IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, concernente provvedimenti urgenti per la finanza locale, con le modifiche apportate dalla legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 43;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;
Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito nella legge 6 agosto 1981, n. 432;
Visti gli accordi concernenti la disciplina dei criteri d'inquadramento nei ruoli degli enti locali del personale proveniente dallo Stato e dagli enti disciolti o riformati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alla legge 21 ottobre 1978, n. 641, sottoscritti il 3 dicembre 1981, il 21 gennaio ed il 10 febbraio 1982 tra le delegazioni del Governo, delle regioni, dell'ANCI, dell'UPI e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale dei lavoratori dipendenti dai suddetti enti;
Considerato che occorre dare attuazione ai citati accordi per quanto concerne il personale da inquadrare negli enti locali (comuni);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
La disciplina dei criteri di inquadramento contenuta negli accordi in epigrafe indicati e' approvata e resa esecutiva, limitatamente alle parti concernenti il personale destinato agli enti locali (comuni), ai sensi dell'art. 6, diciannovesimo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, con le modifiche apportate dalla legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 43, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1