((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667))((1))
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".