Le reti urbane sono suddivise, agli effetti dell'applicazione delle tariffe telefoniche, nei seguenti due gruppi:
primo gruppo: reti con oltre 500 abbonati;
secondo gruppo: reti fino a 500 abbonati.
Gli abbonati di ciascun gruppo sono ripartiti in tre categorie cosi' determinate:
Categoria A - Abbonamenti ad uso di:
a) amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali ed uffici dipendenti dalle amministrazioni stesse, comunita' montane e consorzi fra le predette amministrazioni, le cui spese siano per legge a completo carico delle medesime e che non svolgano alcuna delle attivita' di cui all'art. 2195 del codice civile;
b) enti pubblici le cui spese siano per legge a completo carico dello Stato;
c) istituti di istruzione governativi, regionali, provinciali o comunali;
d) agenzie di notizie e giornali politici e sportivi quotidiani:
direttori, vice direttori, amministratori, redattori ordinari e corrispondenti ordinari, che siano giornalisti professionisti, delle agenzie di notizie e giornali politici e sportivi quotidiani, limitatamente al primo abbonamento. Eventuali ulteriori abbonamenti nella stessa sede del primo, a chiunque intestati, saranno classificati in categoria C.
Categoria B - Primo abbonamento in ciascuna abitazione privata, ove non si svolga attivita' di affari o professionale, a chiunque intestato delle persone ivi coabitanti. Eventuali ulteriori abbonamenti nella stessa abitazione, a chiunque intestati, saranno classificati in categoria C.
Categoria C - Abbonamenti non specificatamente menzionati nelle categorie A e B e quelli come tali richiesti dagli utenti.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Per ogni apparecchio principale e' dovuto un canone trimestrale di abbonamento stabilito come segue:
Reti del primo gruppo:
categoria A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.000
categoria B simplex . . . . . . . . . . . . . . . . " 9.500
categoria B duplex. . . . . . . . . . . . . . . . . " 4.000
categoria C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 23.000
Reti del secondo gruppo:
categoria A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.000
categoria B simplex . . . . . . . . . . . . . . . . " 8.000
categoria C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 17.000
Per gli abbonamenti della categoria C in uso a:
1) imprese riconosciute artigiane ai sensi di legge;
2) coltivatori diretti a qualunque titolo di fondi rustici,
il canone trimestrale e' stabilito nella misura seguente:
reti del primo gruppo. . . . . . . . . . . . . . . L. 15.000
reti del secondo gruppo . . . . . . . . . . . . . . " 11.000
I canoni di cui al presente articolo si riferiscono ad apparecchi normali di tipo a muro.
Art. 3
#Comma 1
Gli abbonati delle reti urbane aventi piu' di 10.000 abbonati ed oltre 10 chilometri di raggio medio (raggio del cerchio equivalente) in aggiunta ai canoni di cui all'articolo precedente debbono corrispondere trimestralmente un canone supplementare pari allo 0,6% del canone base per ogni chilometro o frazione del raggio medio della rete stessa.
Per la determinazione della superficie delle reti urbane si fa riferimento alle indicazioni dell'Istituto centrale di statistica.
Art. 4
#Comma 1
Per gli impianti entro il perimetro dell'abitato ove e' ubicata la centrale cui l'utente sara' collegato, sono dovuti i seguenti contributi a fondo perduto per le spese di impianto e di trasloco:
Nuovo
impianto Trasloco
-- --
categoria A . . . . . . . . . . . . . L. 180.000 L. 90.000
categoria B simplex . . . . . . . . . " 150.000 " 90.000
categoria B duplex. . . . . . . . . . " 115.000 " 65.000
categoria C . . . . . . . . . . . . . " 180.000 " 90.000
Per le categorie B simplex e B duplex una quota del contributo spese di nuovo impianto, pari rispettivamente a L. 90.000 e L. 60.000, e' rateizzata in quattordici trimestralita' senza alcuna maggiorazione.
Per le imprese riconosciute artigiane ai sensi di legge e per i coltivatori diretti a qualunque titolo di fondi rustici, i contributi spese di nuovo impianto e di trasloco relativi alla categoria C di cui al primo comma del presente articolo sono stabiliti rispettivamente in L. 115.000 e L. 65.000.
Per i nuovi impianti o traslochi fuori del perimetro dell'abitato, ove e' ubicata la centrale di competenza, e' dovuta, oltre al contributo spese di cui al precedente primo comma, una quota supplementare pari al 20 per cento del costo medio del tratto di linea tra detto perimetro, determinato in base alle indicazioni dell'Istituto centrale di statistica, e la sede dell'utente.
A tal fine, in conformita' dei criteri previsti dal decreto ministeriale 8 febbraio 1974, gli importi chilometrici di cui al penultimo comma dell'art. 1 del decreto medesimo vengono stabiliti nella misura seguente:
a) per collegamenti realizzati su circuito aereo individuale L. 372.000/km;
b) per collegamenti realizzati su circuito in cavo L. 124.000/km.
Nel caso di collegamento duplex le quote supplementari di cui al comma precedente sono ridotte alla meta' e si applicano a ciascuno dei coutenti.
Art. 5
#Comma 1
I contributi di trasloco di cui al primo e terzo comma del precedente art. 4 si applicano anche alle seguenti operazioni effettuate a richiesta dell'utente:
a) trasformazione in singolo di ciascuna utenza di coppia duplex;
b) variazione di accoppiamento di due coppie duplex (limitatamente ai due richiedenti);
c) spostamento dell'apparecchio principale nell'ambito dello stesso fondo con rifacimento del tratto esterno della linea terminale di utente;
d) ritiro a deposito dell'apparecchio principale e dei relativi accessori e successivo ripristino a domicilio.
Il contributo di trasloco e' dovuto una sola volta nel caso in cui le operazioni di cui ai punti precedenti siano concomitanti.
Nel caso di subentro si applica la meta' del contributo complessivo previsto per il trasloco nel precedente art. 4.
Nel caso di cambio di numero a richiesta dell'utente si applica la meta' del contributo spese previsto per il trasloco nel primo e nel terzo comma dell'art. 4.
Per la trasformazione in duplex di due impianti singoli e' dovuto un contributo di L. 15.000 per ciascuno dei coutenti.
Per la riattivazione dell'impianto sospeso a richiesta o in applicazione dell'art. 11 del decreto ministeriale 11 novembre 1930, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 1930, e successive modifiche, e' dovuto un rimborso di L. 3.000.
Art. 6
#Comma 1
Per ciascun apparecchio telefonico in derivazione interna e' dovuto dall'abbonato un canone trimestrale di abbonamento fissato nella seguente misura:
categorie A e B . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000
categoria C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.250
Per gli alberghi e le pensioni ufficialmente riconosciuti, il canone risultante dall'applicazione del comma precedente e' stabilito nella misura dell'80%.
Il canone trimestrale di abbonamento per ogni apparecchio supplementare su impianti a spina e' dovuto nella misura di L. 375.
In aggiunta ai canoni di cui al primo comma, per ciascun apparecchio telefonico, derivato da centralino automatico dotato di servizio di selezione passante, e' dovuto un canone trimestrale di L.
2.000.
Per gli apparecchi interni non utilizzabili per effettuare comunicazioni telefoniche con la rete esterna non e' dovuto alcun canone di abbonamento.
Art. 7
#Comma 1
Per i seguenti tipi di impianti supplementari ed accessori, di cui all'art. 284 del codice postale e delle telecomunicazioni, installati dalla societa' concessionaria, sono dovuti dall'abbonato i sottoindicati canoni trimestrali di manutenzione e noleggio:
a) derivazione interna con commutatore manuale (com-
preso il commutatore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.650 b) derivazione interna con commutatore automatico
(compreso il commutatore) . . . . . . . . . . . . . . . . " 6.450 c) derivazione interna in serie . . . . . . . . . . . " 4.800 d) commutatore manuale, organo di sezionamento (per
ogni linea sezionata), ricevitore, soneria di tipo norma-
le, per ciascuno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 900 e) commutatore automatico, ripetitore di chiamata,
soneria altisonante, per ciascuno . . . . . . . . . . . . " 2.700 f) presa a spina supplementare. . . . . . . . . . . . " 1.350 g) apparecchio supplementare su impianti a spina. . . " 2.400 h) apparecchio da tavolo di tipo normale, principale
o derivato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 900 i) supplemento per apparecchio con tastiera . . . . . " 4.000 l) indicatore di conteggio a domicilio ad un solo
contatore:
categorie A e B . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.920 categoria C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.400 m) indicatore di conteggio a domicilio a piu conta-
tori o con disabilitatore a chiave:
categorie A e B . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.520 categoria C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3.000
Per gli impianti di cui al comma precedente il contributo spese di impianto, di trasloco o di spostamento interno e' dovuto in misura di una trimestralita' del canone di manutenzione e noleggio (per una linea interna di lunghezza fino a 20 metri), oltre ad una quota di L. 9.000, che si applica una sola volta in caso di piu' lavori concomitanti e non si applica in caso di lavori contemporanei all'installazione dell'apparecchio principale.
Art. 8
#Comma 1
Per gli impianti interni, supplementari ed accessori, di cui all'art. 285 del codice postale e delle telecomunicazioni, di proprieta' degli abbonati o presi a nolo da installatori privati e per quelli di proprieta' della societa' concessionaria, non compresi nel precedente art. 7, i canoni trimestrali di manutenzione dovuti dall'abbonato sono fissati nella misura seguente:
a) impianti intercomunicanti: per ogni apparecchio. . L. 4.800 b) impianti a centralino manuale: per ogni appa-
recchio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.850 c) impianti a centralino automatico dotato di normali
servizi e cioe': comunicazioni esterne ed interne, ri-
chiamata, trasferta, emergenza, inoltro, attesa coman-
data, ritorno al capolinea, inclusione d'operatore, ac-
cesso all'operatore, servizio notte, classificazione dei
derivati, inoltro automatico, conteggio, controllo della
teleselezione:
per ogni apparecchio derivato da centralino di ca-
pacita finale non superiore a 50 derivati. . . . . . . . " 4.800 per ogni apparecchio derivato da centralino di ca-
pacita finale superiore a 50 derivati. . . . . . . . . . " 4.050 d) servizi particolari su impianti a centralino auto-
matico (selezione passante, selezione abbreviata, docu-
mentazione addebiti, aggiuntivi per traffico di giun-
zione, dettatura centralizzata, conferenza, sveglia auto-
matica, fonia su attesa, ecc.): per ogni apparecchio re-
lativamente a ciascun servizio (con un massimo addebita-
bile per due servizi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 450 e) sistemi per "ricerca persone":
tipo a segnalazione ottica:
apparecchiatura centrale. . . . . . . . . . . . . " 13.500 per ogni quadro, lampada o orologio . . . . . . . " 4.500 tipo a viva voce:
apparecchiatura centrale. . . . . . . . . . . . . " 18.000 per ogni altoparlante o tromba esponenziale . . . " 1.800 tipo a spire magnetiche o ad antenna:
apparecchiatura centrale. . . . . . . . . . . . . " 90.000 per ogni ricevitore, ricetrasmettitore o aggiun-
tivo per servizi speciali . . . . . . . . . . . . . . . . " 7.500 f) derivazione interna con commutatore manuale (e-
scluso il commutatore). . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.700 g) derivazione interna con commutatore automatico (e-
scluso il commutatore). . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.700 h) derivazione in serie . . . . . . . . . . . . . . . " 3.450 i) commutatore manuale, ricevitore, soneria di tipo
normale per ciascuno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 680 l) commutatore automatico, ripetitore di chiamata,
soneria altisonante, altri accessori di tipo speciale,
per ciascuno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.000 m) presa a spina supplementare. . . . . . . . . . . . " 1.200 n) apparecchio supplementare su impianto a spina. . . " 1.500 o) apparecchio da tavolo di tipo normale. . . . . . . " 600 p) supplemento per apparecchio con tastiera . . . . . " 750 q) supplemento per apparecchio amplificato. . . . . . " 3.000 r) supplemento per apparecchio con lettore di scheda " 45.000 s) segreteria telefonica con possibilita di sola ri-
sposta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 6.000 t) segreteria telefonica con possibilita di messag-
gio entrante, selezionatore automatico, dispositivo a vi-
va voce, altri dispositivi speciali . . . . . . . . . . . " 10.000 u) segreteria telefonica con possibilita di interro-
gazione a distanza e altri dispositivi speciali di parti-
colare complessita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 15.000
Qualora l'abbonato abbia ottenuto l'autorizzazione a provvedere direttamente alla manutenzione dell'impianto supplementare, e' dovuto un canone trimestrale di L. 1.500 a titolo di sorveglianza tecnica per ogni derivazione o altro tipo di apparecchiatura terminale.
Nessun canone di presunto noleggio e' dovuto dall'abbonato, per gli impianti di cui al presente articolo, in forza delle disposizioni in vigore che si intendono abrogate.
Art. 9
#Comma 1
Ogni comunicazione scambiata tra abbonati, nell'ambito di ciascuna rete urbana, e' tassata per L. 65, corrispondenti ad uno scatto di contatore, salvo quanto previsto nell'art. 15.
La tariffa per una comunicazione urbana in partenza da telefono a disposizione del pubblico e' stabilita in L. 100, IVA compresa.
Per ogni comunicazione urbana stabilita tramite operatrice e' dovuta, oltre alla tariffa urbana di cui ai commi primo e secondo, la quota fissa di L. 250.
Art. 10
#Comma 1
La tariffa per le comunicazioni interurbane che si svolgono tra le reti urbane dello stesso settore (comunicazioni settoriali) e' stabilita in misura unica indipendentemente dalla distanza.
Le reti che abbiano tutti i capoluoghi comunali, facenti parte della rete stessa, a meno di 10 chilometri di distanza dal centro di settore, sono considerate a tutti gli effetti come appartenenti alla rete del centro di settore.
Per le comunicazioni interurbane che si svolgono tra settori diversi, le distanze, ai fini dell'applicazione della tariffa, vengono misurate in linea d'aria:
tra i centri di distretto, per le comunicazioni scambiate tra i distretti i cui centri distino oltre 100 chilometri, purche' tutte le distanze tra i rispettivi centri di settore siano superiori a 60 chilometri;
tra i centri di settore per tutte le restanti comunicazioni.
Le distanze in linea d'aria sono determinate sulla base degli elementi di calcolo forniti dall'Istituto geografico militare tra le residenze municipali dei comuni sedi dei suddetti centri telefonici indicati nel piano regolatore telefonico nazionale.
Per le isole, sedi di un centro di settore che disti piu' di 15 chilometri dal relativo centro di distretto, posto fuori dall'isola stessa, il centro di settore, agli effetti della misura delle distanze per l'applicazione delle tariffe interurbane, viene considerato ubicato sulla congiungente i due centri anzidetti a 15 chilometri dal centro di distretto.
Ai fini tariffari gli aeroporti civili si considerano inclusi nelle reti urbane delle rispettive citta'.
Art. 11
#Comma 1
Salvo quanto previsto nei successivi articoli 12, 13 e 14, a ciascuna comunicazione interurbana effettuata in teleselezione da utente si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:
Numero di Ritmo degli impulsi alla impulsi
risposta durante la
dell'utente comunicazione chiamato (secondi)
--- ---
Comunicazioni interurbane settoriali. . 1 168
Altre comunicazioni interurbane:
fino a 15 km. . . . . . . . . . . . . 1 75
da oltre 15 fino a 30 km. . . . . . 1 40
da oltre 30 fino a 60 km. . . . . . 1 21
da oltre 60 fino a 120 km. . . . . . 1 17,5
da oltre 120 fino a 240 km. . . . . . 1 16
oltre 240 km. . . . . . . . . . . . . 1 16
Art. 12
#Comma 1
Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 21,30 alle ore 24 dei giorni feriali, dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 14,30 alle ore 24 del sabato, dalle ore 0 alle ore 24 dei giorni festivi si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:
Numero di Ritmo degli impulsi alla impulsi
risposta durante la
dell'utente comunicazione chiamato (secondi)
--- ---
fino a 15 km. . . . . . . . . . . . . 1 150
da oltre 15 fino a 30 km. . . . . . 1 80
da oltre 30 fino a 60 km. . . . . . 1 42
da oltre 60 fino a 120 km. . . . . . 1 35
da oltre 120 fino a 240 km. . . . . . 1 32
oltre 240 km. . . . . . . . . . . . . 1 32
Art. 13
#Comma 1
Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle ore 19,30 alle ore 21,30 dei giorni feriali, escluso il sabato, si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:
Numero di Ritmo degli impulsi alla impulsi
risposta durante la
dell'utente comunicazione chiamato (secondi)
--- ---
fino a 15 km. . . . . . . . . . . . . 1 105
da oltre 15 fino a 30 km. . . . . . 1 56
da oltre 30 fino a 60 km. . . . . . 1 30
da oltre 60 fino a 120 km. . . . . . 1 28
da oltre 120 fino a 240 km. . . . . . 1 25
oltre 240 km. . . . . . . . . . . . . 1 25
Art. 14
#Comma 1
Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle ore 9,30 alle ore 13 dei giorni feriali, escluso il sabato, si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:
Numero di Ritmo degli impulsi alla impulsi
risposta durante la
dell'utente comunicazione chiamato (secondi)
--- --
fino a 15 km. . . . . . . . . . . . . 1 48
da oltre 15 fino a 30 km. . . . . . 1 28
da oltre 30 fino a 60 km. . . . . . 1 16
da oltre 60 fino a 120 km. . . . . . 1 12,5
da oltre 120 fino a 240 km. . . . . . 1 12
oltre 240 km. . . . . . . . . . . . . 1 12
Art. 15
#Comma 1
Il valore degli scatti del contatore d'utente determinati dagli impulsi di conteggio per comunicazioni teleselettive, cumulativamente agli scatti urbani di cui all'art. 9, primo comma, e agli scatti relativi ad altri servizi a contatore, e' fissato in L. 65, da valere anche nei rapporti contabili tra i gestori per i traffici di rispettiva competenza.
Fermo restando quanto previsto al comma precedente, per gli impianti singoli e duplex della categoria B di abbonamento l'addebito trimestrale degli scatti viene effettuato secondo gli scaglioni e le misure seguenti:
per impianti singoli:
fino a 100 scatti trimestrali L. 30 ciascuno
da 101 a 200 " " " 55 "
da 201 a 500 " " " 65 "
per impianti duplex:
fino a 150 scatti trimestrali L. 30 ciascuno
da 151 a 250 " " " 55 "
da 251 a 500 " " " 65 "
Per la stessa categoria B di abbonamento gli scatti successivi ai 500 trimestrali sono addebitati a L. 72 ciascuno.
Art. 16
#Comma 1
Alle comunicazioni interurbane tramite operatrice si applica una tariffa composta da una quota fissa per comunicazione pari a L. 250 e dalle seguenti quote per ogni unita' di tre minuti di comunicazione:
Comunicazioni interurbane settoriali. . . . . . . . . . . L. 50
Altre comunicazioni interurbane:
fino a 15 km. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 80
da oltre 15 fino a 30 km. . . . . . . . . . . . . . . " 150
da oltre 30 fino a 60 km. . . . . . . . . . . . . . . " 265
da oltre 60 fino a 120 km. . . . . . . . . . . . . . . " 340
da oltre 120 fino a 240 km. . . . . . . . . . . . . . . " 405
oltre 240 km. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 500
Art. 17
#Comma 1
L'utente ha facolta' di avvalersi, a sua scelta, del servizio tramite operatrice o di quello in teleselezione.
Art. 18
#Comma 1
Per ciascuna comunicazione interurbana effettuata da apparecchio a disposizione del pubblico e' dovuta, oltre alla relativa tariffa, la quota supplementare di L. 95.
Per le comunicazioni effettuate in teleselezione da apparecchi a gettone, l'importo dovuto e' percepito con l'incasso di un gettone per ciascuno impulso per la prima terna di impulsi e di un gettone per ciascuno dei primi due impulsi per le terne successive.
Il valore del gettone, ai fini del precedente comma e di quanto previsto dal secondo comma del precedente art. 9, e' fissato in L. 100.
Art. 19
#Comma 1
Quando una comunicazione tramite operatrice non ha luogo perche', al momento in cui e' stabilito il collegamento, il richiesto o il richiedente non risponde, e' dovuta una quota fissa pari a L. 250.
Il richiedente, che rinunzi espressamente al collegamento prima che sia trascorsa un'ora dalla richiesta, deve corrispondere una quota fissa pari a L. 250.
Art. 20
#Comma 1
Per la trasmissione di un preavviso telefonico, destinato a prefissare una comunicazione con un abbonato, il richiedente deve corrispondere una quota fissa pari a L. 250.
Per l'invio di un avviso telefonico, destinato a prefissare una comunicazione con una persona non abbonata al telefono, e' dovuta, oltre a quanto indicato nel precedente comma, la tassa di recapito dell'avviso per espresso al domicilio indicato, prevista dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 392, e successivi aggiornamenti.
Art. 21
#Comma 1
La tariffa da corrispondere per le commissioni telefoniche ordinarie e' fissata in L. 1.250 per ognuna.
Art. 22
#Comma 1
La soprattassa prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni per le comunicazioni interurbane e' fissata nella misura di L. 20 per ciascuna comunicazione. Essa non si applica alle comunicazioni interurbane settoriali.
Detta soprattassa e' gia' compresa nelle tariffe di cui ai precedenti articoli.
Art. 23
#Comma 1
Per ogni tratta di 200 metri (o frazione) di circuito urbano necessario per la realizzazione di collegamenti diretti urbani o di raccordo interurbano, si applica un canone trimestrale di L. 1.800 con un minimo di L. 9.000.
Qualora il circuito urbano venga utilizzato per la realizzazione di derivazioni esterne o per collegare direttamente apparecchi intercomunicanti, si applica per ciascun circuito, oltre a quanto indicato nel precedente comma, una quota suppletiva di canone pari a n. 1.000 scatti trimestrali.
Qualora il circuito urbano venga utilizzato per la realizzazione di collegamenti tra centralini, e/o impianti intercomunicanti, si applica per ciascun circuito, oltre a quanto indicato nel primo comma, una quota suppletiva di canone pari a n. 2.000 scatti trimestrali.
I contributi spese di nuovo impianto e di trasloco per ciascun terminale di utente dei collegamenti di cui ai commi precedenti sono pari a quelli stabiliti per il trasloco nell'art. 4.
Per ciascun collegamento a commutatore interurbano o speciale che comporti l'impegno di una linea di lunghezza non superiore a 10 km, e' dovuto un canone trimestrale di L. 45.000. Per la lunghezza eventualmente eccedente va applicato il canone di cui al primo comma.
I contributi spese di nuovo impianto e di trasloco per ciascun collegamento di cui al comma precedente sono pari a quelli stabiliti nell'art. 4.
Art. 24
#Comma 1
Per i circuiti interurbani nazionali necessari per la realizzazione di derivazioni esterne, di collegamenti a centrali interurbane o speciali e di collegamenti diretti in genere, si applicano, in base alla distanza tariffaria tra i punti estremi calcolata a norma del precedente art. 10, i canoni annui seguenti:
Circuiti settoriali . . . . . . . . . . . . . . . L. 990.000
Circuiti interurbani:
fino a 15 km. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.584.000
da oltre 15 fino a 30 km. . . . . . . . . . . " 2.970.000
da oltre 30 fino a 60 km. . . . . . . . . . . " 5.247.000
da oltre 60 fino a 120 km. . . . . . . . . . . " 6.732.000
da oltre 120 fino a 240 km. . . . . . . . . . . " 8.020.000
oltre 240 km. . . . . . . . . . . . . . . . . . " 9.900.000
Art. 25
#Comma 1
Gli abbonati collegati ad una centrale all'uopo equipaggiata che fruiscono, a loro richiesta, della documentazione del traffico interurbano ed internazionale, mediante periodica distinta delle comunicazioni effettuate, sono tenuti a corrispondere un compenso di L. 25 per ogni comunicazione documentata.
Art. 26
#Comma 1
Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Dalla medesima data il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1976, n. 800, e' abrogato.