Limitatamente alle prove di concorso per l'assunzione dei magistrati militari, l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e' sostituito dagli articoli 8 e 12 del regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, cosi' come sostituiti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617.
Tutte le altre operazioni relative al procedimento per l'assunzione dei magistrati militari restano disciplinate dagli articoli 20 e 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, e, in quanto applicabili, dalle norme contenute nel capo I del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1