All'allegato IX del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, dopo il punto 5 e' aggiunto il seguente: «6 (Regola 19). -- In deroga alle altre regole, le protesi mammarie rientrano nella classe III.».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Modifiche all'allegato IX del decreto legislativo n.46 del 1997
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Disposizioni transitorie
Comma 2
Le protesi mammarie immesse nel mercato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere oggetto di una nuova procedura di valutazione della conformita', quali dispositivi medici di classe III, entro un mese dalla data predetta.
In deroga all'articolo 11, comma 12, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, le decisioni relative alle protesi mammarie adottate dagli organismi notificati prima del 1° settembre 2003, in virtu' dell'articolo 11, comma 4, lettera a), del citato decreto legislativo, non possono essere prorogate.
Art. 3
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.