematica dei gruppi sanguigni;
4) organizzazione e metodologia trasfusionale I;
5) terapia trasfusionale I;
6) elementi di statistica;
7) tecniche di laboratorio inerenti al servizio trasfusionale;
8) microbiologia d'interesse trasfusionale.
3° Anno:
1) organizzazione e metodologia trasfusionale II;
2) terapia trasfusionale II;
3) clinica ematologica;
4) legislazione e aspetti giuridici attinenti alla trasfusione del sangue e derivati;
5) medicina legale trasfusionale;
6) immunoematologia forense.
Art. 195. - La frequenza ai corsi e' obbligatoria per otto mesi.
Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo.
La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attivita' pratiche prescritte per l'anno di corso.
Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.
Art. 196. - Ai fini della frequenza e delle attivita' pratiche va riconosciuta utile sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
Art. 197. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o piu' materie del corso.
A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.
Art. 198. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anche per anno dal consiglio di amministrazione.
Art. 199. - Per ciascuna scuola di specializzazione, anche se comprendente piu' indirizzi, e' costituito un unico consiglio presieduto da un direttore.
Il consiglio e' composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attivita' didattiche nella scuola, nonche' da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalita' di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.
La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.