L'ultimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, concernente norme di esecuzione dell'art. 58 delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente:
"Sono altresi' collocati fuori ruolo e messi a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri gli impiegati delle amministrazioni dello Stato addetti, a tempo indeterminato, agli uffici del commissario dello Stato per la regione siciliana, del rappresentante del Governo per la regione sarda, del commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia e del presidente della commissione di coordinamento per la regione della Valle d'Aosta, entro il limite del contingente del personale stabilito per ciascun ufficio dalle disposizioni vigenti".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il personale di cui all'art. 1 non viene collocato fuori ruolo ove conservi obblighi di servizio presso l'amministrazione di appartenenza.