Dopo l'art. 125, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in "angiologia medica", in "chirurgia oncologica", in "farmacologia: indirizzo farmacologia di base" afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia, nonche' della scuola di specializzazione in "tossicologia" afferente alla facolta' di farmacia.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Scuola di specializzazione in angiologia medica
Art. 126
Comma 1
Art. 126. - E' istituita presso l'Universita' di Cagliari la scuola di specializzazione in angiologia medica, che conferisce il diploma di specialista in angiologia medica.
Art. 127. - La direzione della scuola ha sede nello istituto di medicina interna, cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica II dell'Universita' di Cagliari.
Art. 128. - La scuola ha lo scopo di conferire il diploma in angiologia medica.
Art. 129. - La durata del corso e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni.
Art. 130. - Il numero degli iscritti e' di cinque per ogni anno e complessivamente di quindici per l'intero corso di studi.
Art. 131. - Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.
Art. 132. - Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovra' svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:
a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;
b) il voto di laurea;
c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;
d) le pubblicazioni nelle predette materie.
Il punteggio dei predetti titoli e' quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982).
Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.
Art. 133. - Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia, sono le seguenti:
1° Anno:
1) embriologia, anatomia ed istologia dell'apparato vascolare;
2) biochimica;
3) fisiologia del circolo periferico;
4) fisiopatologia della coagulazione e vasculopatie;
5) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare.
Primo corso:
a) invasiva (semestrale),
b) non invasiva (semestrale).
2° Anno:
6) anatomia e istologia patologica dell'apparato vascolare;
7) radiologia;
8) farmacologia;
9) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato vascolare.
Secondo corso:
a) invasiva (semestrale),
b) non invasiva (semestrale);
10) patologia dell'apparato vascolare.
3° Anno:
11) clinica dell'apparato vascolare;
12) patologia e clinica del microcircolo;
13) terapia medica delle vasculopatie;
14) indicazioni al trattamento chirurgico delle arteriopatie;
15) indicazioni al trattamento chirurgico delle flebopatie.
Art. 134. - La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno in corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attivita' pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.
Art. 135. - A) Le attivita' didattiche pratiche consistono in:
1) esercitazioni di semeiotica medica e chirurgia in corsia;
2) esercitazioni di patologia delle malattie vascolari in corsia;
3) esercitazioni di clinica delle malattie vascolari in corsia;
4) esercitazioni di semeiotica strumentale invasiva:
arteriografie, elebografie e linfografie;
5) esercitazioni di semeiotica strumentale non invasiva:
oscillografia;
pletismografia (fotopletismografia, pletismografia a "strain gauge", pletismografia ad occlusione venosa, pletismografia venosa); reografia;
doppler;
eco doppler;
laboratorio di emocoagulazione e di emoreologia.
B) Modalita' di frequenza delle attivita' didattiche pratiche: e' necessaria la frequenza delle attivita' didattiche pratiche per cinque ore al giorno, otto mesi per anno.
C) Frequenza necessaria per sostenere gli esami: 90% delle lezioni dei singoli corsi d'esame. In particolare per quanto riguarda gli esami di semeiotica fisica e strumentale dell'apparato vascolare, di patologia dell'apparato vascolare e di clinica dell'apparato vascolare, oltre la frequenza al 90% delle lezioni, si rende necessaria la frequenza, per otto mesi l'anno, delle esercitazioni didattiche pratiche.
Ai fini della frequenza e delle attivita' pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi via di sviluppo.
Art. 136. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio delle scuole di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o piu' materie del corso.
A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.
Art. 137. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.
Art. 138. - Per ciascuna scuola di specializzazione, anche se comprendente piu' indirizzi, e' costituito un unico consiglio presieduto da un direttore.
Il consiglio e' composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attivita' didattiche nella scuola, nonche' da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalita' di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.
La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
Art. 3
#Comma 1
Scuola di specializzazione in chirurgia oncologica
Art. 139
Comma 1
Art. 139. - E' istituita presso l'Universita' di Cagliari la scuola di specializzazione in chirurgia oncologica che conferisce il diploma di specialista in chirurgia oncologica.
Art. 140. - La direzione della scuola ha sede presso la cattedra di patologia chirurgica seconda, convenzionata con l'ospedale oncologico regionale "A. Businco", Cagliari.
Art. 141. - La scuola ha lo scopo di istruire gli specializzandi sui concetti biologici piu' moderni concernenti la problematica delle neoplasie ma soprattutto di addestrarli nelle tecniche chirurgiche peculiari che vengono adottate per il trattamento delle neoplasie.
Art. 142. - La durata del corso e' di 5 (cinque) anni e non e' suscettibile di abbreviazioni.
Art. 143. - Il numero degli iscritti e' di quattro per ogni anno e complessivamente di venti per l'intero corso di studi.
Art. 144. - Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale.
Art. 145. - Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovra' svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:
a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;
b) il voto di laurea;
c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;
d) le pubblicazioni nelle predette materie.
Il punteggio dei predetti titoli e' quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982).
Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero di posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.
Art. 146. - Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia, sono le seguenti:
1° Anno:
eziopatogenesi dei tumori e immunologia in oncologia;
anatomia ed istologia patologica dei tumori;
epidemiologia dei tumori;
oncologia clinica;
clinica chirurgica oncologica I;
senologia ed endocrinologia oncologica.
2° Anno:
clinica chirurgica oncologica II;
semeiotica chirurgica generale e speciale (mezzi di diagnosi precoce);
principi di programmazione terapeutica;
oncologia ginecologica;
oncologia maxillo-facciale e stomatologia;
oncologia otorino-laringoiatrica;
oncologia ortopedica.
3° Anno:
diagnostica radiologica generale e speciale, isotopi radioattivi e tecniche angiografiche di oncologia;
diagnostica citologica e istopatologica estemporanea;
principi di anestesia e rianimazione, terapia del dolore;
oncologia neurologica;
tecniche chirurgiche in oncologia (apparato digerente e ghiandole annesse) (I);
chirurgia plastica e ricostruttiva.
4° Anno:
tecniche chirurgiche speciali e trattamento chemio-terapico distrettuale;
radioterapia oncologica;
chemioterapia oncologica;
profilassi oncologica;
prognosi dei vari tipi di tumore e significato dei controlli periodici dei curati;
tecniche chirurgiche in oncologia (II).
5° Anno:
tecniche chirurgiche in oncologia: apparato respiratorio e mediastino;
tecniche chirurgiche in oncologia: apparato urinario e genitale maschile;
endocrinochirurgia oncologica;
chirurgia del dolore;
possibilita' e tecniche della riabilitazione e del recupero;
tecniche chirurgiche in oncologia (III).
Art. 147. - La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico pratico per il passaggio all'anno di corso successivo.
La commissione di esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno in corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attivita' pratiche prescritte per l'anno di corso.
Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.
Art. 148. - Le attivita' pratiche connesse ai vari anni del corso di specializzazione sono cosi' riepilogabili:
a) frequenza delle corsie con visita dei pazienti oncologici e compilazione delle relative cartelle cliniche;
b) partecipazione effettiva all'attivita' ambulatoriale;
c) partecipazione, mediante inserimento nelle equipes operatorie, alla effettuazione degli interventi di chirurgia oncologica;
d) partecipazione alla attivita' del follow-up;, e) eventuale partecipazione alla effettuazione di ricerche cliniche o sperimentali.
La partecipazione a tutte le suddette attivita' presuppone una frequenza del reparto sede della scuola con orari pari a quelli di un assistente a tempo definito e per un periodo non inferiore a nove mesi.
Ai fini della frequenza e delle attivita' pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
Art. 149. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o piu' materie del corso.
A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.
Art. 150. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.
Art. 151. - Per ciascuna scuola di specializzazione, anche se comprendente piu' indirizzi, e' costituito un unico consiglio presieduto da un direttore.
Il consiglio e' composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attivita' didattiche nella scuola, nonche' da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalita' di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.
La direzione della scuola e' affidata a un professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
Art. 4
#Comma 1
Scuola di specializzazione in farmacologia
Art. 152
Comma 1
Art. 152. - E' istituita presso l'Universita' di Cagliari la scuola di specializzazione in farmacologia che conferisce il diploma di specialista in farmacologia, indirizzo farmacologia di base.
Art. 153. - La direzione della scuola ha sede nell'istituto di farmacologia dell'Universita' di Cagliari sito in via Porcell. 4, Cagliari.
Art. 154. - La scuola fa parte dell'ordinamento universitario e concorre a realizzare i fini istituzionali dell'Universita'; ha per finalita' il conseguimento, successivamente alla laurea, di un diploma che legittimi nei rami di esercizio professionale l'assunzione della qualifica di specialista.
Art. 155. - La durata del corso e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazioni.
Art. 156. - Il numero degli iscritti e' di due per ogni anno e complessivamente di otto per l'intero corso di studio.
Art. 157. - Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.
Art. 158. - Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovra' svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:
a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;
b) voto di laurea;
c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;
d) le pubblicazioni nelle predette materie.
Il punteggio dei predetti titoli e' quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982.
Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie sulla base del punteggio complessivo riportato.
Art. 159. - Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia, sono le seguenti:
1° Anno:
1) chimica organica;
2) farmacologia generale;
3) statistica medici;
4) biologia e farmacologia generale;
5) immunologia;
6) biologia molecolare dei procarioti e' dei virus;
7) saggi e dosaggi farmacologici;
8) inglese scientifico.
2° Anno:
1) basi di farmacicinetica;
2) farmacologia speciale;
3) chemioterapia antibatterica, antivirale, antifungina, antiparassitaria, antineoplastica;
4) principi di tossicologia con elementi di tossicologia da ambiente, da lavoro, da additivi;
5) tecniche chimico-fisiche, immunologiche, radioisotopiche;
6) statistica e programmazione;
7) inglese scientifico.
3° Anno:
1) farmacologia speciale;
2) farmacologia molecolare;
3) chemioterapia sperimentale;
4) immunofarmacologia;
5) tecniche ed analisi critica degli "screening" di farmaci "in vivo" ed "in vitro";
6) biochimica, fisiologia e farmacologia comparata.
4° Anno:
1) farmacologia speciale;
2) modelli sperimentali di malattie umane;
3) metodi di allevamento, incrocio e stabulazione degli animali da laboratorio;
4) principi di sperimentazione sull'uomo e farmacologia preclinica;
5) legislazione in campo di farmaci.
Art. 160. - La frequenza ai corsi e' obbligatoria, l'insegnamento si svolge normalmente secondo il calendario universitario. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attivita' pratiche prescritte per l'anno di corso.
Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.
Art. 161. - I corsi di lezioni saranno integrati da attivita' pratiche che consisteranno nella frequenza, necessaria per sostenere gli esami, per non meno di venti ore settimanali durante dieci mesi di ciascun anno di corso dei laboratori degli istituti afferenti alla scuola.
In tali laboratori gli specializzandi apprenderanno le seguenti tecniche:
analisi chimica composti;
sintesi di composti;
tecniche di farmacologia (biochimiche e comportamentali);
tecniche di biologia cellulare;
tecniche di screening di farmaci;
tecniche immunologiche e radioisotopiche;
tecniche di chemioterapia sperimentale;
elaborazione di dati anche statistici con computer;
tecniche di immunofarmacologia;
modelli sperimentali di malattie umane con metodiche biochimiche o farmacologiche.
Ai fini della frequenza e delle attivita' va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
Art. 162. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o piu' materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.
Art. 163. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Universita'.
Art. 164. - E' costituito un unico consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio e' composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attivita' didattiche nella scuola, nonche' da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalita' di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.
La direzione della scuola e' affidata ad un professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata ad un professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
Art. 5
#Comma 1
Scuola di specializzazione in tossicologia
Art. 165
Comma 1
Art. 165. - E' istituita presso l'Universita' di Cagliari la scuola di specializzazione in tossicologia che conferisce il diploma di specialista in tossicologia.
Art. 166. - La direzione della scuola ha sede a Cagliari in viale A. Diaz, 182, presso l'istituto di farmacologia e tossicologia sperimentali.
Art. 167. - La scuola ha lo scopo di fornire quel bagaglio di conoscenze teoriche e pratiche necessarie a esplicare l'attivita' professionale di tossicologo nell'industria, nella medicina sociale e nella ricerca in enti pubblici e privati.
Art. 168. - La durata del corso e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni.
Art. 169. - Il numero degli iscritti e' di sei per ogni anno e complessivamente di diciotto per l'intero corso di studi.
Art. 170. - Alla scuola sono ammessi solo i laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche, farmacia, chimica, scienze biologiche, scienze naturali, scienza delle preparazioni alimentari, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze agrarie, scienze della produzione animale; e' richiesto qualora prescritto il diploma di abilitazione all'esercizio professionale.
Art. 171 - Ammissione. - Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovra' svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:
a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;
b) il voto di laurea;
c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;
d) le pubblicazioni nelle predette materie.
Il punteggio dei predetti titoli e' quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982).
Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.
Art. 172 - Insegnamenti. - Gli insegnamenti della scuola, tutti afferenti alla facolta' di farmacia, sono i seguenti:
1° Anno:
biologia molecolare;
biologia e farmacologia cellulare;
immunologia e immunochimica;
chimica farmaceutica e tossicologia molecolare I;
biometria e statistica;
microbiologia ed igiene;
farmacologia e farmacognosia I;
tossicologia sperimentale I;
anatomia e istopatologia degli stati tossici.
2° Anno:
chimica farmaceutica e tossicologia molecolare II;
metodiche analitiche chimico-fisiche e chimico-cliniche (insegnamento teorico-pratico);
disegno degli esperimenti (insegnamento teorico-pratico);
epidemiologia;
cancerogenesi, mutagenesi e teratogenesi I;
farmacologia e farmocognosia II;
cinetica e metabolismo in tossicologia;
patologia comparata;
tossicologia sperimentale III;
tossicologia dell'ambiente e misure di prevenzione.
3° Anno:
tossicologia sperimentale II;
tossicologia nutrizionale;
cancerogenesi, mutagenesi e teratogenesi II;
tossicologia da abuso di farmaci;
legislazione;
organizzazione di laboratori e centri di tossicologia (insegnamento teorico-pratico).
Art. 173 - Frequenze. - La frequenza ai corsi di lezioni e' obbligatoria. Comunque la frequenza minima alle lezioni ed alle esercitazioni per l'ammissione agli esami annuali e a quello finale e' dell'80%. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attivita' pratiche prescritte per l'anno di corso.
Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.
Art. 174 - Attivita' pratiche. - I corsi di lezioni saranno integrati da attivita' pratiche che consisteranno nella frequenza per non meno di venti ore settimanali durante otto mesi di ciascun anno di corso dei laboratori degli istituti afferenti alla scuola. In tali laboratori gli specializzandi apprenderanno le seguenti tecniche:
analisi chimica tossicologica;
sintesi di composti di interesse tossicologico;
metodi di screening tossicologico in vitro e in vivo;
metodi di screening di attivita' teratogenetiche cancerogenetiche;
metodi di monitoraggio di farmaci e droghe;
elaborazione di dati al computer.
Tra le attivita' pratiche rientra la tesi necessaria per il conseguimento del diploma.
Ai fini della frequenza e delle attivita' pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
Art. 175 - Diploma. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una ricerca effettuata dallo specializzando.
A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in tossicologia.
Art. 176 - Tasse. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.
Art. 177 - Organi. - Per la scuola di specializzazione e' costituito un consiglio presieduto da un direttore.
Il consiglio e' composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attivita' didattiche nella scuola, nonche' da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalita' di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti. La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario o straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
Art. 178 - Conferimento degli insegnamenti. - Gli insegnamenti, anche per un limitato numero di lezioni o esercitazioni, sono conferiti ai sensi del primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
Art. 179 - Finanziamenti. - La scuola e' finanziata con le quote di iscrizione ed attraverso contributi, lasciti e donazioni di enti e di privati, previa iscrizione di questi al bilancio universitario.