DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 800/1976 - Norme in materia di tariffe telefoniche.

Norme in materia di tariffe telefoniche.

Numero 800 Anno 1976 GU 11.12.1976 Codice 076U0800

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-10-27;800

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667))((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".


Art. 2

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667))((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".


Art. 3

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667))((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".


Art. 4

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667))((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".


Art. 5

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667))((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".


Art. 6

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667))((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".


Art. 7

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667))((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".


Art. 8

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667))((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".


Art. 9

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667))((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".


Art. 10

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667))((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".


Art. 11

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667))((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".


Art. 12

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667))((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".


Art. 13

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667))((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".


Art. 14

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667))((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".


Art. 15

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667))((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".


Art. 16

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667))((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".


Art. 17

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667))((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".


Art. 18

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667))((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".


Art. 19

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667))((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".


Art. 20

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667))((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".


Art. 21

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667))((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".


Art. 22

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((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667))((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".


Art. 23

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667))((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".


Art. 24

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667))((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".


Art. 25

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667))((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".


Art. 26

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667))((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".


Art. 27

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667))((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".


Art. 28

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667))((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".