DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1077/1981 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna.

Numero 1077 Anno 1981 GU 20.03.1982 Codice 081U1077

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-31;1077

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Nell'art. 18, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:
diritto bancario;
diritto regionale;
diritto dell'economia;
diritto internazionale privato e processuale;
diritto processuale comparato;
diritto processuale amministrativo;
diritto delle Comunita' europee;
diritto sindacale italiano e comparato;
diritto della previdenza sociale;
diritto penale comparato;
diritto parlamentare;
teoria del diritto;
diritto ecclesiastico comparato;
sociologia criminale.


Art. 2

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Comma 1

Nell'art. 57, relativo al corso di laurea in economia e commercio, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:
economia d'azienda;
tecnologia ed economia delle fonti di energia;
ragioneria generale ed applicata (corso progredito);
tecnica industriale e commerciale (corso progredito);
economia applicata;
programmazione e pianificazione aziendale.


Art. 3

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Comma 1

Nell'art. 106, relativo al corso di laurea in fisica, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:
fisica della terra solida;
fisica del vulcanesimo;
geotermia fisica;
sismologia teorica;
sismometria;
tettonofisica.


Art. 4

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Comma 1

Nell'art. 135, relativo al corso di laurea in farmacia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:
chimica analitica clinica;
chimica tossicologica;
farmacologia molecolare.
Nell'art. 144, relativo al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:
chimica analitica clinica;
chimica tossicologica;
farmacologia molecolare;
radiochimica.


Art. 5

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Comma 1

Gli articoli 656 e 662, relativi alla scuola per terapisti della riabilitazione, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Art. 656. - La durata del corso per il conseguimento del diploma di terapista della riabilitazione e' di tre anni: i primi due consistenti in lezioni teoriche e pratiche sulle materie propedeutiche, il terzo di frequenza obbligatoria ai fini dell'apprendimento presso i centri di riabilitazione delle cliniche: ortopedica, neurologica, medica (sezione di terapia fisica) dell'Universita' di Bologna, e/o altri ospedali di Bologna e provincia, previa stipula di convenzione ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Art. 662. - Il terzo anno e' esclusivamente dedicato alla frequenza obbligatoria ai fini dell'apprendimento della durata di dieci mesi, suddivisa negli istituti di clinica ortopedica, clinica neurologica, istituto di terapia fisica dell'ospedale S. Orsola e/o altri ospedali di Bologna e provincia, previa stipula di convenzione ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.