DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 588/1979 - Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato.

Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato.

Numero 588 Anno 1979 GU 22.11.1979 Codice 079U0588

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-19;588

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

Alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato" sono apportate le seguenti modificazioni:
1) i prezzi delle basi chilometriche delle tariffe n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6 sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 1 al presente decreto;
2) i prezzi delle basi chilometriche ed il diritto fisso della tariffa n. 1-bis sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 2 al presente decreto;
3) i prezzi della tariffa n. 15 sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 3 al presente decreto;
4) i prezzi delle basi chilometriche ed i diritti fissi della tariffa n. 21 sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 4 al presente decreto;
5) i prezzi delle basi chilometriche ed i diritti fissi della tariffa n. 21-bis sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 5 al presente decreto;
6) i prezzi delle basi chilometriche ed i diritti fissi delle tariffe n. 22 e n. 23 sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 6 al presente decreto;
7) i prezzi della tariffa n. 25 per biglietti chilometrici sono fissati in lire 106.000 e in lire 59.600 rispettivamente per la prima e la seconda classe;
8) il prezzo del supplemento per l'occupazione di un posto cuccetta e' fissato in lire 5.100;
9) i diritti speciali, le tasse accessorie e i depositi cauzionali di cui all'allegato n. 1 alle predette "Condizioni e tariffe" sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 7 al presente decreto;
10) i supplementi di prezzo per l'occupazione di posti nelle carrozze letto circolanti in servizio interno ed i diritti di ammissione dovuti dai portatori di documenti che legittimano la esenzione dal pagamento del supplemento letto, previsti rispettivamente ai paragrafi 3 e 7 dell'allegato n. 11 alle predette "Condizioni e tariffe", sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 8 al presente decreto;
11) le tasse, le soprattasse ed i diritti, anche accessori, di ogni genere figuranti nel testo delle predette "Condizioni e tariffe" sono sostituiti con quelli riportati nell'allegato n. 9 al presente decreto;
12) i prezzi minimi per viaggiatore, sia per adulti sia per ragazzi, e per qualsiasi tariffa, salvo quella n. 14, sono fissati in L. 400 per la prima e in L. 300 per la seconda classe. Fanno eccezione i prezzi minimi delle tariffe per biglietti di abbonamento che sono fissati in L. 1.200 per la prima e in L. 600 per la seconda classe;
13) l'ultimo capoverso dell'art. 12, par. 3 e' modificato come segue:
"Nei casi previsti dal comma d) del par. 1 e dal comma c) del par. 2, dalla somma da rimborsare viene dedotto un diritto del 10% col minimo di L. 500 e col massimo di L. 1.600 per viaggiatore. In ogni caso non si da' luogo a rimborso se la somma da corrispondere al viaggiatore, dopo l'applicazione della deduzione di cui sopra, risulti inferiore a L. 500";
14) dopo il secondo capoverso del par. 5 dell'art. 23 e' aggiunto il seguente capoverso:
"Per i biglietti rilasciati per una distanza complessiva di oltre 1.000 chilometri, la validita' e' aumentata di due giorni";
15) la dizione "non oltre dieci giorni" figurante nel primo capoverso del par. 2 dell'art. 43 e nel primo capoverso del par. 2 dell'art. 45, e' sostituita dalla dizione "non oltre un mese";
16) il quinto capoverso dell'art. 44 e' sostituito con il seguente:
"Gli abbonamenti di cui alle precedenti lettere a), c) e d) si rilasciano per percorrenze non superiori a 250 chilometri. Tuttavia per quelli a favore dei docenti universitari e degli iscritti ad istituti di istruzione superiore a carattere universitario, nonche' per quelli a favore dei magistrati di ogni ordine e grado, la percorrenza massima e' elevata a 350 chilometri";
17) il secondo capoverso del par. 2 dell'art. 50 e' sostituito con il seguente:
"Tale data non puo' essere posteriore a due mesi da quella di emissione per i biglietti rilasciati in Europa e a sei mesi per quelli rilasciati nei Paesi extraeuropei";
18) il secondo periodo del secondo capoverso dell'art. 54 e' sostituito con il seguente:
"Tale data non puo' essere apposta oltre il termine di un mese da quella di emissione";
19) l'ultimo capoverso dell'art. 63 e' cosi' modificato:
"La Direzione generale delle ferrovie dello Stato ha facolta' di modificare i prezzi della presente tariffa in pari misura e con la stessa decorrenza delle variazioni apportate alle tariffe dei mezzi di superficie sulle corrispondenti relazioni";
20) all'allegato n. 11 sono apportate le seguenti modifiche:
al paragrafo 3, dopo la tabella dei prezzi, sono inseriti i seguenti punti:
"2. L'orario ufficiale stabilisce le relazioni per le quali vengono rilasciati i supplementi letto ed il corrispondente scaglione tariffario da applicare, relativamente ad ogni carrozza messa in circolazione in servizio ordinario.
3. Per le relazioni non espressamente indicate nel servizio di ogni singola carrozza, si applica lo scaglione tariffario stabilito per la relazione piu' breve, comprendente quella richiesta, servita dalla stessa carrozza".
Il testo del punto 10 e' soppresso e sostituito dal seguente:

10. Rimborso.

Il prezzo del supplemento letto viene rimborsato dietro restituzione del relativo supplemento:
a) per intero, se il posto letto non e' stato utilizzato a causa del ritardo del treno coincidente in arrivo o di ritardo di almeno un'ora sulla partenza del treno indicato sul supplemento letto, della soppressione del servizio di carrozza letti, di interruzione del traffico, o per altre cause dipendenti da esigenze di servizio. In tali casi la responsabilita' dell'Azienda ferroviaria e' limitata al solo rimborso di cui sopra;
b) con deduzione del 10% del suo importo se il posto letto viene disdetto in tempo utile a rimetterlo a disposizione del pubblico.
L'Azienda precisa con l'orario ufficiale tale termine di tempo;
c) con deduzione del 50% del suo importo se l'annullamento del posto non viene richiesto nei termini di cui alla precedente lettera b).
Nei casi di interruzione del viaggio in carrozze letti per fatto del viaggiatore non compete, di massima, diritto al rimborso.


Art. 2

#

Comma 1

Alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato" sono apportate le seguenti modificazioni:

I - Parte I - CONDIZIONI:

A) Titolo I, art. 1, par. 3: l'importo di L. 200, figurante nel secondo alinea, e' elevato a L. 1000.

B) Titolo III:
1) Capo I:
a) Art. 18: il testo del paragrafo 5 e' modificato come segue: "Il collo espresso deve essere ritirato entro 24 ore decorrenti dopo tre ore dall'arrivo effettivo del treno col quale il collo espresso e' stato trasportato; trascorso tale periodo incominciano a decorrere e sono gravate sul trasporto le tasse di sosta di cui all'Allegato n. 1".
b) Art. 18-bis: l'indicazione "par. 4" posta dopo quella relativa all'art. 40 e l'indicazione "par. 2" posta dopo quella relativa all'art. 42, figuranti, rispettivamente, nel paragrafo 4 e nel paragrafo 6, sono annullate.

2) Capo II:
a) Art. 22, par. 4: il testo del paragrafo e' modificato come segue:
"Il trasporto dei copertoni, degli attrezzi di carico e dei mezzi necessari per la conservazione delle cose, di proprieta' privata, viene eseguito in base alle condizioni stabilite nell'allegato n. 2-quater".
b) Art. 24, par. 1: nel testo dell'ultimo alinea, la dizione "a norma del quarto comma dell'art. 35, par. 2" e' modificata come segue: "a norma del terzo e quarto comma dell'art. 35, par. 2".

3) Capo III:
a) Art. 25, par. 2: il testo della lettera a) del punto B e' modificato come segue:
"a) del bollettino di trasporto (originale), che rimane presso l'Amministrazione";
b) Art. 33, par. 1: nel testo del secondo alinea, la dizione "per le merci ascritte alle categorie 12ª, 13ª e 14ª" dell'allegato 7" e' modificata come segue: "per le merci ascritte alle categorie 11ª, 12ª, 13ª e 14ª dell'allegato n. 7".
c) Art. 42, par. 2:
il testo del terzo alinea e' modificato come segue:
"E' fatta eccezione per le cose oggetto di spedizioni di messaggerie, le quali devono essere ritirate entro 24 ore decorrenti dopo tre ore dall'arrivo della spedizione".
nel testo dell'ultimo alinea, la dizione "in base al quarto comma dell'art. 35, par. 2," e' modificata come segue:
"in base al terzo e al quarto comma dell'art. 35, par. 2,".

II. - Parte II - TARIFFE.

A) Capo I:
1) Art. 61, par. 1:
a) il testo del secondo alinea del comma b) e' sostituito dal seguente:
"La distanza minima tassabile, anche per i trasporti fruenti di agevolazioni particolari, e' di km 30. Essa e' ridotta a km 15 per le rispedizioni e per i trasporti in servizio cumulativo italiano quando trattasi - in entrambi i casi - di merci tassabili con le classi di prezzi di cui al capo VII, titolo B, punto 1".
b) il testo del comma d) e' sostituito dal seguente:
"I trasporti fruenti di tariffe, classi di prezzi o riduzioni vincolate ad una distanza minima si tassano in base a tale distanza, anche se quella effettiva sia inferiore, quando questo modo di tassazione risulti piu' favorevole per l'utente rispetto alla
tassazione con altra tariffa, classe di prezzi o riduzione non
vincolata ad una distanza minima o vincolata ad una distanza
minore".
2) Art. 61, par. 2: il testo del paragrafo e' sostituito dal
seguente:
"Per le spedizioni in piccole partite (art. 64, par. 1) la tassa minima e' di L. 5.700, salve le eccezioni stabilite nelle singole tariffe.
Per le spedizioni a carro (art. 64, par. 2) la tassa minima per ogni carro e' la seguente:
a) nel servizio interno (comprese le rispedizioni di cui all'art.
70) e cumulativo italiano: L. 72.000;
b) nel servizio internazionale: L. 57.600.
Le suddette misure si riferiscono ai trasporti effettuati con carri a 2 assi; per quelli effettuati con carri a piu' di 2 assi od a carrelli, le stesse devono essere moltiplicate per il coefficiente previsto dall'art. 64, par. 4.
Quando una spedizione sia costituita da piu' merci soggette a tasse minime diverse, la tassa minima cui deve intendersi soggetta l'intera spedizione e' quella piu' elevata.".
3) Art. 63: il titolo e il testo dell'articolo sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 63 - Prezzi applicabili. - Le spedizioni a bagaglio, in piccole partite ed a carro si tassano con i prezzi risultanti dalle tariffe loro proprie, secondo quanto disposto dai capi II e seguenti della presente parte II.
Per la tassazione delle spedizioni a carro (art. 64, par. 2) le tariffe prevedono prezzi singoli o classi di prezzi; ciascuna classe di prezzi puo' essere articolata in piu' serie corrispondenti a determinati vincoli di peso (art. 64, par. 4).".
4) Art. 64:
a) il testo del comma B) del par. 3 e' sostituito dal seguente:
"Per le spedizioni a carro il peso minimo tassabile e' indicato,
per ciascuna voce merceologica, nella "Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a carro" (parte III), ovvero nelle singole tariffe, in mancanza esso e' di kg 6.000.
Per le spedizioni effettuate con carri dei tipi di cui al seguente prospetto i pesi minimi tassabili sono quelli ivi indicati, salve le eccezioni previste nelle singole tariffe:





Tipi di carri




Peso minimo tassabile per carro Tonn.





b) carri coperti a 2 assi di capacita pari o
superiore a 70 mc (1). . . . . . . . . . . . . | 15

c) carri a 3 o 4 assi od a carrelli. . . . . . | 15
|
d) carri a piu di 4 assi. . . . . . . . . . . .| 30
|
e) carri a piano di carico ribassato . . . . . | 5 per asse



-------------
(1) Con esclusione dei carri privati, dei carri isotermici e riregeranti, nonche' di quelli a tetto apribile caricati con merci per le quali e' prevista la fornitura di un carro scoperto.

b) il testo del par. 4, e' sostituito dal seguente:
"Fermi restando i pesi minimi di cui al precedente par. 3, comma B), i vincoli di peso per l'applicazione dei prezzi delle diverse classi di tariffa o delle diverse serie delle singole classi di tariffa (art. 63) sono i seguenti:
a) per i trasporti effettuati con carri a 2 assi, quelli di 6, 10, 15, 20 o 25 tonnellate;
b) per i trasporti effettuati con carri a piu' di 2 assi od a carrelli, quelli che si deducono dai vincoli di peso di cui al precedente comma a) mediante l'applicazione del coefficiente 1,5.
Le singole tariffe o la "Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a carro i possono prevedere vincoli di peso diversi da quelli sopra indicati.
Le spedizioni aventi un peso effettivo intermedio fra due vincoli di peso si tassano sul peso reale arrotondato (art. 61, par. 3-a) con i prezzi delle classi o delle serie delle singole classi stabiliti per il vincolo di peso piu' basso ovvero sul vincolo di peso maggiore con i prezzi corrispondenti a tale vincolo, a seconda che l'uno o
l'altro modo di tassazione risulti piu' vantaggioso per l'utente."
5) Art. 65, par. 3:
a) il testo del primo e del secondo alinea e' sostituito dal seguente:
"Nel caso in cui le caratteristiche tecniche delle spedizioni di cui ai precedenti par. 1 e 2 richiedano l'effettuazione, per necessita' di esercizio, di un apposito treno straordinario, le tasse di porto vengono calcolate in base alle tariffe competenti, maggiorate delle aliquote previste dai par. 1 e/o 2, per il percorso dalla stazione di partenza a quella di destinazione. Inoltre, per la tratta effettuata con treno straordinario, si applica una tassa di percorso di L. 3.200 per carro e per chilometro, con il massimo di L.
16.000 per treno e per chilometro.
b) l'importo della tassa di L. 205 per carro e per chilometro, figurante nel terzo alinea, e' elevato a L. 250.
6) Il testo dell'art. 66 - Spedizioni a carro costituite da merci diverse - e' sostituito dal seguente:
"par. 1. - Definizione. - Si considerano merci diverse, ai fini del computo delle tasse di porto, quelle ascritte a voci diverse della "Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a carro.
par. 2. - Limiti di applicazione. - Ricadono sotto le disposizioni di cui al presente articolo le spedizioni costituite da merci diverse tassabili con i prezzi previsti al capo VII, titolo B), eccettuate quelle per le quali le singole tariffe prescrivono particolari norma di tassazione.
par. 3. - Tassazione delle spedizioni di merci diversi delle quali sia stato dichiarato distintamente il peso di ogni singola merce. - Le spedizioni a carro costituite da merci diverse, di ognuna delle quali sia stato dichiarato il peso, si tassano come segue:
a) se costituite da merci ascritte a due o tre voci di nomenclatura, sul peso effettivo di ciascuna merce (o insieme di merci ascritte ad una stessa voce), arrotondato ai 100 kg superiori, in base ai prezzi della classe o tariffa ad essa competente e corrispondente al vincolo di peso cui e' soggetta la spedizione in relazione al suo peso complessivo. Nel caso in cui le merci diverse siano soggette a pesi minimi tassabili differenti tra loro, il peso da prendere in considerazione agli effetti della tassazione non deve essere inferiore al piu' elevato fra detti pesi minimi.
L'eventuale differenza per raggiungere il peso minimo tassabile (art. 64, par. 3, comma B) o il vincolo di peso che comporta la tassazione piu' vantaggiosa per l'utente (art. 64, par. 4) si attribuisce alla merce (o all'insieme di merci ascritte ad una stessa voce) di peso maggiore o, in caso di pesi uguali, a quella cui competono prezzi piu' elevati;
b) se costituite da merci ascritte a piu' di tre voci di nomenclatura (pos. stat. 7536-6):
ove trattisi esclusivamente di merci tassabili con le classi di cui al capo VII, titolo B, punto 2, in base agli stessi criteri di tassazione di cui al precedente punto a);
negli altri casi, in base agli stessi criteri di tassazione previsti per le merci diverse delle quali non sia stato dichiarato il peso di ogni singola merce, di cui al successivo par. 4.
par. 4. - Tassazione delle spedizioni di merci diverse delle quali non sia stato dichiarato distintamente il peso di ogni singola merce.
- Le spedizioni a carro costituite da merci diverse delle quali non sia stato dichiarato distintamente il peso di ogni singola merce (pos. stat. 7535-8 e pos. stat. 7536-6) si tassano come segue:
a) se costituite esclusivamente da merci tassabili con le classi di cui al capo VII, titolo B, punto 1, sul peso totale delle merci stesse, in base ai prezzi della classe A. Nel caso in cui le spedizioni suddette comprendano merci alle quali, in base alla "Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a carro", competano tariffe speciali o eccezionali, alle spedizioni stesse non si applicano le disposizioni previste dalle predette tariffe;
b) se costituite esclusivamente da merci tassabili con le classi di cui al capo VII, titolo B, punto 2, sul peso totale delle merci stesse in base alla classe competente alla merce maggiormente tassata fra quelle che compongono la spedizione. Ove il peso totale delle merci sia inferiore al peso minimo tassabile per esse previsto dall'art. 64, par. 3, comma B), il peso da prendere a base per la tassazione dovra' essere quest'ultimo o, in caso di piu' pesi minimi tassabili, il piu' elevato fra essi;
c) se costituite da merci tassabili in parte con le classi previste al punto 1 e in parte con le classi previste al punto 2 del suddetto capo VII, titolo B, in base a quello dei criteri di cui ai precedenti punti a) o b) la cui applicazione comporti la tassazione piu' elevata.
par. 5. - Norme particolari. - Per le spedizioni di cui al presente articolo l'Amministrazione puo' stabilire particolari tassazioni medie, che rendano piu' agevole il calcolo delle tasse di porto".
7) Art. 67, par. 1:
il testo del comma a) e' soppresso;
la tabella delle soprattasse, di cui all'attuale comma b), e' sostituita da quella riportata nell'allegato n. 10 al presente decreto;
la tabella delle soprattasse, di cui all'attuale comma c), e' sostituita da quella riportata nell'allegato n. 11 al presente decreto;
gli attuali commi b) e c) sono modificati, rispettivamente, in a) e b).

B) Capo II - Art. 71:
1) par. 2: gli importi di L. 280 e di L. 180 relativi all'utilizzazione dei bagagliai sono elevati, rispettivamente, a L. 340 e a L. 220.
2) par. 3: la dizione "Ciclomotori usati di cilindrata fino a 49 cmc..." e' sostituita dalla seguente "(Ciclomotori a due ruote, usati...".
3) par. 4: il testo e' sostituito da quello riportato nell'allegato n. 12 al presente decreto.

C) Capo III - Art. 72:
1) par. 1: il deposito di L. 222.000 per la richiesta di treno speciale e' elevato a L. 300.000;
2) par. 2:
gli importi della tariffa del treno speciale di L. 4.200 e del relativo prezzo minimo di L. 222.000 sono elevati, rispettivamente, a L. 5.000 e a L. 300.000; la tassa di L. 205 per carro e per chilometro e' elevata a L. 250;
il testo del quarto alinea e' soppresso.

D) Capo IV - Tariffe ordinarie:
1) Tariffa n. 1 - Titolo III - Prezzi: le tabelle dei prezzi delle serie A e B sono sostituite da quelle riportate nell'allegato n. 13 al presente decreto.
2) Tariffa n. 2:
Il titolo della tariffa e' modificato come segue:
"Merci in genere spedite a carro";
Titolo I - Limiti di applicazione: il testo del punto 2 e' soppresso;
Titolo III - Prezzi: l'attuale testo e' sostituito dal seguente: "I prezzi applicabili sono quelli risultanti al capo VII, titolo B.
La classe di prezzi e' indicata, voce per voce, nella "Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a carro".

E) Capo V - Tariffe speciali:
1) Tariffa speciale n. 103:
Titolo I - Limiti di applicazione: il testo e' sostituito dal seguente:
"La "Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a carro" indica quali sono le merci ammesse e, per ciascuna di esse, la categoria di appartenenza".
Titolo II - Resa: il testo dell'ultimo alinea e' modificato come segue:
"Alle condizioni di cui agli articoli 40, par. 5, e 69, il mittente puo' richiedere il trasporto, per tutto o parte del percorso, con treni viaggiatori o con treni merci celeri.
La soprattassa e' ridotta al 40% in caso di inoltro con treni viaggiatori diretti e al 20% in casi di inoltro con treni viaggiatori locali o con treni merci celeri. Per il trasporto da effettuarsi con treni viaggiatori o con treni merci celeri per l'allacciamento con il treno derrate, la soprattassa anzidetta si applica soltanto a tale percorso di congiunzione considerato isolatamente".
Titolo III - Prezzi:
a) il testo del punto 1 e' sostituito da quello riportato nell'allegato n. 14 al presente decreto;
b) il punto 2 e' soppresso.
2) Tariffa Speciale n. 104:
Titolo III - Prezzi:
a) le tabelle della serie A, B e C sono sostituite da quelle riportate nell'allegato n. 15 al presente decreto;
b) al testo dell'ultimo alinea e' aggiunto il seguente periodo:
"Nei casi di trasporti di ovini, per i quali vengano richiesti ed impiegati due o piu' carri, e' consentito che il bestiame di accompagnamento venga caricato tutto in uno stesso carro, ferma restando la tassazione in base al minimo di 70 capi previsto dalla serie C (ovini)".
Titolo IV - il testo del primo alinea della condizione particolare 4ª e' sostituito dal seguente:
"Nel caso di spedizioni miste costituite da bestiame di cui alla presente tariffa e da altre merci concaricate (escluse quelle trasportate gratuitamente, di cui alla precedente condizione particolare 3ª) la tassazione si effettua separatamente, per il bestiame e per le altre merci, come se si trattasse di due distinte spedizioni a carro. Peraltro, alle altre merci concaricate potranno essere applicati, se piu' convenienti rispetto alla tassazione competente, i prezzi previsti dalla classe A - Serie 1 sul loro peso effettivo arrotondato con il minimo di 3.000 kg, sempreche' si tratti di merci tassabili, con le classi di prezzi di cui al capo VII, titolo B. Nel caso in cui siano utilizzati carri dei tipi indicati alle lettere b) e c) dell'elenco figurante al pulito B) del par. 3 dell'articolo 64, per la tassazione delle altre merci non si tiene conto dei pesi minimi tassabili ivi indicati.
3) Tariffa speciale n. 105: il titolo e il testo della tariffa vengono sostituiti da quelli riportati nell'allegato n. 16 al presente decreto.
4) Tariffa speciale n. 106: il testo del titolo III - Prezzi e' sostituito dal seguente:
"Il prezzo di trasporto si calcola in base al peso delle cose spedite e in base al valore dichiarato dallo speditore.
La tassazione sul peso ha luogo, secondo i casi, in base ai prezzi:
della tariffa ordinaria n. 1 - Serie A (colli espressi);
della tariffa ordinaria n. 2 - Classe A, limitatamente alle serie 1 e 2.
La tassazione sul valore si effettua per ogni 100 km indivisibili e per ogni 1.000 lire indivisibili in base al prezzo di:
L. 11,50, per le spedizioni a collo espresso;
L. 3,00, per le spedizioni a carro,
col minimo di L. 1.500 per spedizione".
5) Tariffa speciale n. 107:
Titolo I - Limiti di applicazione: l'indicazione di "L. 1.000" risultante alla fine del testo dei punti b), c), d) ed e) e' modificata in L. 2.000";
Titolo III - Prezzi e modalita' di pagamento: il testo del punto 1 e' sostituito da quello riportato nell'allegato n. 17 al presente decreto.
6) Tariffa speciale n. 108 - Serie B:
. Titolo III - Prezzi: il testo del titolo e' sostituito da quello riportato nell'allegato n. 18 al presente decreto;
Titolo IV - Condizioni particolari:
a) Condizione particolare 2ª: la tassa di sorveglianza indicata in L. 1.440 e' elevata a L. 1.750;
b) Condizione particolare 3ª: il testo del primo e del secondo alinea e' sostituito dal seguente:
"Nel caso di spedizioni miste costituite da esplosivi o materie radioattive di cui alla presente Serie e da altre merci concaricate, fatti salvi i divieti di carico espressamente previsti dalle "Condizioni di trasporto" delle singole categorie delle predette merci riportate nell'allegato n. 7, la tassazione si effettua separatamente per gli esplosivi o le materie radioattive e per le altre merci, come se si trattasse di due distinte spedizioni a carro.
Peraltro, alle altre merci concaricate potranno essere applicati, se piu' convenienti rispetto alla tassazione competente, i prezzi previsti dalla classe A - Serie I sul loro peso effettivo arrotondato con il minimo di 3.000 kg, sempre che si tratti di merci tassabili con le classi di prezzi di cui al capo VII, titolo B. Nel caso in cui siano utilizzati carri dei tipi indicati alle lettere dalla b) alla e) dell'elenco figurante al punto B) del par. 3 dell'art. 64, per la tassazione delle altre merci non si tiene conto dei pesi minimi tassabili ivi indicati".
c) Condizione particolare 4ª: la tassa di L. 205 per carro e per chilometro e' elevata a L. 250.
7) Tariffa speciale n. 109:
Titolo III: la tabella dei prezzi e' sostituita da quella riportata nell'allegato n. 19 al presente decreto.
Titolo IV, condizione particolare 2ª: la tassa di L. 5.200 per il nolo di addobbi funebri e' elevata a L. 6.300.
8) Tariffa speciale n. 110:
Titolo III - Prezzi:
a) la tabella di cui al punto 4 e' sostituita da quella riportata nell'allegato n. 20 al presente decreto.
b) il testo del punto 7 e' sostituito dal seguente:
"In deroga a quanto stabilito dall'art. 61, par. 1, per le spedizioni di grandi containers la distanza minima tassabile e' di km 200.
Le spedizioni di grandi containers, nel trasporto sia a carico che a vuoto, sono esenti dall'applicazione della soprattassa di cui all'art. 65, par. 1.
Le spedizioni di grandi containers nel trasporto a vuoto sono esenti dalla tassa minima di cui all'art. 61, par. 2".
c) il testo del comma b) del punto 12 e' sostituito dal seguente:
"i prezzi competenti della categoria 40 maggiorati del 50% se la somma delle categorie dei "grandi containers" concaricati e' superiore a 40 ma non eccede 60 e se, per i carichi, il loro peso lordo complessivo non supera 54 tonn., oppure se trattasi di 2 "grandi containers" carichi della categoria 20 il cui peso lordo complessivo superi 36 tonn.".
Titolo IV - Condizioni particolari. - Il testo del primo e del secondo alinea della condizione particolare 5ª e' sostituito dal seguente:
"Nel caso di spedizioni miste costituite da "grandi containers" di cui alla presente tariffa e da altre merci concaricate, la tassazione si effettua separatamente, per i "grandi containers" e per le altre merci, come se si trattasse di due distinte spedizioni a carro.
Peraltro alle altre merci concaricate potranno essere applicati se piu' convenienti rispetto alla tassazione competente i prezzi previsti dalla classe A - Serie I sul loro peso effettivo arrotondato con il minimo di 3.000 kg sempreche' si tratti di merci tassabili con le classi di prezzi di cui al capo VII, titolo B. Nel caso siano utilizzati carri dei tipi indicati alle lettere dalla c) alla e) dell'elenco figurante al punto B) del par. 3 dell'art. 64, per la tassazione delle altre merci non si tiene conto dei pesi minimi tassabili ivi indicati".
9) Tariffa speciale n. 111:
il titolo della tariffa e' modificato come segue:
"Spedizioni di "Rimorchi e semirimorchi stradali" carichi o vuoti fra determinati centri attrezzati".
Titolo III - Prezzi:
a) la tabella di cui al punto 3 e' sostituita da quella riportata nell'allegato n. 21 al presente decreto;
b) il testo del punto 6 e' sostituito dal seguente:
"In deroga a quanto stabilito dall'art. 61, par. 1, per le spedizioni di rimorchi e semirimorchi stradali la distanza minima tassabile e' di km 200.
Le spedizioni di rimorchi e semirimorchi stradali, nel trasporto sia a carico che a vuoto, sono esenti dall'applicazione della soprattassa di cui all'art. 65, par. 1.
Le spedizioni di rimorchi e semirimorchi stradali nel trasporto a vuoto sono esenti dalla tassa minima di cui all'art. 61, par. 2".
Titolo IV - Condizioni particolari: il testo del primo e del secondo alinea della condizione particolare 5ª e' sostituito dal seguente:
"Nel caso di spedizioni miste costituite da rimorchi e semirimorchi stradali carichi o vuoti di cui alla presente tariffa e da altre merci concaricate, la tassazione si effettua separatamente, per i rimorchi e semirimorchi stradali e per le altre merci, come se si trattasse di due distinte spedizioni a carro. Peraltro, alle altre merci concaricate potranno essere applicati, se piu' convenienti rispetto alla tassazione competente, i prezzi previsti dalla classe A - Serie I sul loro peso effettivo arrotondato con il minimo di 3.000 kg, sempreche' si tratti di merci tassabili con le classi di prezzi di cui al capo VII, titolo B. Nel caso in cui siano utilizzati carri dei tipi indicati alle lettere dalla c) alla e) dell'elenco figurante al punto B) del par. 3 dell'art. 64, per la tassazione delle altre merci non si tiene conto dei pesi minimi tassabili ivi indicati".

F) Capo VI:
1) Tariffa eccezionale n. 201:
il testo del titolo I - Limiti di applicazione e prezzi, e' sostituito da quello riportato nell'allegato n. 22 al presente decreto;
l'attuale numerazione del titolo II - Condizioni particolari, e' modificata in III;
Titolo III - Condizioni particolari - Condizione particolare 1ª:
a) l'indicazione "Serie A, B, C e D" e' sostituita dalla seguente: a Categorie a, (eccettuati gli estratti, i preparati e le conserve, di carni), b e c;
b) l'indicazione "Serie E" e' sostituita dalla seguente: "Categoria d".
2) Tariffa eccezionale n. 203: le tabelle di cui alle serie A, B e C sono sostituite da quelle riportate nell'allegato n. 23 al presente decreto.
3) Tariffa eccezionale n. 204: la tabella di cui al titolo II - Prezzi, e' sostituita da quella riportata nell'allegato n. 24 al presente decreto.
4) Tariffa eccezionale n. 209: la tabella e' sostituita da quella riportata nell'allegato n. 25 al presente decreto.
5) Tariffa eccezionale n. 216: la tabella e' sostituita da quella riportata nell'allegato n. 26 al presente decreto.
6) Tariffa eccezionale n. 221:
a) le tabelle di cui alle serie A, B e C sono sostituite da quelle riportate nell'allegato n. 27 al presente decreto;
b) Condizione particolare 2ª: la tassa di prenotazione di L. 2.100 dovuta per il traghettamento delle autovetture e' elevata a L. 2.600;
c) Condizione particolare 6ª:
il prezzo di L. 4.600 per gli adulti e di L. 2.300 per i
ragazzi, e' elevato, rispettivamente a L. 5.100 e a L. 2.600;
la tabella dei supplementi per i posti in poltrona o in
cabina e' sostituita da quella riportata nell'allegato n. 28 del presente decreto;
d) Condizione particolare 7ª:
la tassa di L. 3.400 per ogni 25 kg indivisibili di
bagaglio a mano eccedenti il peso di kg 50, e' levata a L. 4.100;
la tassa di L. 1.700 per capo o di L. 1.300 per ogni 10 kg
indivisibili, prevista per gli animali vivi trasportati dai passeggeri, e' elevata a L. 2.100 per capo o a L. 1.600 per ogni 10 kg indivisibili;
e) Condizione particolare 10ª: il prezzo fisso di L. 14.400 previsto nel testo del primo e del secondo alinea e' elevato a L.
17.300.
7) Tariffa eccezionale n. 251:
a) il titolo della tariffa e' modificato come segue:
"Merci destinate, via terra, a Paesi non membri delle Comunita' europee";
b) il testo del titolo II - Prezzi, e' sostituito dal seguente:
"I prezzi applicabili sono quelli della tariffa ordinaria n. 2 o
della tariffa speciale n. 105, ridotti del 15%".
c) nel titolo III, alla condizione particolare, 3ª:
il testo del sub b) e' sostituito dal seguente:
"agli effetti usati, alle masserizie ed alle merci che, in base alla "Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a carro", sono tassate con le tariffe speciali (fatta eccezione per quelle ascritte alla tariffa speciale n. 105) o con le tariffe eccezionali, nonche' alle merci comprese nell'allegato I al Trattato che istituisce la Comunita' europea per il carbone e per l'acciaio, di cui alla legge 25 giugno 1952, n. 766";
e' istituito il sub c) avente il seguente testo:
"alle spedizioni miste, costituite in parte da merci soggette alla tariffa ordinaria n. 2 o alla tariffa speciale n. 105 e in parte da merci soggette ad altre tariffe speciali o a quelle eccezionali".
8) Tariffa eccezionale n. 252:
a) il testo del titolo II - Prezzi - e' sostituito dal seguente:
"I prezzi applicabili sono quelli della tariffa ordinaria n. 2 o della tariffa speciale n. 105, ridotti del 15%".
b) nel titolo III, alla condizione particolare 2a :
il testo del sub b) e' sostituito dal seguente:
"agli effetti usati, alle masserizie ed alle merci che, in base alla "Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a carro", sono tassate con le tariffe speciali (fatta eccezione per quelle ascritte alla tariffa speciale n. 105) o con le tariffe eccezionali, nonche' alle merci comprese nell'allegato I al trattato che istituisce la Comunita' europea per il carbone e per l'acciaio, di cui alla legge 25 giugno 1952, n. 766";
e' istituito il sub c) avente il seguente testo:
"alle spedizioni miste costituite in parte da merci soggette alla tariffa ordinaria n. 2 o alla tariffa speciale n. 105 e in parte da merci soggette ed altre tariffe speciali o a quelle eccezionali".
9) Tariffa eccezionale n. 253: il testo del titolo II - Prezzi - e' sostituito da quello riportato nell'allegato n. 29 al presente decreto.

G) Capo VII:
1) Titolo A) Spedizioni a bagaglio: la tabella di cui alla serie 1ª e' sostituita da quella risultante nell'allegato n. 30 al presente decreto.
2) Titolo B) Spedizioni a carro:
a) punto 1: la tabella dei prezzi relativi alle classi dalla n. 41 alla n. 87 e' sostituita da quella dei prezzi delle classi dalla A alla M risultante nell'allegato n. 31 al presente decreto.
b) punto 2: le tabelle dei prezzi relativi alle classi dalla 601 alla 820 sono sostituite da quelle risultanti nell'allegato n. 32 al presente decreto.

III - Parte III: la "Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a carro" e' sostituita da quella risultante nell'allegato n. 33.

IV. - Allegati:

A) Allegato n. 1:
il testo delle tabelle delle tasse accessorie e' sostituito da quello risultante nell'allegato n. 34 al presente decreto.
nella tabella per il computo della tassa per la dichiarazione dell'interesse alla riconsegna in servizio internazionale le tasse minime applicabili, sono elevate, rispettivamente, da L. 4.000 a L. 4.800 e da L. 8.000 a L. 9.600.

B) Allegato n. 2:
1) Il testo del punto 3.3.1 e' modificato come segue:
"Le spedizioni di merci in contenitori piccoli possono essere effettuate a carro o a messaggerie".
2) Il testo del punto 4.2.1 e' sostituito dal seguente:
"Le spedizioni in piccole partite si tassano con i prezzi della T.O. n. 1 - Serie B, senza tener conto - ove ricorrano - delle maggiorazioni di peso previste per le merci ingombranti".
3) Dopo il punto 4.2.1 e' inserito il seguente punto:
"4.2.2 il peso minimo tassabile per ciascun contenitore e' fissato nelle seguenti misure:
categoria A: kg 200
categoria B: kg 350
categoria C: kg 500".
4) Il testo del punto 4.3.1 e' sostituito dal seguente:
"Le spedizioni a carro si tassano con i prezzi previsti dal capo VII, titolo B, delle presenti condizioni e tariffe o dalle altre tariffe competenti".
5) La tabella delle tasse di utilizzazione per i trasporti in servizi interno, di cui al punto 4.4, e' sostituita da quella riportata nell'allegato n. 35 al presente decreto.
6) Le tasse per la tardata restituzione dei contenitori indicate in L. 1.500 e in L. 3.000, di cui al punto 5.1.4, sono elevate, rispettivamente, a L. 1.800 ed a L. 3.600.
7) Le tasse per l'indennizzo dei contenitori, indicate in L. 15.000 e L. 30.000, di cui al punto 5.1.5, sono elevate, rispettivamente, a L. 18.000 ed a lire 36.000.
8) Le tasse per la pulizia dei contenitori indicate in L. 400 e L. 800, di cui al punto 5.1.7., sono elevate, rispettivamente, a L. 500 e a L. 1.000.

C) Allegato n. 2-ter:
1) Punto 3.7.3: il testo del punto e' sostituito dal seguente:
"il termine per la restituzione degli attrezzi alla ferrovia e' fissato in 24 ore decorrenti dallo spirare dei termini previsti per l'asportazione delle cose oggetto del trasporto".
2) Punto 3.7.5: gli importi di L. 100 e L. 160 sono elevati, rispettivamente, a L. 120 e L. 200.
3) Punto 4.6.2: gli importi di L. 100, L. 160 e L. 220 sono elevati, rispettivamente, a L. 120, L. 200 e L. 280.
4) Punto 5.1.3: gli importi di L. 700 e L. 1.300 sono elevati, rispettivamente, a L. 850 e L. 1.700.

D) Allegato n. 2-quater: il testo dell'allegato e' sostituito da quello riportato nell'allegato n. 36 al presente decreto.

E) Allegato n. 3:
il testo dell'art. 1, primo alinea, e' sostituito dal seguente: "Le spedizioni di liquidi in genere, nonche' quelle di gas compressi o liquefatti, in carni serbatoio, si tassano in base alle classi di tariffa risultanti dalla "Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a carro" o dalle singole tariffe, col minimo di 10 tonnellate, per i trasporti effettuati con carri serbatoio a 2 assi, di 15 tonnellate, per quelli effettuati con carri serbatoio a 3 o 4 assi anche a carrelli e di 30 tonnellate, per quelli effettuati con carri serbatoio a piu' di 4 assi".
la tassa di lavatura prevista dagli art. 2 e 7 nella misura di L. 24.000 e' elevata a L. 30.000.

F) Allegato n. 6: le tasse e i diritti di ogni genere in esso previsti sono sostituiti da quelli riportati nell'allegato n. 37 al presente decreto.

G) Allegato n. 7:
1) Art. 47: la tassa fissa per la ripulitura dei carri prevista in L. 24.000 e' elevata a L. 30.000.
2) Art. 135:
1. Punto (2): la tassa di L. 205 per carro e per chilometro e' elevata a L. 250.
2. Punto (3):
a) comma a):
la tassa di sosta per le merci non sostanti sui carri
prevista in L. 180 per quintale indivisibile e il relativo minimo di L. 360 per spedizione sono elevati, rispettivamente, a L. 220 e a L. 440;
la tassa di sosta per le merci sostanti sui carri previsti
in L. 180 per quintale indivisibile e per ogni 24 ore ed i relativi minimi di L. 13.200 per carro per le prime 24 ore e di L. 19.200 per carro per ogni periodo di 24 ore successive sono elevati, rispettivamente, a L. 220, a L. 16.000 e a L. 23.500;
b) comma c): la tassa di L. 800 dovuta per la guardia speciale e' elevata a L. 1.000.

H) Allegato n. 9: i corrispettivi di cui alle tariffe n. 1, 2 e 3 sono sostituiti da quelli riportati nell'allegato n. 38 al presente decreto.

V. - Appendice:

A) Punto 2°:
1) Art. 4: la tabella dei corrispettivi per il trasporto dei carri ferroviari su strada ordinaria e' sostituita da quella risultante nell'allegato n. 39 al presente decreto.
2) Art. 6: la tassa di sosta del carrello di L. 3.750 per ogni ora di ritardo e il corrispettivo forfettario di L. 7.500 sono elevati, rispettivamente, a L. 4.500 e a L. 9.000.

B) Punto 3°: le misure minime di L. 60 per quintale/ chilometro e di L. 600 per spedizione e massime di L. 150 per quintale/km e di L. 1.500 per spedizione, previste al punto 6, sono elevate, rispettivamente, a L. 70, a L. 700, a L. 180 e a L. 1.800.

C) Punto 4°: il compenso di L. 200 per collo previsto nel testo della nota (6) per i trasporti interessanti la linea Tirano-Confine Svizzero e' elevato a L. 240.

D) Punto 5°: il testo dell'ultimo alinea del punto 1, sub B) e' sostituito dal seguente:
"La riduzione del 25% prevista nei casi suddetti non e' estensibile ai trasporti di cui ai successivi punti 2 e 7 e alle tasse accessorie".

E) Punto 8°: la tassa di L. 15.000, prevista al comma quarto del titolo I e al comma terzo del titolo II, e' elevata a L. 18.000.

F) Punto 9°: la tabella delle soprattasse per l'uso di determinati binari di raccordo o per carico e scarico in punti determinati da contabilizzare sui documenti di trasporto e' sostituita da quella riportata nell'allegato n. 40 al presente decreto.

G) Punto 12°:
1) Art. 1: il testo del sub a) e' sostituito dal seguente:
"a) per le spedizioni a piccola velocita' (o a velocita' ordinaria) i prezzi per carro delle seguenti classi contenute nell'allegato alla presente tariffa:
classe 1-a per i carri a 2 assi;
classe 1-b per i carri a piu' di 2 assi od a carrelli";
2) Art. 4: il riferimento alla tassa fissa (art. 63, par. 2, CT) e' soppresso;
3) Art. 5: nel testo del sub b) il riferimento alle classi e' modificato come segue:
classe 2-a per i carri a 2 assi;
classe 2-b per i carri a piu' di 2 assi od a carrelli.
4) Art. 9 - Rispedizioni d'ufficio: il titolo ed il relativo testo sono soppressi; conseguentemente l'attuale numerazione dell'art. 10 e' modificata in 9.
5) Allegato: la tabella dei prezzi e' sostituita con quella riportata nell'allegato n. 41 al presente decreto.

H) Punto 14°, art. 12:
1) Il deposito per la richiesta dell'autotreno o dell'autocarro previsto al paragrafo 1 nelle misure di L. 7.800 e 3.900 e' elevato, rispettivamente, a L. 9.400 e a L. 4.700.
2) Le tasse di sosta, previste al paragrafo 4 nelle misure di L. 2.000, L. 2.600, L. 3.300 e L. 3.900 sono elevate, rispettivamente, a L. 2.400 a L. 3.200, a L. 4.000 e a L. 4.800.

I) Punto 15°: il diritto fisso di L. 1.000 e la tassa di L. 5.000, previsti al comma 4°, sono elevati, rispettivamente, a L. 1.200 e L.
6.000.


Art. 3

#

Comma 1

Per il traffico svolto in base a tariffe o ad accordi internazionali, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle scadenze rispettivamente previste.


Art. 4

#

Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il 1 dicembre 1979.