Nel caso di collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta' o di servizio, il provvedimento di liquidazione del trattamento normale di quiescenza e' predisposto dalla Direzione generale degli istituti di previdenza e trasmesso ai competenti organi di controllo. A tal fine, l'ente presso cui il dipendente presta servizio trasmette alla predetta direzione generale, almeno sei mesi prima del raggiungimento del limite di eta' o di servizio, la domanda di pensione, la certificazione di cui al quarto comma dell'art. 30 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, nonche' la occorrente documentazione, i cui dati debbono comunque essere confermati dallo stesso ente entro un mese dalla avvenuta cessazione dal servizio. L'ente stesso invia alla competente direzione provinciale del tesoro gli atti occorrenti ai fini di quanto previsto dal comma 5.
Nel provvedimento di concessione sono indicati: le generalita' del titolare del trattamento, del coniuge e dei figli minorenni; la data di presentazione della domanda di pensione; il servizio utile reso dal dipendente, comprensivo degli eventuali periodi o servizi riconosciuti e delle campagne di guerra; il motivo e la data di cessazione dal servizio; l'eta' massima prevista per il collocamento a riposo del dipendente in base alla legge ovvero al contratto collettivo o al regolamento dell'ente; l'importo annuo lordo e la data di decorrenza della pensione; gli altri elementi previsti dall'art. 8 della legge 17 aprile 1985, n. 141.
Entro trenta giorni dal ricevimento la ragioneria invia copia del provvedimento stesso alla competente direzione provinciale del tesoro per il tempestivo inizio dei pagamenti e l'originale alla Corte dei conti, unitamente alla relativa documentazione, per il controllo di competenza.
La direzione provinciale del tesoro, ricevuta copia del provvedimento di concessione, procede all'apertura della relativa partita di spesa fissa e all'attribuzione alla stessa del numero di iscrizione, di cui da' comunicazione alla Direzione generale degli istituti di previdenza; dispone quindi il puntuale pagamento del trattamento economico, dalla data di decorrenza e sulla base di quanto previsto dal provvedimento medesimo, operando il conguaglio con quanto corrisposto a titolo di pensione provvisoria a norma del comma 5. Ove intervenga successivamente una modifica dell'ammontare del trattamento pensionistico a seguito di rilievo degli organi di controllo o per altra causa, si fa luogo al conguaglio a credito o a debito.
Nelle more della concessione del trattamento definitivo si provvede all'attribuzione della pensione provvisoria con la procedura di cui all'art. 7.